Modello atto costitutivo associazione sportiva
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STATUTO
Titolo I – Denominazione, sede, scopo e durata
1 – Denominazione e sede
1. L’ associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ai sensi degli articoli 18 della
Costituzione, 36 e seguenti del Codice Civile, Art.90 legge 289\2002 e Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n. 117 è denominata” ______________________________Associazione Sportiva
Dilettantistica ……..”, in sigla “_______________________________A.S.D. ….” , qui di seguito
detta Associazione.
2. L’Associazione ha sede legale a ________________ (___) in via __________ n. __.
L’Associazione potrà comunque esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed anche
all’estero. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e può essere
modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.
2 – Scopo
1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non
potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e
riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed
altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati
esclusivamente al miglioramento delle attività associative volte al perseguimento degli scopi sociali.
2. L’Associazione ha per finalità lo sviluppo delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del
decreto legislativo 117\2017 con particolare riguardo alle lettere d) i) e t) , quindi la diffusione e
l’esercizio di attività di promozione sociale, culturali e sportive dilettantistiche in generale,
comprese le attività didattiche, con particolare riguardo ai settori delle attività sportive
dilettantistiche anche mentali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il bridge, gli scacchi,
la dama, il go, e similari, nonchè l’organizzazione di iniziative culturali di interesse sociale nell’area
dei giochi sociali educativi in genere, con particolare riguardo al burraco. Tutte le attività potranno
essere anche svolte a favore dei propri soci e\o tesserati della organizzazione nazionale di
appartenenza. L’associazione si adopererà per:
a) la promozione, lo sviluppo e la pratica di attività sportive dilettantistiche riconosciute dal
CONI e delle relative attività didattiche, l’organizzazione e la promozione di manifestazioni
sportive dilettantistiche, competitive e promozionali, giovanili, ed amatoriali;
b) la promozione e la formazione di squadre per la partecipazione a gare e manifestazioni
nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
c) l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive , sociali e culturali in genere,
sia in ambiti pubblici che privati;
d) l’istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e
del tempo libero;
e) l’adesione in Italia ed all’estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al
raggiungimento degli scopi sociali;
f) l’organizzazione e la promozione di convegni, viaggi sociali, intrattenimenti e spettacoli nel
settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico, sociale e culturale in genere nonché attività
complementari di somministrazione di alimenti e bevande e di organizzazione di viaggi e
soggiorni turistici effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli
stessi e\o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza;
g) organizzazione di attività di raccolta fondi
3. Per raggiungere tali scopi l’Associazione può mettere in atto, in via secondaria e strumentale,
tutte quelle iniziative, in ogni campo della ricreazione, del tempo libero, del ristoro, dei servizi
migliorativi della qualità della vita e dello spettacolo che, procurando finanziamenti indiretti,
consentano l’espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da
attività commerciali vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell’associazione.
4. L’Associazione potrà costituire commissioni o comitati, nonché sezioni nei luoghi che riterrà più
opportuni al fine del miglior raggiungimento degli scopi sociali.
5. L’Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione
all’attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di
uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti
di tutti gli associati, l’elettività delle cariche associative; si avvale in modo prevalente delle
prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti
o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell’Art. 36 del
Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in
mancanza di specifica convenzione con l’Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione
svolta.
6. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale
e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del comitato internazionale
olimpico (CIO), del comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché agli statuti ed ai
regolamenti degli enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal Coni cui l’Associazione stessa
deliberà di aderire.
7. L’Associazione s’impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi
competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità competenti
dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività
sportiva.
8. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti
degli EPS nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
3 – Durata
1. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera
dell’assemblea straordinaria degli associati.
