Modello contratto di locazione alberghiera (9+9)

Contratto di locazione alberghiera (9+9)

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Con la presente scrittura privata, da tenere e valere ad ogni effetto di ragione o di legge, tra:
– La società ………….. con sede in …………… (…..), Via …………… n. ……, C.F., P. IVA e Registro Imprese di …………. n. ………, nella persona del suo Legale Rappresentante …………., nato a …………. (…..) il …../…../……… e residente a …………… (…..), Via …………. n. ……, codice fiscale: …………. in seguito per brevità menzionato con la dizione locatore
da una parte

– La società ………….. con sede in …………… (…..), Via ………….. n. ……, C.F., P. IVA e Registro Imprese di ………….. n. ……., nella persona del suo Legale Rappresentante ………….., nato a ………….. (…..) il …../…../……… e residente a …………… (…..), Via ………….. n. ……, codice fiscale: …………., di seguito per brevità menzionata con la dizione conduttore;
dall’altra parte

congiuntamente il locatore ed il conduttore vengono in seguito per brevità menzionati con la dizione parti.

CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Contratto di locazione d’immobile ad uso diverso da quello abitativo che sarà regolato dai seguenti:

PATTI E CONDIZIONI
1. Oggetto
Il locatore concede in locazione al conduttore, che accetta, l’unità immobiliare destinata ad uso commerciale, posta al piano T del fabbricato sito in …………… (…..), Via …………… n. ……, censita al catasto dei fabbricati di …………… al foglio ……, sez. ……, particella ……., sub ……, categoria ….., rendita ……
Attestato di prestazione energetica n. ……. rilasciato in data …../…../……… da …………….
2. Durata
Il contratto è stipulato per la durata di anni 9, a partire dal …../…../……… con scadenza il …../…../………, rinnovabile tacitamente se non sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, con lettera raccomandata almeno 18 mesi della scadenza.
Il locatore, alla prima scadenza, può esercitare la facoltà di diniego al rinnovo del contratto nei casi tassativamente previsti dall’art. 7, legge n. 191/1963 dandone comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata a/r, almeno 18 mesi prima della scadenza.
3. Recesso anticipato
Senza che il locatore abbia nulla a pretendere per alcun motivo, ragione e/o causa dal conduttore, quest’ultimo ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso scritto di almeno …… (…..) mesi, inviando regolare disdetta, con lettera raccomandata da spedire e/o consegnare a mano.
4. Canone
Il canone della locazione viene, liberamente e di comune accordo, determinato nella somma di annui euro …………,00 (……………/00), da pagarsi, in valuta legale, in rate mensili anticipate di euro …………,00 (……………/00), entro il giorno 5 di ogni mese, presso domicilio del locatore o con altre modalità che lo stesso comunicherà al conduttore.

[EVENTUALE CLAUSOLA AGGIUNTIVA]
Il conduttore intende optare per l’assoggettamento ad IVA del canone pattuito, come previsto dall’art. 10 n. 8 d.P.R. 633/1972, così come modificato dal d.l. n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006.

