IL SOVRAINDEBITAMENTO – AVVOCATO TI SPIEGA

IL SOVRAINDEBITAMENTO

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Secondo la definizione contenuta nel Codice della Crisi (Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n° 141), per sovraindebitamento si intende “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” (art. 2, lett. c, d. lgs d. l.vo n. 14/2019).
Alla medesima disposizione risalgono le definizioni di «crisi»: (stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, art. 2, lett. a, d. lgs d. l.vo n. 14/2019) e di «insolvenza» (stato del debitore che si manifesta con inadempimenti
od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, art. 2, lett. a, d. lgs d. l.vo n. 14/2019).
Al sovraindebitato l’Ordinamento offre diverse possibilità di porre rimedio allo stato di crisi o allo stato di insolvenza, variabili anche in dipendenza della condizione soggettiva del debitore.
Le procedure esperibili sono governate da un Organismo di composizione della Crisi (OCC), attraverso la nomina di un Gestore della Crisi

Esse sono:
ristrutturazione dei debiti del consumatore: usufruibile solo per il consumatore che non sia stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, che non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte e che non abbia causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il consumatore
sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può quindi proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento prevedendo il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.
concordato minore: usufruibile solo per l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, il professionista e le start up, che non sia stato già esdebitato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, che non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte e che non abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La proposta di concordato minore è formulata ai creditori quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale, altrimenti può essere proposta solo nel caso in cui sia previsto un apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
liquidazione controllata dei beni: tutti i debitori in stato di sovraindebitamento possono far ricorso all’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei loro beni mobili e immobili se non dovesse risultare praticabile la scelta del concordato minore e della ristrutturazione dei debiti del consumatore. Il liquidatore, nominato dal Tribunale, in esecuzione del programma liquidatorio, provvede alla distribuzione delle somme ricavate
dalla liquidazione ai creditori secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo approvato con decreto del Giudice Delegato.
esdebitazione del debitore incapiente: usufruibile solo per una volta nella vita da una persona fisica meritevole che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, fatto salvo l’obbligo del pagamento dei debiti entro quattro anni dal decreto di Giudice di esdebitazione nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentono il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore
al 10 per cento.
procedure familiari: i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni sul concordato minore. Si considerano membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
Come anticipato, ad esse possono accedere:

1. consumatore;
2. imprenditore agricolo;
3. c.d. start up innovativa;
4. imprenditore sotto soglia (art 2 comma 1 lettera d del Codice della Crisi);

5. imprenditore sopra soglia art 2 comma 1 lettera d del Codice della Crisi ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila);
6. imprenditore cessato;
7. socio illimitatamente responsabile;
8. professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
9. società professionali ex L. 183/2011;
10. associazioni professionali o studi professionali associati;
11. società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali;
12. enti privati non commerciali.
Non possono invece accedervi: l’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali; chi, nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda, è già stato esdebitato; chi ha già beneficiato per due volte dell’esdebitazione; chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, dolo o frode.
La procedura.
L’OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista (“Gestore della crisi”) che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti. Il Debitore, eventualmente con l’assistenza di un Legale di fiducia, sotto il controllo del Tribunale – può alternativamente:
– se non consumatore:
formulare una proposta di concordato minore ai creditori, quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale, ai quali viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto;

se non è prevista la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale, formulare una proposta di concordato minore ai creditori con obbligo di apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
– se consumatore:
formulare un piano di ristrutturazione dei debiti con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti stessi; in questo caso non è necessario il parere favorevole dei creditori;
– sia se consumatore, sia se imprenditore / professionista non assoggettabile ad altre procedure concorsuali:
chiedere la liquidazione controllata del patrimonio: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti;
chiedere l’esdebitazione
Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l’esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento; si può ottenere pertanto la liberazione di tutti i debiti pregressi.
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Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.