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STATUTO-TIPO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

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Indice degli articoli
Titolo I – Denominazione, sede, finalitร , oggetto, durata
Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile
Art. 2) Sede
Art. 3) Scopo
Art. 4) Oggetto
Art. 5) Volontari e lavoratori dipendenti
Art. 6) Durata
Titolo II โ€“ Associati
Art. 7) Definizione di Associato
Art. 8) Numero minimo di Associati
Art. 9) Diritti e obblighi degli Associati
Art. 10) Ammissione degli Associati
Art. 11) Recesso dell’Associato
Art. 12) Esclusione dell’Associato
Titolo III โ€“ Patrimonio ed entrate
Art. 13) Patrimonio iniziale
Art. 14) Entrate
Art. 15) Quota Iniziale e Quota Annuale
Art. 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti
Art. 17) Irripetibilitร  di apporti e versamenti
Art. 18) Incremento del patrimonio
Art. 19) Salvaguardia del patrimonio
Art. 20) Divieto di distribuzione
Art. 21) Patrimoni destinati a uno specifico affare

Titolo IV โ€“ Sistema di governance
Art. 22) Organi
Sezione I- Assemblea degli Associati
Art. 23) Principi generali
Art. 24) Competenze dell’Assemblea
Art. 25) Convocazione dell’Assemblea
Art. 26) Presidenza dell’Assemblea
Art. 27) Deliberazioni dell’Assemblea
Art. 27-bis) Assemblee separate
Sezione II – Consiglio Direttivo
Art. 28) Competenze del Consiglio Direttivo
Art. 29) Composizione del Consiglio Direttivo
Art. 30) Gratuitร  dell’incarico
Art. 31) Durata della carica
Art. 32) Convocazione del Consiglio Direttivo
Art. 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo
Art. 34) Responsabilitร  dei Consiglieri
Art. 35) Comitato Esecutivo
Sezione III โ€“ Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere
Art. 36) Presidente e Vice Presidente
Art. 37) Segretario
Art. 38) Tesoriere
Sezione IV-Organo di Controllo e Revisione Legale
Art. 39) Composizione dell’Organo di Controllo
Art. 40) Ineleggibilitร  e decadenza dei membri dell’Organo di Controllo
Art. 41) Durata in carica dell’Organo di Controllo
Art. 42) Compiti e funzionamento dell’Organo di Controllo
Art. 43) Compenso dell’Organo di Controllo
Art. 44) Esercizio della funzione di revisione legale
Art. 45) Responsabilitร  dei membri dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale
Sezione IV-bis โ€“ Organo di Indirizzo
Art. 45-bis) Nomina
Art. 45-ter) Competenze
Art. 45-quater) Funzionamento
Titolo V – Bilanci, libri e scritture
Art. 46) Esercizi associativi
Art. 47) Bilancio d’esercizio
Art. 48) Bilancio sociale
Art. 49) Scritture contabili
Art. 50) Libri dell’Associazione
Titolo VI โ€“ Estinzione e scioglimento
Art. 51) Devoluzione del patrimonio
Titolo VII Arbitrato
Art. 52) Clausola compromissoria

STATUTO-TIPO
DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)

STATUTO

Titolo I – Denominazione, sede, finalitร , oggetto, durata

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile
1.1. Ai sensi degli artt. 32 e sgg. d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il โ€œCodice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) รจ costituita [su iniziativa di__________] l’associazione denominata “______ – Organizzazione di Volotariato” (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, โ€œ_______ โ€“ ODVโ€ (d’ora innanzi, la โ€œAssociazione”). Ove il contesto lo richieda, la denominazione puรฒ anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

 

1.2. L’Associazione รจ disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo โ€œStatuto”), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la โ€œNormativa Applicabile”).

1.3. Lo Statuto รจ informato al principio di favorire, nel modo piรน ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all’attivitร  dellโ€™Associazione.

