Separazione dei beni dopo il matrimonio.
Alla presenza dei signori . . . . . , testimoni noti ed idonei ai sensi di legge, sono comparsi i signori:
. . . . .
comparenti della cui identità personale io notaio sono certo i quali, premesso di avere tra loro contratto matrimonio in . . . . . il . . . . . ,
di non avere stipulato finora alcuna convenzione matrimoniale, convengono che il loro regime patrimoniale divenga quello della separazione dei beni, assumendo e conservando ciascuno dei coniugi la titolarità esclusiva dei beni che ciascuno di essi acquisterà in costanza di matrimonio.
La presente convenzione è quindi causa dello scioglimento della comunione legale, riservandosi essi Comparenti di addivenire ad atto di divisione.
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Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.