Per la determinazione del “tasso soglia” non si può procedere alla somma degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento

Corte appello Brescia, sez. I, 21/03/2023, n. 485

Per la determinazione del “tasso soglia” non si può procedere alla somma degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento

In materia di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” disciplinato dalla normativa antiusura, non si può procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non essendo quest’ultima una remunerazione-in favore della banca- dipendente dalla durata dell’effettivo impiego del denaro da parte del cliente ma un corrispettivo stabilito per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi

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Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.