Ricorso per la revisione delle disposizioni relative all’affidamento dei figli ex art. 337 quinquies c.c.
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TRIBUNALE DI ROMA
RICORSO PER LA REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE
ALL’AFFIDAMENTO DEI FIGLI
(art. 337 quinquies c.c.)
L’avv. XY, (c.f. . . .), (PEC . . . fax . . .), che rappresenta, per delega a margine del presente atto, la sig. Tizia (c.f. . . .), nata a . . . il . . . e residente a . . ., via . . . n. . . . ed ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliata in Roma, presso la persona e lo studio del sottoscritto, in via . . . n. . . . (numero di fax per le comunicazioni . . .)
PREMESSO CHE
1) Con ricorso per separazione personale, depositato in data . . . la signora Tizia ed il marito, signor Caio chiedevano all’intestato Tribunale di omologare la separazione consensuale tra essi coniugi.
2) Le condizioni previste in sede di separazione erano improntate ad un estremo ed ingiustificato disfavore per la madre; infatti, inizialmente, nelle condizioni di cui al ricorso per separazione consensuale era stato previsto l’affidamento al padre del bambino, all’epoca di appena . . . anni di età, con il diritto della madre di vederlo presso l’abitazione dell’ex coniuge e dei suoceri per soli due giorni alla settimana, previo avviso ed accordo col padre, oltre che la possibilità, per la madre, di tenerlo con sé, “garantendo che il minore avrà sempre a rimanere con sé e che non verrà lasciato solo ad altre persone, anche se facenti parte del contesto parentale”.
3) Tale ‘rigidità’ nei confronti della sig. Tizia non può che giustificarsi con la giovanissima età della madre, all’epoca appena . . ., e come tale incapace di opporsi compiutamente alle pretese dell’ex coniuge e della di lui famiglia, oltre che nell’impossibilità di offrire una sicurezza economica allo stesso ed un’adeguata sistemazione al piccolo.
4) Il disagio della odierna ricorrente poteva peraltro ‘leggersi’ già allora nel fatto che, alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo vennero aggiunte, nel corso del giudizio, alcune modifiche volte ad alleggerire un po’ la posizione della sig.ra Tizia, la quale, alla successiva udienza del . . ., acconsentì a separarsi alle condizioni formulate in ricorso, previo inserimento di rettifica della condizione n. 2 (aumento dei giorni di visita della madre da due a tre).
5) La separazione venne omologata, alle suddette condizioni, con provvedimento del Tribunale di Roma pronunciato in data . . .
6) Nonostante la dolorosissima decisione di concedere l’affidamento al padre, non potendo all’epoca garantire al figlio una sistemazione abitativa adeguata né condizioni di vita sufficientemente confortevoli, la madre non ha mai smesso di occuparsi del proprio bambino, sia in senso materiale che affettivo, pur con le ovvie limitazioni e difficoltà imposte al genitore non affidatario, rafforzando, nel tempo, un rapporto ottimale con il piccolo.
In questi due anni, tuttavia, le cose sono molto cambiate, in primo luogo perché le condizioni di vita della signora Tizia sono notevolmente migliorate.
7) La madre ha infatti, trovato una stabile occupazione alla . . ., presso la quale è assunta come operaia, con contratto a tempo indeterminato, ed orario di lavoro dalle ore . . . alle ore . . ., percependo un salario mensile di circa euro . . .
8) Inoltre ha trovato, una abitazione ampia e confortevole, nella quale ha già da tempo approntato ed arredato una stanza tutta per il bambino, e che questi ha eletto come luogo dei propri affetti e dei propri svaghi, manifestando, di contro, un disagio sempre più evidente a rimanere lontano dalla madre.
9) Ma, ciò che più conta è che, di pari passo con un netto cambiamento delle condizioni economiche e materiali, l’esistenza della signora Tizia può dirsi ora serena: infatti, la madre, superate le difficoltà che in giovanissima età si era trovata ad affrontare (una precoce gravidanza, un successivo infelice MATRIMONIO, gravi problemi economici), anche grazie alla stabilità affettiva che il suo nuovo compagno le offre, ha oggi raggiunto l’equilibrio proprio di una donna matura e consapevole, che può adempiere pienamente al suo primario compito genitoriale.
10) La signora Tizia, pertanto, adesso è nelle condizioni ottimali per potersi prendere cura del figlio nel migliore dei modi, sostenuta anche dall’affetto e dalla ritrovata collaborazione della madre (ancora giovane) e delle sorelle, che abitano a breve distanza da lei e si sono rese disponibili ad aiutarla nella gestione del bambino.
