Corte appello Brescia, sez. I, 21/03/2023, n. 485
Per la determinazione del “tasso soglia” non si può procedere alla somma degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento
In materia di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” disciplinato dalla normativa antiusura, non si può procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non essendo quest’ultima una remunerazione-in favore della banca- dipendente dalla durata dell’effettivo impiego del denaro da parte del cliente ma un corrispettivo stabilito per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi
Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.