L’ACCESSO AGLI ATTI GENERALIZZATO
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In questo caso non è richiesta alcuna necessità di motivazione né di interesse, e l’istanza può riguardare tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. Richiede necessariamente un provvedimento espresso e motivato, da comunicare al richiedente e agli eventuali controinteressati, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Termine derogabile (per ulteriori 10 giorni) soltanto quando la richiesta deve essere comunicata a un eventuale controinteressato. Scopo di questo tipo di accesso è quello di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
Non prevedendo un interesse giuridico soggettivo da proteggere può essere esercitato da chiunque e porta molto spesso ad una attività valutativa complessa per gli uffici chiamati di volta in volta a bilanciamento tra l’interesse pubblico all’ostensione generalizzata e la tutela di alcune posizioni considerate meritevoli dall’ordinamento ed esplicitate all’interno del d.lgs 33/2013.
Il decreto 33/2013, infatti, individua una classificazione di interessi, pubblici (art. 5 bis, comma 1) e privati (art. 5 bis, comma 2) suscettibili di determinare una eventuale esclusione dell’accesso, cui si associano i casi di divieto assoluto (art. 5 bis, comma 3), rinviando, poi, alle linee guida ANAC quanto alla precisazione dell’ambito operativo dei limiti e delle esclusioni.
In questo caso l’istanza può essere trasmessa per via telematica e presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
– all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, consultabile nell’apposito elenco delle caselle pec del Ministero;
– all’Ufficio relazioni con il pubblico.
In caso di accoglimento dell’istanza, l’amministrazione entro 30 giorni, in caso di accoglimento dell’istanza, procede alla trasmissione dei dati, documenti o informazioni richiesti.
Nei casi di diniego dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza.
Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.