Titolo II – Soci
4 – Soci diritti e doveri
Le categorie dei soci sono le seguenti:
a) soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l’atto costitutivo, i diritti doveri dei soci
fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
b) soci ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al presidente o al
vicepresidente, i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del
Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti i cittadini
che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è
necessario l’assenso di un genitore. L’ammissione può essere, entro sessanta giorni, essere
rifiutata o non ratificata dal Consiglio Direttivo con motivazioni che vanno comunicate
all’interessato il quale può, entro sessanta giorni, chiedere in merito il pronunciamento
dell’Assemblea. La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la
delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. Qualora la
stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra
l’ammissione da parte del Presidente o del Vicepresidente e la mancata ratifica, i diritti
connessi all’acquisizione della qualifica di socio e in particolare il diritto di voto nelle
assemblee. L’iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e decadrà
automaticamente al mancato versamento della quota associativa annuale senza specifica
delibera dell’organo competente. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o
rivalutata
L’adesione all’Associazione comporta:
a) – piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
b) – la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto:
c) – pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi
nonché dei contributi;
d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell’Associazione.
Il socio può recedere dall’Associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità,
dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che recede è tenuto comunque a
regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell’Associazione.
La perdita della qualità di socio può avvenire per:
a) – morosità;
b) – non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti;
c)– quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
d)– per comportamento scorretto.
Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto
immediato. E’ ammesso il ricorso all’ Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta
sospeso sino alla delibera assembleare. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle
quote già versate, né ad indennità di alcun titolo.
Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell’Associazione, sono, salvo i rimborsi
spesa e le indennità di trasferta, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità a meno di
diversa delibera assembleare.
Possono partecipare in modo pieno e continuativo alle attività sociali anche i tesserati della
organizzazione nazionale di appartenenza purchè rispettino le norme statutarie e regolamentari
dell’associazione.
Titolo III – Organi
1 – Organi sociali
1. Gli Organi dell’Associazione sono:
a) l’assemblea generale dei soci;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo
d) l’Organo di Controllo (eventuale)
2 – Assemblea generale dei soci
1. L’assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione, le sue decisioni sono
sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e
costituita essa rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente
adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria
o elettronica o consegna brevi manu o, comunque, tramite affissione dell’avviso di convocazione
nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione
dell’assemblea ordinaria, ed almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione
dell’assemblea straordinaria. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all’ordine
del giorno, il luogo, la data e l’ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. L’assemblea
dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la
massima partecipazione degli associati.
3. All’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci, iscritti da almeno
tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a
provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Hanno diritto di voto solo gli associati
maggiorenni ed ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un
documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato.
4. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la
metà più uno degli aventi diritto al voto; quella straordinaria se sono presenti i 2/3 degli aventi
diritto al voto. In seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa un’ora da
quella fissata per la prima convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente
costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
5. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell’Associazione o, in
caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea
ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce
l’ordine delle votazioni. L’assemblea nomina il segretario e, ove necessario, due scrutatori.
6. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per
scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l’assemblea non deliberi di
procedere con altra forma di votazione. L’assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste
dall’articolo 21, comma 1, del codice civile; quella straordinaria con le diverse maggioranze
richieste dal menzionato articolo 21, commi 2 e 3, per deliberare lo scioglimento dell’Associazione,
la devoluzione del patrimonio e le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto.
7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal
segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di
tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.
8. L’assemblea ordinaria deve essere indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente,
almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
9. Sono compiti dell’assemblea ordinaria:
a) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione;
b) deliberare in merito all’approvazione dei regolamenti sociali e dell’eventuale regolamento
dei lavori assembleari;
c) l’approvazione del bilancio o rendiconto annuale dell’esercizio precedente predisposto dal
consiglio direttivo;
d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di
responsabilità nei loro confronti;
e) l’elezione e la revoca dei componenti degli organi sociali;
f) deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non
rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente
sottoposti al suo esame ai sensi del seguente comma:
1) L’assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al consiglio
direttivo almeno dalla metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote
associative al momento della richiesta, che propongono l’ordine del giorno. In tal caso la
convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.
10. Sono compiti dell’assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto dell’Associazione;
b) deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
c) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’ Associazione
e sulla devoluzione del patrimonio sociale.