1.4. L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

 

Articolo 2 – Sede

2.1 Lโ€™Associazione ha sede in _________ in via/piazza ___________
[eventualmente: occorre indicare l’eventuale esistenza di una sede secondaria]

2.2 Il Consiglio Direttivo puรฒ istituire e sopprimere, in Italia e allโ€™estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unitร  locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

 

Articolo 3 – Scopo

3.1. [togliere, eventualmente, le espressioni E inopportune o inappropriate e, in particolare, quelle contenute entro parentesi quadre] L’Associazione [, quale espressione di] [partecipazione,] [solidarietร ,] [e] [pluralismo], [in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione,] si ispira al fine di [sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a]:
[- perseguire il bene comune;]
[- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona;]
[- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa].

3.2. [togliere, eventualmente, le espressioni inopportune o inappropriate e, in particolare, quelle contenute entro parentesi quadre] L’Associazione, svolgendo una o piรน attivitร  di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalitร  [civiche,] [solidaristiche] [e di utilitร  sociale] mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piรน attivitร  di interesse generale in forma:
[- di azione volontaria;] [e/o:]
[- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi; [e/o:]
[- di mutualitร ;] [e/o:]
[- di produzione o scambio di beni o servizi].

 

Articolo 4 – Oggetto

4.1. L’Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attivitร  di volontariato dei propri Associati o delle agli enti Associati, della seguente attivitร  di interesse generale: ________________.

, di aggiungere la previsione dello svolgimento di attivitร  ulteriori rispetto a quelle inizialmente indicate.

4.2. In via secondaria e strumentale, l’Associazione puรฒ svolgere le seguenti โ€œattivitร  diverseโ€ rispetto all’attivitร  che costituisce il suo oggetto principale: [โ€ข]. Tali โ€œattivitร  diverseโ€ devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6, comma 1, CTS.
[in alternativa si puรฒ utilizzare una formulazione piรน sintetica, senza specificare quali siano le โ€œattivitร  diverseโ€: ยซIn via secondaria e strumentale, l’Associazione puรฒ svolgere โ€œattivitร  diverseโ€ rispetto all’attivitร  che costituisce il suo oggetto principale. Tali โ€œattivitร  diverseโ€ devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6, comma 1, CTSยป].

 

Articolo 5 – Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. L’Associazione si avvale, in modo prevalente, dell’attivitร  di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

5.2. L’Associazione puรฒ assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attivitร  svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attivitร  non puรฒ essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

 

Articolo 6 – Durata

6.1. L’Associazione ha durata indeterminata.
[in alternativa: โ€œL’Associazione ha durata fino al____________]

Titolo II โ€“ Associati

Articolo 7 – Definizione di Associato

7.1. Sono membri dell’Associazione (d’ora innanzi, lo “Associato” o, al plurale, gli โ€œAssociati”) i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell’atto costitutivo dell’Associazione nonchรฉ i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualitร  di Associati.

 

7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:
a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
b) Associati Benemeriti [in alternativa: Associati Onorari], i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell’Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualitร , dei loro comportamenti;
c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell’Associazione diversi dai precedenti; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz’altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3. La qualitร  di Associato รจ a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell’Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

 

[clausola opzionale] 7.4. Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato che siano membri dell’Associazione.

Articolo 8 – Numero minimo di Associati

8.1. L’Associazione presuppone l’esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Organizzazioni di Volontariato.

 

Articolo 9 – Diritti e obblighi degli Associati

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

 

Articolo 10 โ€“ Ammissione degli Associati

10.1. Lโ€™Associazione รจ improntata al principio della โ€œporta apertaโ€ e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualitร  di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (dโ€™ora innanzi, la โ€œDomandaโ€) dichiarando di condividere le finalitร  che lโ€™Associazione si propone e di impegnarsi โ€“ in caso di ammissione โ€“ a osservare lo Statuto e i regolamenti dellโ€™Associazione nonchรฉ la Normativa Applicabile.

