Modello di contratto di fideiussione
FIDEIUSSIONE
Proponiamo di seguito due distinti modelli di contratto di fideiussione: il tipo A รจ stato pensato come piรน favorevole al beneficiario; il tipo B รจ stato invece predisposto per tutelare maggiormente gli interessi del garante.
Le parti interessate potranno, confrontando i due testi, adottare la soluzione di volta in volta piรน adatta alle loro concrete esigenze.
FIDEIUSSIONE [tipo A]
Spett.le [Egr. Sig.]1
[Beneficiario]
…………
premesso che
a) la spett.le/il sig. ………… con sede [residente] in …………, codice fiscale, Partita IVA e indicazione della PEC n. ………… (di seguito il ยซDebitoreยป) in forza di contratto stipulato il …………, si รจ impegnato nei confronti del sig./della spett.le ………… residente [con sede] in ………… codice fiscale, Partita IVA e indicazione della PEC n. …………….. (di seguito il ยซBeneficiarioยป) a …………; 2
b) a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni di cui sopra il Beneficiario ha richiesto una
fideiussione per un importo massimo onnicomprensivo di โฌ ………… tutto ciรฒ premesso
Art. 1 โ OGGETTO
Con la presente, il sottoscritto/la societร ………… residente [con sede] in ………… (di seguito il ยซGaranteยป) si costituisce fideiussore solidale del Debitore nei confronti del Beneficiario, a garanzia degli obblighi di cui in premessa [sino alla concorrenza massima di โฌ ………… 3, somma da ritenersi onnicomprensiva di capitale, interessi, spese ed ogni altro onere ed accessorio].
Art. 2 – PRIMA RICHIESTA
Il Garante si obbliga, pertanto, a versare al beneficiario a prima richiesta4 ed entro il termine di 10 giorni, quanto sarร indicato dal Beneficiario come dovuto a titolo di cui sopra e sempre, beninteso, entro il predetto limite massimo onnicomprensivo5.
Art. 3 โ SOLIDARIETร
Le obbligazioni del Garante con la presente fideiussione si intendono assunte in via solidale ed indivisibile, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Debitore.
ovvero
Art. 3 – SOLIDARIETร
Il Beneficiario potrร chiedere al Garante il pagamento di quanto da questo dovuto in forza della presente fideiussione soltanto a seguito dellโescussione del Debitore.
Il Garante sarร tenuto ad indicare su semplice richiesta i beni sui quali il Beneficiario potrร soddisfare il proprio credito. In caso di mancata indicazione di tali beni entro 10 giorni dalla richiesta del Beneficiario o nel caso in cui i beni indicati si rivelino insufficienti a garantire il soddisfacimento dellโintero credito del Beneficiario, il Garante decadrร dal beneficio dellโescussione6
.
Art. 4 โ RIMBORSO
Il Garante si impegna a rimborsare al Beneficiario le somme che fossero state incassate dal Beneficiario ad estinzione parziale o totale delle obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite – allโesito di iniziative giudiziali o di accordi transattivi – a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti effettuati dal Debitore o da qualsiasi altro soggetto7.
Art. 5 – CONDIZIONI PATRIMONIALI DEL DEBITORE
Il Garante avrร cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del Debitore e dellโandamento del rapporto da cui sorgono le obbligazioni garantite8.
Art. 6 – VALIDITร DELLA FIDEIUSSIONE
In deroga allโart. 1939 c.c., la presente fideiussione rimarrร valida ed efficace anche in caso di nullitร delle obbligazioni garantite o del contratto cui le stesse si riferiscono.
In particolare qualora lโobbligazione garantita sia dichiarata invalida, la presente fideiussione garantisce lโobbligo del Debitore a restituire le somme a qualsiasi titolo allo stesso erogate dal Beneficiario.
Art. 7 – RINUNCIA ALLE ECCEZIONI
In deroga allโart. 1945 c.c., il Garante si impegna a pagare al Beneficiario lโimporto richiesto come dovuto rinunciando ad opporre le eccezioni spettanti al Debitore garantito9
.
Art. 8 – INADEMPIMENTO DEL GARANTE
Nel caso in cui, a seguito dellโescussione della fideiussione, il Garante ritardi od ometta il pagamento richiesto dal beneficiario, su tale importo decorreranno interessi moratori nella misura del………… %10 su base annua.
Art. 9 – SURROGA O REGRESSO
Il credito del Garante per surroga e/o regresso nei confronti del Debitore deve intendersi postergato a qualsiasi altro credito del Beneficiario nei confronti del Debitore medesimo11.
Art. 10 โ COFIDEIUSSORI
Nel caso in cui le obbligazioni di cui in premessa siano garantite da piรน fideiussori, il Garante risponderร in solido con il Debitore dellโintero suo debito con esclusione del beneficio della divisione, beninteso entro il limite
dellโimporto onnicomprensivo di cui al precedente Art. 1.
Art. 11 – OBBLIGHI DEL GARANTE
Il Garante rimarrร obbligato nei confronti del Beneficiario anche nel caso in cui questโultimo non abbia proposto istanze nei confronti del Debitore entro i termini di cui allโart. 1957 c.c., che deve intendersi espressamente derogato12.
Art. 12 โ DEROGHE
ร espressamente derogato il disposto dellโart. 1955 c.c.13
Art. 13 โ DURATA
La presente fideiussione avrร efficacia sino alla data del ………… e decorsi ………… giorni da tale data senza che il beneficiario abbia richiesto lโescussione dovrร intendersi decaduta e lโoriginale dovrร essere restituito al Garante in segno di liberatoria.
Il Garante non potrร recedere dalla presente fideiussione.
ovvero
Art. 13 โ DURATA
La presente fideiussione avrร durata sino al ………… e si intenderร rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da parte del Garante, da comunicare mediante lettera raccomandata almeno ………… giorni prima della scadenza prevista.
In caso di disdetta, decorsi 30 giorni dalla scadenza della fideiussione senza che sia pervenuta al Garante una richiesta di escussione, la presente fideiussione si intenderร automaticamente decaduta e priva di ogni effetto e lโoriginale dovrร essere restituito al Garante in segno di liberatoria.
Art. 14 โ SPESE
Le spese per lโeventuale registrazione della presente fideiussione sono a carico del Garante.
Art. 15 โ COMUNICAZIONI
Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica dovrร essere effettuata agli indirizzi di seguito indicati:
quanto al Garante: …………
quanto al Beneficiario: …………
Art. 16 – FORO COMPETENTE
Per ogni e qualsiasi controversia, giudizio o procedimento, che dovesse sorgere in dipendenza della presente fideiussione, รจ esclusivamente competente il Foro di ………… 14
Art. 17 โ PRIVACY
Le parti dichiarano di essere conformi al Reg. UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, di osservare le prescrizioni in essi contenute nonchรฉ i provvedimenti e le indicazioni dellโAutoritร Garante in materia di trattamento dei dati personali degli Interessati.
A tal fine, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali solo ed esclusivamente per le finalitร e per le causali dedotte e connesse allโaccordo contrattuale stipulato nonchรฉ ai fini della corretta esecuzione dello stesso.
Le parti potranno reciprocamente trasferire i propri dati personali a terzi Incaricati o Responsabili esterni al trattamento solo per gli adempimenti contabili ed amministrativi previsti dalla legge o previo espresso consenso dellโInteressato.
DATA E LUOGO DI SOTTOSCRIZIONE
Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.