Gli interessi moratori vanno esclusi dalla rilevazione del t.e.g.

Corte appello Milano, sez. III, 11/04/2023, n. 1201

Gli interessi moratori vanno esclusi dalla rilevazione del t.e.g.

Sussiste un’ontologica differenza tra gli interessi compensativi e gli interessi moratori: i primi rappresentano il corrispettivo negoziale per il soggetto al cui favore sono pattuiti, mentre gli interessi moratori integrano una forma di sanzione convenzionale a carico della parte che si renda inadempiente ai propri obblighi contrattuali. Gli interessi moratori, per tale natura risarcitoria, vanno esclusi dalla rilevazione del t.e.g., giusta il primo comma dell’art. 2 della l. n. 108 del 1996, in quanto economicamente “neutri” e non lucrativi, rispetto al patrimonio del soggetto al cui favore (nel caso di inadempimento) sono pattuiti e non possono, dunque, essere sussunti in quella globalità del costo del finanziamento.

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