MODELLO CONTRATTO DI LAVORO PER STRANIERI
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Tra
La società __________ con sede a __________ in via __________, P.IVA/cod.fisc./num.R.I. __________ , in persona del suo legale rappresentante __________ __________ nato/a a __________ il __________ residente a __________ in via __________ cod.fisc. __________
di seguito Società
E
Il sottoscritto __________ __________, cod. fisc. __________, nato/a a __________ il __________ e residente a __________ in via __________
di seguito Lavoratore
Congiuntamente le “Parti”
Si conviene e stipula quanto segue
1) DECORRENZA E DURATA
L’assunzione del Lavoratore alle dipendenze della Società decorre dal giorno __________ e si intende a tempo indeterminato.
2) RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Alla scadenza del termine previsto dal presente contratto, il rapporto di lavoro si intende automaticamente e definitivamente risolto a tutti gli effetti, senza necessità di preavviso.
3) INQUADRAMENTO
Il Lavoratore è assunto nella categoria __________ con qualifica di __________ ed inquadramento al livello __________ del CCNL __________ applicato dalla Società (di seguito “CCNL”).
4) MANSIONI
Il Lavoratore è assunto alle dipendenze della Società per lo svolgimento delle seguenti mansioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
__________;
__________;
__________.
5) SEDE DI LAVORO
Il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa è individuato presso la sede della Società sita a __________ in Via __________, n. __________ (__________).
6) EVENTUALE SPOSTAMENTO DI SEDE
In presenza di effettive esigenze aziendali, La Società si riserva di disporre l’assegnazione, anche temporanea, del Lavoratore presso altre sue sedi.
7) TRASFERTE
La Società tuttavia richiede al Lavoratore la massima disponibilità ad effettuare le trasferte che si rendessero necessarie per lo svolgimento delle mansioni che gli sono affidate.
8) ORARIO DI LAVORO
La prestazione lavorativa è svolta con orario normale di __________ ore settimanali.
9) MODIFICA DELL’ORARIO DI LAVORO
Fermo restando il limite complessivo di __________ ore settimanali, la Società si riserva di modificare la distribuzione dell’orario di lavoro in relazione alle proprie esigenze organizzative e produttive.
10) PERIODO DI PROVA
L’assunzione del Lavoratore è subordinata al positivo superamento di un periodo di prova, stabilito in __________ , che sarà condotta sulle mansioni indicate all’art. ”Mansioni”. Durante tale periodo, il rapporto di lavoro potrà essere risolto liberamente da ciascuna delle parti, senza alcun obbligo di preavviso.
11) SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA
Superata con esito positivo la prova, l’assunzione del Lavoratore si intende automaticamente confermata a tempo indeterminato ed il periodo prestato si computa nell’anzianità di servizio.
12) DURATA MINIMA DELLA PROVA
Le Parti convengono che, al fine di garantire l’effettività dell’esperimento, il rapporto non possa cessare prima che siano decorsi __________ giorni / mesi.
13) TRATTAMENTO ECONOMICO
La Società corrisponde al Lavoratore, come corrispettivo di ogni sua obbligazione, una retribuzione lorda annua pari a € __________, suddivisa in __________ mensilità, con il dettaglio che sarà indicato nel primo prospetto paga.
14) SUPERMINIMO
Il trattamento economico sopra indicato ha carattere complessivo: la parte eccedente il minimo stabilito dal CCNL, viene corrisposta al Lavoratore dalla Società a titolo di anticipazione di ogni eventuale miglioramento che possa derivare da qualunque fonte. Esso assorbe fino a concorrenza ogni aumento retributivo comunque disposto in prosieguo anche se attuato mediante particolari istituti, di qualunque fonte, anche se con effetto retroattivo.
15) TRATTENUTA PER SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA
La Società effettuerà una trattenuta mensile di € __________, relativa alle spese per la sistemazione alloggiativa garantita al Lavoratore, così come indicato nel contratto di soggiorno sottoscritto dalle Parti presso lo Sportello unico dell’immigrazione in data __________.
16) PAGAMENTO RETRIBUZIONE
Le competenze economiche per il lavoro prestato sono corrisposte al Lavoratore entro e non oltre il giorno __________ del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.