10.2. L’Associazione puรฒ respingere [oppure: “respinge”] la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da___________________

10.3. L’organo preposto all’esame, all’approvazione e al respingimento della Domanda รจ il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.4. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine รจ sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

 

10.5. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l’ha presentata, la Domanda si intende accettata.

 

10.6. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

 

10.7. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda puรฒ presentare ricorso al Collegio dei Revisori, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

 

10.8. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualitร  di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dellโ€™accoglimento della Domanda.

 

10.9. Il Consiglio Direttivo puรฒ approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalitร  per il loro esame e alla procedura per l’adesione all’Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

 

Articolo 11 – Recesso dell’Associato

11.1. Qualunque Associato puรฒ, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontร  di recedere dall’Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualitร  di Associato

11.2. La dichiarazione di recesso puรฒ non riportare la motivazione che ha indotto l’Associato a comunicare il proprio recesso.

 

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

Commento

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell’Associazione.

 

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all’Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l’Associato che recede รจ tenuto al pagamento dell’intera Quota Annuale dovuta per l’esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

 

Articolo 12 โ€“ Esclusione dellโ€™Associato

12.1. Il Consiglio Direttivo puรฒ deliberare lโ€™esclusione dellโ€™Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualitร  di Associato o per gravi motivi.

 

12.2. Qualora l’Associato per il quale รจ proposta l’esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non puรฒ intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l’esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione รจ stata adottata, deve essere comunicata all’Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all’Associato escluso, i diritti di partecipazione dell’Associato medesimo all’organizzazione e all’attivitร  dellโ€™Associazione con effetto dal momento in cui essa รจ comunicata allโ€™Associato escluso.

 

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualitร  di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa รจ comunicata all’Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta lโ€™impugnazione al Collegio Arbitrale:
a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l’Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all’organizzazione e all’attivitร  dell’Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
b) nel caso di non accoglimento dell’impugnazione, l’Associato รจ escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;
c) nel caso di accoglimento dellโ€™impugnazione, cessa lโ€™eventuale stato di sospensione in cui l’Associato si trovi.

 

12.6. L’Associato del quale sia stata deliberata l’esclusione รจ tenuto al pagamento dell’intera Quota Annuale dovuta sia per l’esercizio nel corso del quale l’esclusione รจ deliberata sia per l’eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualitร  di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

 

Titolo III Patrimonio ed entrate

Articolo 13 – Patrimonio iniziale

13.1. Il patrimonio iniziale dellโ€™Associazione รจ costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell’Associazione stessa, il cui complessivo valore รจ di euro [โ€ข].

Articolo 14 – Entrate

14.1. L’Associazione finanzia la sua attivitร , nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:
a) il percepimento della Quota Annuale;
b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell’Associazione;
c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell’Associazione;
d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell’Associazione;
e) i redditi derivanti dal patrimonio dell’Associazione;
f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti effetto dell’attivitร  dell’Associazione, nel rispetto del disposto dell’art. 33, CTS;
g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell’Associazione; i) ogni altra entrata conseguita dall’Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 15 – Quota Iniziale e Quota Annuale

15.1. L’assunzione della qualitร  di Associato รจ subordinata al previo versamento all’Associazione di una somma di denaro il cui importo รจ stabilito dal Consiglio Direttivo (la “Quota Iniziale”).

15.2. Ogni Associato รจ obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all’Associazione, al versamento all’Associazione di una somma periodica il cui importo รจ stabilito dal Consiglio Direttivo (la โ€œQuota Annuale”).

 

15.3. Il Consiglio Direttivo puรฒ adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l’altro:
a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all’entitร  della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalitร  del loro versamento;
b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o la parte, Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell’Associazione;
c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l’esclusione dall’Associazione dell’Associato moroso.

