Corte appello Firenze, sez. II, 30/03/2023, n. 648
La fattispecie dell’usura si distingue in oggettiva e soggettiva.
All’interno della fattispecie dell’usura occorre distinguere tra c.d. “usura oggettiva” che si verifica automaticamente quando gli interessi dati o promessi superano la soglia prevista dalla legge, dalla c.d. “usura soggettiva” che si verifica quando gli interessi, seppur inferiori al limite imposto dalla legge, con riguardo alle concrete modalità del fatto a al tasso medio per operazioni similari, risultano in ogni caso sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità nel caso in cui chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.