Ricorso in appello in tema di licenziamento – un fac simile

Ricorso in appello in tema di licenziamento
(artt. 433 e ss. c.p.c.)

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CORTE D’APPELLO DI ……………… – SEZIONE LAVORO

RICORSO IN APPELLO

PER: la società ……………… (P. IVA ………………), con sede in ……………… alla via ……………… n. ……, in persona del Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede sociale ed elettivamente domiciliato in ……………… alla via ……………… n. ……, presso lo studio dell’Avvocato ……………… (c.f. ………………), che lo rappresenta e difende come da procura a margine del presente atto. Ai fini della presente procedura, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax ………… o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ……………

APPELLANTE

CONTRO: ………………, elettivamente domiciliato in ………………… alla via ………… n. ……, presso lo studio dell’Avvocato ………………;

APPELLATO

AVVERSO

la sentenza resa dal Tribunale di ………………… – Sezione Lavoro e Previdenza del ………………, depositata in Cancelleria il ……………… e notificata il ………………

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Con ricorso depositato il ……………, presso la Sezione Lavoro del Tribunale di ……………, il ricorrente assumeva di aver lavorato alle dipendenze della società ………………, con sede in …………… alla via …………… n. ……, ininterrottamente dal ……………… fino al ………………, data nella quale veniva licenziato, per cinque giorni alla settimana, dal ……… al ……… dalle ore ………… alle ore …………, con le mansioni di ……………… e di aver diritto a differenze retributive. A tal fine il ricorrente conveniva innanzi al Tribunale di ……………… – Sezione Lavoro la società ……………… per sentirla condannare al pagamento del complessivo importo di € ………, per le causali precisate, accertare l’invalidità del licenziamento e dichiarare la continuità giuridica del rapporto di lavoro e conseguente ripristino dello stesso.
Si costituiva la società ……………… mediante deposito di memoria difensiva, eccependo l’infondatezza delle circostanze esposte nel ricorso. In particolare si contestava in primis la mansione del ricorrente, la validità del licenziamento intimato per iscritto e riconfermato al termine del periodo di malattia, la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento in considerazione dello scarso rendimento del lavoratore e l’inapplicabilità degli artt. 7 e 18 della L. 300/1970 in quanto datore di lavoro che non occupa alle sue dipendenze più di 15 lavoratori.
Esperito il tentativo di conciliazione che dava esito negativo, venivano escussi i testi e all’esito il Giudice conferiva incarico al CTU che provvedeva a depositare la relazione.
Conclusa la fase istruttoria e rassegnate dalle parti le conclusioni, il Giudice dava lettura del dispositivo, con il quale accoglieva la domanda e per l’effetto condannava la società ………… a reintegrare il lavoratore e al pagamento di € ……… in favore del ricorrente nonché al pagamento delle spese processuali e degli onorari, liquidati in complessive € ………, oltre spese del CTU.

Avverso tale sentenza si propone appello, perché ingiusta ed infondata in fatto e diritto.

In particolare si formulano le seguenti

OSSERVAZIONI

I. In via preliminare si rileva che il recesso intimato il ……………… non configura l’ipotesi di un licenziamento disciplinare, con conseguente inapplicabilità dell’art. 7 della L. 300/1970 . Le ragioni dell’interruzione del rapporto di lavoro sono da ricercare in quel notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, che in più occasioni gli è stato contestato. Dall’esame delle prove testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado l’istante ha ampiamente dimostrato lo scarso rendimento del lavoratore, ben noto a tutti i dipendenti e collaboratori della società. In particolare, due dei quattro testi citati proprio dal ricorrente non hanno esitato a riferire che il lavoratore svolgeva le sue mansioni in modo assolutamente negligente. Nel contratto di lavoro subordinato, il fatto che il lavoratore non sia obbligato al raggiungimento di un risultato, ma all’esplicazione delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, non esclude che possano essere fissati parametri per l’accertamento che la prestazione sia eseguita con quella diligenza e quella professionalità media proprie delle mansioni svolte (Cass. 8973/1991). Con comunicazioni sia orali sia scritte, il datore di lavoro è stato più volte costretto a richiamare il lavoratore al rispetto ed all’adempimento degli obblighi previsti dal contratto. Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, risponde ai principi di correttezza ed è, pertanto, pienamente efficace il licenziamento intimato dal datore di lavoro preceduto dalla contestazione e l’invito al dipendente a migliorare il proprio rendimento (Trib. Milano 8 ottobre 1994)
II. A ciò deve aggiungersi che nella comunicazione del ……………… il datore di lavoro faceva riferimento anche alla crisi del settore nel quale la società opera e che ha indotto il management ad operare una riduzione del personale dipendente. Il giustificato motivo oggettivo rappresenta una libera scelta del datore, finalizzata ad un nuovo e diverso assetto dell’organizzazione aziendale e del processo produttivo . La giurisprudenza della Cassazione ritiene che quelle in esame sono esigenze che non debbono necessariamente presentare i caratteri dell’eccezionalità, dell’imprevedibilità e della permanenza, ma è sufficiente che riguardino anche solo ordinarie variazioni del normale andamento dell’impresa, tali da essere incompatibili con l’utilizzazione del personale divenuto superfluo in altre mansioni equivalenti a quelle che già gli erano proprie (Cass. n. 986/1988). Il datore di lavoro ha dimostrato, mediante prova testimoniale e la documentazione versata in atti, l’effettività delle ragioni poste a base del licenziamento e l’impossibilità di una diversa proficua utilizzazione del lavoratore licenziato.
III. Per le ragioni innanzi esposte, trattandosi di un licenziamento intimato per giustificato motivo soggettivo ed oggettivo, inapplicabile è la disciplina prevista dall’art. 7 della L. 300/1970 ed infondata, con conseguente irrilevanza dell’eccezione della mancata affissione del codice disciplinare . Può, altresì, aggiungersi che il principio, secondo cui l’onere della redazione ed affissione del codice disciplinare non si estende a quei fatti il cui divieto risiede non nelle fonti collettive o nelle determinazioni del datore di lavoro, ma nella coscienza sociale quale minimo etico, si applica proprio alle sanzioni espulsive per le quali il potere di recesso dell’imprenditore, in presenza di un giustificato motivo, è tipizzato e previsto direttamente dalla legge (Cass. 2453/1996).
IV. Occorre precisare che il licenziamento è stato intimato il giorno stesso in cui il lavoratore si assentava per malattia e successivamente rinnovato al termine del periodo di comporto, sebbene l’atto di risoluzione del rapporto di lavoro fosse soltanto temporaneamente inefficace e non invalido. È il caso di precisare, infatti, che alla visita fiscale del ……………… il lavoratore non è risultato reperibile e di tale assenza egli non ha fornito alcuna giustificazione.

Tanto premesso, l’appellante come sopra rappresentato e difeso, ai sensi degli artt. 433 e ss. c.p.c.,

CHIEDE

che l’adita Corte d’Appello – Sezione Lavoro voglia fissare l’udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

A. in riforma dell’impugnata sentenza, accogliere la comparsa di costituzione innanzi al Tribunale di ……………… – Sezione Lavoro e conseguentemente riconoscere la validità del licenziamento e revocare il provvedimento di reintegrazione del ricorrente nel posto precedentemente occupato;
B. condannare l’appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

Si producono i seguenti documenti:

— copia sentenza di primo grado;
— fascicolo di primo grado.

…………, lì …………

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Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.

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