Articolo 16 – Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16.1. L’Associazione puรฒ svolgere attivitร  di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attivitร  di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L’attivitร  di raccolta fondi puรฒ essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di veritร , trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformitร  a quanto prescritto e ai sensi dell’art. 7, comma 2, CTS.

 

16.2. L’Associazione puรฒ ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:
a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l’erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all’Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l’erogazione;
b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

 

16.3. L’adesione all’Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. รˆ comunque facoltร  dell’Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

 

Articolo 17 โ€“ Irripetibilitร  di apporti e versamenti

17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dallโ€™Associato allโ€™Associazione, non รจ ripetibile dallโ€™Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dellโ€™Associazione nรฉ in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dellโ€™Associato dallโ€™Associazione.

 

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall’Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell”Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all’organizzazione o all’attivitร  dellโ€™Associazione diverso dai diritti di partecipazione all’Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; nรฉ, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all’Associazione o al suo patrimonio nรฉ alcuna quota di partecipazione all’Associazione che sia considerabile come di titolaritร  dellโ€™Associato o del soggetto che abbia effettuato l’apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, nรฉ per successione a titolo particolare nรฉ per successione a titolo universale, nรฉ per atto tra vivi nรฉ a causa di morte.

Articolo 18 – Incremento del patrimonio

18.1. Il patrimonio dell’Associazione si incrementa:
a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell’Associazione;
b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate incremento del patrimonio dell’Associazione;
c) per effetto di acquisti compiuti dall’Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dellโ€™Associazione;
d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell’Associazione;
e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dellโ€™Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell’Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l’attivitร  corrente dell’Associazione.

 

Articolo 19 โ€“ Salvaguardia del patrimonio

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dellโ€™Associazione.

 

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dellโ€™Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

 

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dellโ€™Associazione al finanziamento dellโ€™attivitร  corrente della Associazione.

 

Articolo 20 – Divieto di distribuzione

20.1. รˆ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell’Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21 โ€“ Patrimoni destinati a uno specifico affare

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo puรฒ deliberare lโ€™istituzione di uno o piรน patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. C.c.

 

Titolo IV – Sistema di governance

Articolo 22 – Organi

22.1. Sono organi dell’Associazione (d’ora innanzi, gli “Organi”):
a) l’Assemblea degli Associati (d’ora innanzi, la โ€œAssemblea”);
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Presidente”) e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Vice Presidente”); d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Segretario”);
e) il Tesoriere;
f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
g) l’Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dallโ€™Assemblea);
h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea). [
รˆ possibile anche prevedere la presenza di ulteriori Organi, come, ad esempio, il Comitato Scientifico o altro organo “di indirizzo”, il Comitato Etico, il Comitato di Beneficienza, eccetera. In tal caso occorre definirne i compiti, la composizione, la nomina, l’organizzazione della loro attivitร  e la loro interrelazione con gli altri Organi dell’Associazione.

 

22.2. L’elezione degli Organi non puรฒ essere in alcun modo vincolata o limitata ed รจ informata a criteri di massima libertร  di accesso all’elettorato attivo e passivo.

 

Sezione I – Assemblea degli Associati

Articolo 23 – Principi generali

23.1. L’Assemblea รจ l’organo sovrano dell’Associazione.

23.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all’Assemblea.

 

23.3. Lโ€™Assemblea รจ organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticitร , di pari opportunitร  e di eguaglianza di tutti gli Associati.

23.4. L’Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

 

Articolo 24 – Competenze dell’Assemblea

24.1. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio d’esercizio.

 

24.2. L’Assemblea inoltre:
a) delinea gli indirizzi generali dell’attivitร  dell’Associazione;
b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l’Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
e) delibera sulla responsabilitร  dei membri degli Organi dell’Associazione e promuove azione di responsabilitร  nei loro confronti;
f) delibera sulle modifiche all’atto costitutivo e allo Statuto;
g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all’approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l’organizzazione e l’attivitร  dell’Associazione; in particolare, approva regolamento che disciplina lo svolgimento dell’Assemblea;
h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenzaยป.