Tuttavia, non è solo la sua legittima aspettativa di madre a giustificare la presente istanza, bensì la condizione del figlio.
11) Quest’ultimo, infatti, pur essendo stato affidato al padre, quando non è con la madre, viene di fatto accudito esclusivamente dai nonni paterni.
12) Il bambino, infatti, all’uscita della scuola . . . viene sempre accompagnato alla casa dei nonni, dove si ferma a cena e quasi sempre anche a dormire, tanto che lì ha una sua camera ed il vestiario.
13) Il padre, in netta violazione degli obblighi di affidamento assunti in sede di separazione, anche nel tempo che avrebbe a disposizione per il figlio, non lo segue come dovrebbe, facendo costantemente affidamento sull’ausilio dei propri genitori.
14) Tale atteggiamento è fonte di continua discussione tra i genitori . . .
15) Pur senza volere sminuire il ruolo educativo che generalmente è esercitato “anche” dalla figura dei nonni, è peraltro evidente come questi non siano tenuti a sostituirsi ai genitori, dovendo avere un ruolo educativo esclusivamente integrativo rispetto a quello, centrale, dei genitori.
16) Da ultimo, non può sottacersi la crescente insofferenza che il bambino mostra nei confronti della attuale situazione . . ., che si estrinseca in forme di . . .
17) L’affidamento alla madre, oltre a garantire al piccolo il calore e l’affetto di cui, evidentemente, dimostra di avere bisogno, gli consentirebbe di avere uno stile di vita e delle abitudini più consone ad un bambino della sua età.
18) Infatti, la signora Tizia avrebbe la possibilità, tutti i giorni, di trascorrere con lui buona parte della giornata, accudendolo, facendo con lui i compiti e seguendo l’educazione del figlio in prima persona, senza che a ciò debba essere delegato qualcun altro che non sia il suo genitore. In tal senso ha già preso contatti con la scuola . . .
19) Si consideri, infine come nella scelta del genitore affidatario, si deve avere riguardo al criterio fondamentale dell’esclusivo interesse morale e materiale del minore, e come l’estrema conflittualità tra i coniugi impedisca di procedere all’affidamento condiviso (cfr. . . .);
tutto ciò premesso, la signora Tizia, come sopra rappresentata
RICORRE
al Tribunale di Roma, in Camera di Consiglio, affinché, reietta ogni contraria istanza ed eccezione e in parziale modifica delle condizioni di separazione di cui al verbale di udienza presidenziale . . ., previa ove occorra, la necessaria istruttoria, sentite le parti e assunti i mezzi istruttori più opportuni:
“Voglia disporre, a modifica delle condizioni di cui al punto n. . . . del ricorso per separazione consensuale, l’affidamento del minore . . . alla di lui madre, signora Tizia, con facoltà del padre di fargli visita due pomeriggi infrasettimanali dall’ora di uscita della scuola . . . fino alle ore . . . e, a settimane alterne, il week-end dalle ore . . . del sabato mattina alle ore . . . della domenica pomeriggio, previo accordo con la madre. Per quanto riguarda il periodo estivo, il minore trascorrerà con il padre un periodo continuativo di dieci giorni, da concordarsi secondo le disponibilità dei due coniugi entro il mese di aprile. Per quanto attiene, invece, al periodo natalizio e pasquale, il figlio lo trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore.
Conseguentemente, ed a modifica della condizione di cui al punto . . . di cui all’atto di ricorso di separazione, come modificato in verbale di udienza . . ., Voglia porre a carico del signor Caio l’obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio, una somma di € . . . mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese; nonché di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche e scolastiche straordinarie.
Con vittoria di spese, oltre I.V.A. e C.P.A. in caso di opposizione.”
In via istruttoria.
Si chiede ammettere prova per testi sulle circostanze di cui in premessa, numerate da n. . . . a n. . . . precedute dal suffisso “vero che”. Si indicano a testi, salvo indicarne altri nel prosieguo, i sigg.ri . . .
Chiede infine che il Tribunale disponga, ove ritenuto necessario, C.T.U. volta a stabilire quale dei due coniugi sia il più idoneo a svolgere la funzione di genitore affidatario.
Si produce:
1) Copia autentica del ricorso per separazione consensuale depositato in data . . ., del verbale di udienza . . . e del provvedimento di omologa Tribunale di Roma del . . .
2) Contratto di lavoro . . ./signora Tizia;
3) Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia della signora Tizia;
4) Certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia del signor Caio;
5) ricevuta di acquisto della cameretta allestita per il figlio . . . nell’abitazione della signora Tizia;
6) dichiarazione Ufficio Scuole di Roma.
Si dichiara che il presente procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.
Roma, lì . . .
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Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.