Modello di contratto di fideiussione
FIDEIUSSIONE
Proponiamo di seguito due distinti modelli di contratto di fideiussione: il tipo A è stato pensato come più favorevole al beneficiario; il tipo B è stato invece predisposto per tutelare maggiormente gli interessi del garante.
Le parti interessate potranno, confrontando i due testi, adottare la soluzione di volta in volta più adatta alle loro concrete esigenze.
FIDEIUSSIONE [tipo A]
Spett.le [Egr. Sig.]1
[Beneficiario]
…………
premesso che
a) la spett.le/il sig. ………… con sede [residente] in …………, codice fiscale, Partita IVA e indicazione della PEC n. ………… (di seguito il «Debitore») in forza di contratto stipulato il …………, si è impegnato nei confronti del sig./della spett.le ………… residente [con sede] in ………… codice fiscale, Partita IVA e indicazione della PEC n. …………….. (di seguito il «Beneficiario») a …………; 2
b) a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni di cui sopra il Beneficiario ha richiesto una
fideiussione per un importo massimo onnicomprensivo di € ………… tutto ciò premesso
Art. 1 – OGGETTO
Con la presente, il sottoscritto/la società ………… residente [con sede] in ………… (di seguito il «Garante») si costituisce fideiussore solidale del Debitore nei confronti del Beneficiario, a garanzia degli obblighi di cui in premessa [sino alla concorrenza massima di € ………… 3, somma da ritenersi onnicomprensiva di capitale, interessi, spese ed ogni altro onere ed accessorio].
Art. 2 – PRIMA RICHIESTA
Il Garante si obbliga, pertanto, a versare al beneficiario a prima richiesta4 ed entro il termine di 10 giorni, quanto sarà indicato dal Beneficiario come dovuto a titolo di cui sopra e sempre, beninteso, entro il predetto limite massimo onnicomprensivo5.
Art. 3 – SOLIDARIETÀ
Le obbligazioni del Garante con la presente fideiussione si intendono assunte in via solidale ed indivisibile, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Debitore.
ovvero
Art. 3 – SOLIDARIETÀ
Il Beneficiario potrà chiedere al Garante il pagamento di quanto da questo dovuto in forza della presente fideiussione soltanto a seguito dell’escussione del Debitore.
Il Garante sarà tenuto ad indicare su semplice richiesta i beni sui quali il Beneficiario potrà soddisfare il proprio credito. In caso di mancata indicazione di tali beni entro 10 giorni dalla richiesta del Beneficiario o nel caso in cui i beni indicati si rivelino insufficienti a garantire il soddisfacimento dell’intero credito del Beneficiario, il Garante decadrà dal beneficio dell’escussione6
.
Art. 4 – RIMBORSO
Il Garante si impegna a rimborsare al Beneficiario le somme che fossero state incassate dal Beneficiario ad estinzione parziale o totale delle obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite – all’esito di iniziative giudiziali o di accordi transattivi – a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti effettuati dal Debitore o da qualsiasi altro soggetto7.
Art. 5 – CONDIZIONI PATRIMONIALI DEL DEBITORE
Il Garante avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del Debitore e dell’andamento del rapporto da cui sorgono le obbligazioni garantite8.
Art. 6 – VALIDITÀ DELLA FIDEIUSSIONE
In deroga all’art. 1939 c.c., la presente fideiussione rimarrà valida ed efficace anche in caso di nullità delle obbligazioni garantite o del contratto cui le stesse si riferiscono.
In particolare qualora l’obbligazione garantita sia dichiarata invalida, la presente fideiussione garantisce l’obbligo del Debitore a restituire le somme a qualsiasi titolo allo stesso erogate dal Beneficiario.
Art. 7 – RINUNCIA ALLE ECCEZIONI
In deroga all’art. 1945 c.c., il Garante si impegna a pagare al Beneficiario l’importo richiesto come dovuto rinunciando ad opporre le eccezioni spettanti al Debitore garantito9
.
Art. 8 – INADEMPIMENTO DEL GARANTE
Nel caso in cui, a seguito dell’escussione della fideiussione, il Garante ritardi od ometta il pagamento richiesto dal beneficiario, su tale importo decorreranno interessi moratori nella misura del………… %10 su base annua.
Art. 9 – SURROGA O REGRESSO
Il credito del Garante per surroga e/o regresso nei confronti del Debitore deve intendersi postergato a qualsiasi altro credito del Beneficiario nei confronti del Debitore medesimo11.
Art. 10 – COFIDEIUSSORI
Nel caso in cui le obbligazioni di cui in premessa siano garantite da più fideiussori, il Garante risponderà in solido con il Debitore dell’intero suo debito con esclusione del beneficio della divisione, beninteso entro il limite
dell’importo onnicomprensivo di cui al precedente Art. 1.
Art. 11 – OBBLIGHI DEL GARANTE
Il Garante rimarrà obbligato nei confronti del Beneficiario anche nel caso in cui quest’ultimo non abbia proposto istanze nei confronti del Debitore entro i termini di cui all’art. 1957 c.c., che deve intendersi espressamente derogato12.
Art. 12 – DEROGHE
È espressamente derogato il disposto dell’art. 1955 c.c.13
Art. 13 – DURATA
La presente fideiussione avrà efficacia sino alla data del ………… e decorsi ………… giorni da tale data senza che il beneficiario abbia richiesto l’escussione dovrà intendersi decaduta e l’originale dovrà essere restituito al Garante in segno di liberatoria.
Il Garante non potrà recedere dalla presente fideiussione.
ovvero
Art. 13 – DURATA
La presente fideiussione avrà durata sino al ………… e si intenderà rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da parte del Garante, da comunicare mediante lettera raccomandata almeno ………… giorni prima della scadenza prevista.
In caso di disdetta, decorsi 30 giorni dalla scadenza della fideiussione senza che sia pervenuta al Garante una richiesta di escussione, la presente fideiussione si intenderà automaticamente decaduta e priva di ogni effetto e l’originale dovrà essere restituito al Garante in segno di liberatoria.
Art. 14 – SPESE
Le spese per l’eventuale registrazione della presente fideiussione sono a carico del Garante.
Art. 15 – COMUNICAZIONI
Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica dovrà essere effettuata agli indirizzi di seguito indicati:
quanto al Garante: …………
quanto al Beneficiario: …………
Art. 16 – FORO COMPETENTE
Per ogni e qualsiasi controversia, giudizio o procedimento, che dovesse sorgere in dipendenza della presente fideiussione, è esclusivamente competente il Foro di ………… 14
Art. 17 – PRIVACY
Le parti dichiarano di essere conformi al Reg. UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, di osservare le prescrizioni in essi contenute nonché i provvedimenti e le indicazioni dell’Autorità Garante in materia di trattamento dei dati personali degli Interessati.
A tal fine, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali solo ed esclusivamente per le finalità e per le causali dedotte e connesse all’accordo contrattuale stipulato nonché ai fini della corretta esecuzione dello stesso.
Le parti potranno reciprocamente trasferire i propri dati personali a terzi Incaricati o Responsabili esterni al trattamento solo per gli adempimenti contabili ed amministrativi previsti dalla legge o previo espresso consenso dell’Interessato.
DATA E LUOGO DI SOTTOSCRIZIONE
Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.