 

Articolo 25 – Convocazione dell’Assemblea

25.1. L’Assemblea รจ convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno ______degli Associati o da almeno _______Consiglieri oppure dall’Organo di Controllo.

25.2. L’Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di __________

 

25.3. La convocazione dell’Assemblea รจ effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.

 

25.4. L’avviso di convocazione รจ spedito almeno dieci giorni prima dellโ€™adunanza:
a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;
b) ai Consiglieri e ai membri dellโ€™Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all’atto della loro nomina o successivamente.

 

25.5. Qualora il numero degli Associati superi le _____unitร , lโ€™avviso di convocazione dellโ€™Assemblea deve essere pubblicato almeno ____________volte anche su un quotidiano a rilevante diffusione nellโ€™ambito territoriale di operativitร  della Associazione.

25.6. L’Assemblea รจ comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dellโ€™Organo di Controllo.

 

Articolo 26 – Presidenza dell’Assemblea

26.1. Lโ€™Assemblea รจ presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere piรน anziano d’etร ; in ulteriore subordine, su decisione dell’Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

26.2. Il presidente dell’Assemblea รจ assistito dal Segretario.

 

26.3. Il presidente dell’Assemblea verifica la regolaritร  della costituzione dell’Assemblea, accerta l’identitร  e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell’adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell’adunanza, che il presidente dell’assemblea sottoscrive dopo aver svolto attivitร  di supervisione durante la sua redazione.

 

Articolo 27 – Deliberazioni dellโ€™Assemblea

27.1. L’Assemblea รจ validamente costituita:
a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metร  degli Associati;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

27.2. L’adunanza di seconda convocazione non puรฒ svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

 

27.4. Ogni Associato ha diritto a un voto.

27.5. Ogni Associato puรฒ conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dellโ€™Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dellโ€™Associazione. Il delegato non puรฒ ricevere piรน di deleghe.

 

27.6. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

27.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l’estinzione e lo scioglimento dell’Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

 

27.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall’Assemblea.

 

27.9. Non รจ ammesso il voto per corrispondenza.

 

27.10. L’Assemblea puรฒ svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in piรน luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio รจ consentito unicamente quando l’Associazione non abbia piรน di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di paritร  di trattamento degli Associati. In tal caso, รจ necessario che:
a) sia consentito al presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di unโ€™apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identitร  e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti allโ€™ordine del giorno;
e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dellโ€™Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dellโ€™Assemblea e il soggetto verbalizzante.

 

Articolo 27-bis โ€“ Assemblee separate

27-bis.1. [In questo punto puรฒ essere inserita la disciplina di svolgimento di assemblee โ€œseparateโ€]

 

Sezione II- Consiglio Direttivo

Articolo 28 – Competenze del Consiglio Direttivo

28.1. Il Consiglio Direttivo รจ l’organo preposto all’amministrazione dellโ€™Associazione.

 

28.2. Al Consiglio Direttivo compete di:
a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporne la revoca;
b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
c) gestire l’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall”Assemblea;
d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dellโ€™Associazione;
e) approvare la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
f) deliberare in ordine all’ammissione di nuovi Associati;
g) deliberare in ordine all’esclusione degli Associati;
h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dellโ€™Associazione nellโ€™ambito del medesimo Comune;
i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell’organo amministrativo dell’Associazione.

28.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

 

28.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

 

Articolo 29 – Composizione del Consiglio Direttivo

29.1. Il Consiglio Direttivo รจ composto, a scelta dell’Assemblea all’atto della sua nomina, da un minimo di ________ a un massimo di ________ Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

 

29.2. I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.

 

29.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, lโ€™interdetto, l’inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacitร  ad esercitare uffici direttivi.

