Cassazione civile, sez. II, 21/03/2023, n. 8058
L’irrealizzabilitĂ del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell’incarico da parte del professionista
Sussiste la responsabilitĂ dell’architetto, dell’ingegnere o del geometra, il quale, nell’espletamento dell’attivitĂ professionale consistente nell’obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, non assicuri la conformitĂ dello stesso alla normativa urbanistica, in quanto l’irrealizzabilitĂ del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell’incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto. NĂ© la responsabilitĂ del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell’applicabilitĂ dell’esimente di cui all’art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto.
Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.