3 – Presidente
1. Il presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell’Associazione, la dirige e ne controlla
il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali.
2. Viene eletto tra i soci, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.
3. Sono compiti del presidente:
a) sovrintendere all’attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell’assemblea
dei soci;
b) convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
c) firmare il rendiconto annuale da presentare all’assemblea;
d) convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee.
4. In caso di necessità il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo,
salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve
avvenire entro trenta giorni dall’emissione del provvedimento.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo il presidente viene sostituito dal consigliere avente
funzioni di vice-presidente in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato. In caso di
dimissioni o altro impedimento definitivo il presidente rimane in carica per l’ordinaria
amministrazione e per la convocazione dell’assemblea elettiva entro trenta giorni.
4 – Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall’assemblea da tre a cinque membri
eletti, compresi il presidente, il vicepresidente ed il segretario. Il Vicepresidente coadiuva il
presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza. Il segretario dà esecuzione alle
deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla
corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta
dei libri contabili e del registro di prima nota di cassa, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da
effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Nell’adempimento delle sue funzioni il segretario
riferisce direttamente al presidente.
2. Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia
fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno
due volte all’anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in
carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il sistema di
votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano ed in caso
di parità prevale il voto del presidente; qualora il consiglio dovesse optare, a maggioranza, per lo
scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta.
4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che
siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive
dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione
sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano
stati assoggettati da parte del Coni o di un organismo riconosciuto dal Coni a squalifiche o
sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da
chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di
tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.
6. Sono compiti del consiglio direttivo:
a) ratificare le domande di ammissione dei soci approvate dal Presidente o dal Vicepresidente;
b) redigere il rendiconto annuale da sottoporre all’assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e
convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui al titolo III, articolo 2,
comma 6, del presente statuto;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di esclusione che si dovessero rendere necessari verso i soci;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
g) Tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del
Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117.
7. Il consiglio direttivo rimane in carica un quadriennio e può essere rieletto.
8. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più
consiglieri che non superino la metà del consiglio, questo proseguirà carente dei suoi componenti
fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti. I nuovi
eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o
impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni
saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella
prima assemblea utile successiva, ai sensi del precedente titolo III, articolo 3, comma 5, del presente
statuto. Il consiglio direttivo dovrà ritenersi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o
per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il
presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo
l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione
e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione dell’ordinaria amministrazione dell’Associazione
le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
5 – Organo di Controllo
L’assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni
contenute nell’Art. 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117. La nomina diventa
obbligatoria nei casi citati dal predetto articolo.
Titolo IV – Anno sociale e bilancio o rendiconto annuale
1 – Anno sociale
1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare.
2 – Bilancio o rendiconto annuale
1. Il bilancio o rendiconto annuale, redatto dal consiglio direttivo, firmato dal presidente ed
approvato dall’assemblea a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa
la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione.
2. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione.
3. Copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e
di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.
4. L’associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del
Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.
5.Ai sensi dell’Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono
partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti
Titolo V – Patrimonio sociale
1 – Patrimonio sociale
1. Il patrimonio sociale è costituito da:
a) quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
b) quote specifiche per attività istituzionali versate dai soci o dai tesserati
c) contributi pubblici e privati;
d) lasciti e donazioni;
e) proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.
f) dai beni di proprietà dell’associazione
Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Titolo VI – Clausola compromissoria
1 – Clausola compromissoria
1. Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno
devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali
designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto,
dal Giudice di pace competente per territorio.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con
lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell’evento
originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L’arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la
massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.
Titolo VII – Scioglimento
1 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’Associazione, ai sensi dell’articolo 3, titolo I, del presente statuto, è
deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
2. In caso di scioglimento o comunque di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo è
devoluto, previo parere dell’ Ufficio di cui all’Art. 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 Luglio
2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo
la delibera assembleare o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Titolo VIII – Norma di rinvio
1 – Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti,
redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme
del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.
LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO IN……………….. IL………………..
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
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Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.