 

29.4. Non puรฒ essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le seguenti caratteristiche [di onorabilitร , di professionalitร , di indipendenza]: [โ€ข]

 

Articolo 30 – Gratuitร  dell’incarico

30.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attivitร  prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 31 โ€“ Durata della carica

31.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per ________ esercizi e scade in coincidenza con lโ€™Assemblea convocata per lโ€™approvazione del bilancio dโ€™esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

 

31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

 

31.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea piรน prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto lโ€™argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dallโ€™Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

 

31.4. I Consiglieri sono rieleggibili [eventualmente: inserire le occorrenti limitazioni]

 

Articolo 32 – Convocazione del Consiglio Direttivo

32.1. Il Consiglio Direttivo รจ convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno [โ€ข] Consiglieri o dall’Organo di Controllo.

 

32.2. La convocazione รจ effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.

 

32.3. Lโ€™avviso di convocazione รจ spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell’Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso รจ spedito almeno tre giorni prima.

32.4. Il Consiglio Direttivo รจ comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalitร  di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo.

 

Articolo 33 โ€“ Deliberazioni del Consiglio Direttivo

33.1. Il Consiglio Direttivo รจ validamente costituito qualora siano presenti almeno la metร  dei suoi membri.

 

33.2. Il Consiglio Direttivo รจ presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere piรน anziano d’etร .

 

33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

 

33.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a euro ______ occorre il voto favorevole della maggioranza Consiglieri in carica.

33.5. In caso di paritร  di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

 

33.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall’adunanza del Consiglio Direttivo.

 

33.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l’Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dellโ€™Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

33.8. Il Consiglio Direttivo puรฒ svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in piรน luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di paritร  di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, รจ necessario che:
a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identitร  e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

 

Articolo 34 – Responsabilitร  dei Consiglieri

34.1. La responsabilitร  dei Consiglieri รจ disciplinata dall’art.28 del CTS.

 

Articolo 35 – Comitato Esecutivo

35.1.
Il Comitato Esecutivo รจ composto dal Presidente e da altri ________ Consiglieri.

 

35.2.
Il Comitato Esecutivo รจ disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

 

35.3.
Il Consiglio Direttivo puรฒ attribuire a uno o piรน dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei, mediante apposite procure, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

 

Sezione III โ€“ Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 36 – Presidente e Vice Presidente

36.1.
Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:
a) effettuare l’ordinaria amministrazione dell’Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
b) verificare e pretendere l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione nonchรฉ della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione ove ne ravvisi la necessitร  o l’opportunitร ;
c) convocare l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
d) predisporre la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
e) rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell’Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

 

36.2.
Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell’attivitร  nel frattempo compiuta.

36.3.
In casi eccezionali di necessitร  e urgenza il Presidente puรฒ anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

36.4.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell’agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

 

Articolo 37 – Segretario

37.1.
Il Segretario coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attivitร  esecutive che si rendano necessarie od opportune per l’amministrazione dellโ€™Associazione.

 

37.2.
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell’Associazione, fatta eccezione per quelle dell’Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione รจ affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

 

37.3.
Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

 

Articolo 38 – Tesoriere

38.1.
Il Tesoriere:
a) cura la gestione della cassa dellโ€™Associazione e ne tiene idonea contabilitร ;
b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d’esercizio per l’approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 39 – Composizione dell’Organo di Controllo

39.1.
L’Organo di Controllo รจ formato, secondo quanto stabilito dallโ€™Assemblea all’atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

 

39.2.
In caso di nomina di un Controllore Unico รจ nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l’incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l’Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

39.3.
Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:
– un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
– un soggetto iscritto all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
– un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

 

39.4.
Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:
-soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
– soggetti iscritti all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
-soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

 

39.5.
Qualora competa all’Organo di Controllo l’esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso รจ composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 40 – Ineleggibilitร  e decadenza dei membri dell’Organo di Controllo

40.1.
Non possono essere eletti alla carica di componente dellโ€™Organo di Controllo e, se eletti, decadono dallโ€™ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 c.c., vale a dire l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi รจ stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacitร  ad esercitare uffici direttivi;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle societร  controllate dall’Associazione;
c) coloro che sono legati all’Associazione o alle societร  da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;
d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualitร  di soggetti iscritti all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, allโ€™Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualitร  di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualitร .
[Lo statuto puรฒ prevedere altre cause di ineleggibilitร  o decadenza, nonchรฉ cause di incompatibilitร  e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi].