17) DIRITTO DI PRECEDENZA
Al Lavoratore è riconosciuto, in base a quanto previsto dall’art. 24, c. 1, D.Lgs. 81/2015, il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalla Società entro i 12 mesi successivi al termine del rapporto di lavoro, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti contratti a termine.
Per esercitare il diritto di precedenza, il Lavoratore dovrà manifestare la propria volontà per iscritto entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
18) CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
Al Lavoratore è fatto divieto di comunicare o divulgare notizie riguardanti la Società con particolare riferimento alle informazioni attinenti:
all’organizzazione aziendale;
a fornitori e clienti;
a know-how, applicazioni industriali, processi produttivi, software sia di sistema che applicativi;
servizi o prodotti di cui è venuto a conoscenza durante il rapporto di lavoro, e ciò anche in relazione alle informazioni o notizie riguardanti ogni società appartenente al network;
__________;
__________.
Tale obbligo resterà in vigore anche dopo l’eventuale cessazione del rapporto di lavoro.
19) OBBLIGHI DEL LAVORATORE
Il Lavoratore si obbliga a svolgere la propria prestazione lavorativa con attenzione e diligenza, osservando le politiche aziendali, le linee guida, le procedure interne, le indicazioni approvate ed adottate dalla Società, nonché ogni altra regola o politica in vigore presso la stessa.
20) BENI E MATERIALI DELLA SOCIETÀ
Inoltre, il Lavoratore si obbliga a custodire, con particolare cura e diligenza, i beni e i materiali forniti dalla Società.
21) CLAUSOLA DI ESCLUSIVA
Il Lavoratore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a prestare la propria attività esclusivamente nei confronti della Società e a non svolgere altre attività di lavoro dipendente o autonomo per tutta la durata del rapporto di lavoro, senza la preventiva ed espressa autorizzazione della Società stessa.
22) PATTO DI NON CONCORRENZA
Il Lavoratore si impegna a non compiere attività, in proprio o alle dipendenze di altri, in concorrenza con quella svolta dalla Società per i __________ anni successivi all’eventuale cessazione del rapporto di lavoro.
Il presente divieto vige esclusivamente rispetto allo specifico settore merceologico in cui opera la Società ed in relazione all’area geografica costituita da __________ .
A fronte dell’impegno assunto, al Lavoratore è corrisposto, quale corrispettivo del patto di non concorrenza e per tutto il periodo di vigenza del patto stesso, un compenso lordo pari ad € __________, che la Società si impegna a versare con cadenza mensile.
23) VIOLAZIONE DEL PATTO DI NON CONCORRENZA
In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal patto di non concorrenza, il Lavoratore dovrà restituire alla Società tutte le somme percepite a titolo di corrispettivo del patto.
24) PATTO DI STABILITÀ
La Società e il Lavoratore si impegnano a non recedere dal rapporto di lavoro per un periodo di tempo pari a __________ mesi. Durante detto periodo il recesso è consentito solo per giusta causa ovvero per impossibilità della prestazione oggetto del presente contratto.
25) VIOLAZIONE DEL PATTO DI STABILITÀ
In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal patto di stabilità, il Lavoratore sarà tenuto a versare alla Società una somma, a titolo di penale, di importo pari a € __________, fatta salva la facoltà per la Società di rivalersi per gli eventuali maggiori danni subiti.
26) CLAUSOLA DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa esplicito riferimento alle leggi vigenti in materia, nonché alle disposizioni del CCNL.
27) DISPOSIZIONI FINALI
Il presente contratto di lavoro costituisce l’unico accordo esistente tra la Società e il Lavoratore, sostituendo ogni precedente intesa, anche verbale, intercorsa tra le stesse in relazione alle materie in esso trattate.
Qualsivoglia modifica o aggiunta al presente contratto sarà priva di effetti se non effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti, fatto salvo quanto diversamente previsto dal contratto stesso.
L’eventuale nullità o inefficacia, per qualsiasi ragione, di una delle clausole del contratto non inficerà la validità e l’efficacia delle restanti clausole, alle quali potrà essere dato seguito anche in assenza della clausola nulla, annullabile od invalida.
Letto, Approvato e sottoscritto
__________, __________
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Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.
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