Il conduttore si impegna ed obbliga, inoltre, a corrispondere al locatore, a semplice richiesta di quest’ultimo, il rimborso delle spese per oneri e prestazioni accessorie e quant’altro a carico del conduttore, in base alla legge vigente ed alle consuetudini locali.
In presenza di norme cogenti e vigenti nel corso del rapporto di locazione in materia di aggiornamento del canone, si applicheranno tali norme.
5. Morosità
Il solo fatto del mancato e ritardato pagamento, anche parziale, del canone e delle quote per oneri accessori entro dieci giorni dalla scadenza pattuita e dalle richieste formali, oppure la mutata destinazione dell’uso dell’unità immobiliare, così come la sublocazione produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore, ed il conseguente risarcimento del danno, oltre alla corresponsione di quanto dovuto a favore del locatore, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
6. Spese di conservazione – di manutenzione straordinaria – adeguamento canone
Qualora nel corso della durata del contratto siano effettuate sull’unità immobiliare opere atte a preservare e/o conservare l’efficienza strutturale o funzionale dello stesso in relazione all’uso a cui è adibita, o nel caso in cui siano eseguite opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità di cui all’art. 23 legge 27 luglio 1978, n. 392, il canone, come sopra pattuito, verrà integrato, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data della richiesta, con un aumento pari all’interesse legale sul capitale impiegato per l’esecuzione delle opere e/o dei lavori effettuati.
7. Aggiornamento Istat
Le parti convengono che il canone di locazione sarà aggiornato annualmente, nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati e/o da altro indice equipollente, qualora nel corso della durata contrattuale venisse a cessare il predetto indice Istat.
Il primo aggiornamento potrà essere effettuato alla scadenza del primo anno di locazione.
8. Destinazione dell’unità immobiliare
L’immobile locato deve essere adibito esclusivamente ad attività alberghiera.
La sublocazione, in tutto o in parte, dell’immobile e la cessione del contratto sono tassativamente vietate, così come il mutamento della destinazione d’uso.
Il conduttore dichiara che l’attività svolta nell’unità immobiliare locata comporterà contatti diretti con il pubblico.
9. Condizioni dell’unità immobiliare e divieto di modifiche
Il locatore consegna al conduttore l’unità immobiliare in normale stato di manutenzione e quindi adatto al proprio uso e si obbliga a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nello stesso stato, salvo il normale logorio d’uso.
Inoltre, dichiara che i medesimi beni sono esenti da vizi che possono pregiudicare la salute di coloro che svolgono attività nell’albergo, pensione o locanda.
10. Manutenzioni – Riparazioni – Mutamenti
Sono ad esclusivo carico del conduttore, ai sensi degli artt. 1576 e 1609 del codice civile, tutte le riparazioni ordinarie di qualunque natura.
Non adempiendovi il conduttore vi provvederà il locatore e il relativo costo dovrà essere a quest’ultimo rimborsato entro trenta giorni dall’avvenuta riparazione.
Il conduttore, nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 del codice civile, non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento del danno o spese qualora, per riparazioni necessarie ed indifferibili, dovesse risultare limitato l’uso ed il godimento della cosa locata.
11. Assicurazione
Il conduttore si impegna ed obbliga per tutta la durata del presente contratto e sue eventuali rinnovazioni ad assicurare con spese a proprio carico l’unità immobiliare contro i rischi dell’incendio, allagamento, atti vandalici, della responsabilità civile verso terzi e ricorso ai vicini, con primaria compagnia di assicurazione di gradimento del locatore, con massimale adeguato (oppure con massimale pari ad € ……………).
La suddetta polizza, pur se intestata al conduttore, dovrà riportare la clausola di vincolo a favore del locatore e copia della stessa dovrà essere consegnata al medesimo entro e non oltre quindici giorni dalla data del presente contratto.
12. Responsabilità per danni
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto colposo o omissivo di altri eventuali conduttori, se imputabili alla responsabilità del conduttore.
13. Concessioni e licenze
Il locatore garantisce che l’immobile è in regola con le norme edilizie e urbanistiche, essendo in possesso del certificato di agibilità, oltre alla concessione edilizia.
Inoltre, essendo la superficie dell’immobile locato superiore a ……………, lo stesso è dotato anche dell’impianto antincendio, a norma di legge.
Il locatore, comunque, è esonerato in ogni caso da ogni responsabilità per difetto, diniego o revoca delle concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative, anche se dipendenti dall’immobile locato ed anche per il mancato uso contrattuale.
14. Servizi
Sono a carico del conduttore tutte le spese di gestione e quelle relative alle varie utenze ed ai servizi, nessuna esclusa od eccettuata.
15. Interruzione dei servizi
Il locatore è esonerato da responsabilità non derivanti da interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.
16. Ispezione dei locali
Il locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali oggetto del presente contratto, previa comunicazione, nei limiti previsti e tenuto conto delle esigenze del conduttore.
17. Inadempienza del conduttore
L’inadempienza da parte del conduttore di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà, ipso jure, la sua risoluzione.
18. Deposito cauzionale/fideiussione
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e dei pagamenti dei canoni, il conduttore verserà quale deposito cauzionale, fruttifero/infruttifero di interessi legali, la somma di € ………..(……………/00) pari a n. ……. (…..) mensilità, ovvero a sua discrezione rilascerà fideiussione bancaria a prima chiamata con validità per tutta la durata del presente contratto e suo rinnovo.
Tale fideiussione deve essere tenuta in vita a cura e spese del conduttore per 15 (quindici) giorni oltre tutta la durata del contratto.
Il deposito sarà restituito o la fideiussione sarà liberata 15 (quindici) giorni dopo il termine della locazione e dopo aver constatato che l’immobile è stato restituito alla proprietà nello stesso stato in cui fu ricevuto dal conduttore. La somma garantita potrà essere utilizzata dal locatore per provvedere al ripristino delle condizioni originarie ove non vi provvedesse il conduttore o a fronte di altre ragioni nascenti dal presente contratto.
19. Fallimento del conduttore
Nel caso di fallimento del conduttore che esercita l’attività nei locali dell’immobile locato il contratto si intende ipso jure risolto, con l’immediata riconsegna dei locali.
20. Foro competente
Per qualunque contestazione relativa al presente contratto, Foro competente sarà quello del Comune in cui è ubicato l’immobile, mentre il conduttore elegge domicilio nell’immobile locato.
21. Varie
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.
Le parti si impegnano reciprocamente al rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR” e si danno reciprocamente atto di essersi scambiate l’informativa ivi prevista dall’art. 13 in relazione al reciproco trattamento dei dati personali.
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal codice civile, dalle leggi n. 392/1978 e n. 431/1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/1998 ed all’Accordo Territoriale.
22. Registrazione del contratto – Spese
Le spese di registrazione, nonché quelle di bollo, saranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Letto, approvato e sottoscritto a ……………. (…..), il …../…../20…….

Il locatore …………………. Il conduttore ………………….

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Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.