 

Articolo 41 – Durata in carica dell’Organo di Controllo

41.1.
L’Organo di Controllo dura in carica per ______ esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

 

41.2.
I membri dellโ€™Organo di Controllo sono rieleggibili [eventualmente: inserire le occorrenti limitazioni]

Articolo 42 – Compiti e funzionamento dell’Organo di Controllo

42.1.
L’Organo di Controllo:
a) vigila sullโ€™osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell’Associazione;
c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
d) vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto funzionamento;
e) esercita il monitoraggio dell’osservanza delle finalitร  civiche, solidaristiche e di utilitร  sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformitร  alle linee guida di cui all’articolo 14, CTS;
g) puรฒ in qualsiasi momento procedere (cosรฌ come possono procedere individualmente i singoli membri dellโ€™Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sullโ€™andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

42.2.
I membri dell’Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dellโ€™Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

42.3.
Il Collegio dei Controllori รจ convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

 

42.4.
La convocazione รจ effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.

42.5.
L’avviso di convocazione รจ spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso รจ spedito almeno tre giorni prima.

42.6.
Il Collegio dei Controllori รจ validamente costituito qualora siano presenti almeno la metร  dei suoi membri ed รจ comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalitร  di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

42.7.
Il Consiglio Direttivo รจ presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori piรน anziano d’etร .

42.8.
Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

42.9.
In caso di paritร  di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

42.10.
La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall’adunanza del Collegio dei Controllori.

42.11.
Non sono ammessi nรฉ il voto per delega nรฉ il voto per corrispondenza.

42.12.
Il Collegio dei Controllori puรฒ svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in piรน luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di paritร  di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, รจ necessario che:
a) sia consentito al presidente dell’adunanza di accertare inequivocabilmente l’identitร  e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell’adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 43 – Compenso dell’Organo di Controllo

43.1. [Occorre qui inserire la clausola che dispone il compenso per i membri dell’Organo di Controllo o che dispone la gratuitร  dell’incarico]

 

Articolo 44 – Esercizio della funzione di revisione legale

44.1.
La funzione di revisione legale รจ esercitata da una persona fisica o da una societร  iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 45 – Responsabilitร  dei membri dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale

45.1.
La responsabilitร  dei membri dellโ€™Organo di Controllo e del Revisore Legale รจ disciplinata dall’art. 28 del CTS.

 

[eventuale] Sezione IV-bis โ€“ Organo di Indirizzo

Articolo 45-bis – Nomina

45-bis.1.
[questo articolo รจ preposto a disciplinare i criteri di nomina dell’eventuale Organo di Indirizzo]

 

Articolo 45-ter – Competenze

45-ter.1.
[questo articolo รจ preposto a disciplinare le competenze dell’eventuale Organo di Indirizzo]

 

Articolo 45-quater – Funzionamento

45-quater.1.
[questo articolo รจ preposto a disciplinare il funzionamento dell’eventuale Organo di Indirizzo]

Titolo V- Bilanci, libri e scritture

Articolo 46 – Esercizi associativi

46.1.
L’Associazione organizza la propria attivitร  sulla base di esercizi di durata annuale, quali iniziano il 1ยฐ gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

 

Articolo 47 – Bilancio d’esercizio

47.1.
Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d’esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

 

Articolo 48 – Bilancio sociale

48.1.
Per ogni esercizio รจ predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 49 – Scritture contabili

49.1.
L’Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

 

Articolo 50 – Libri dellโ€™Associazione

50.1.
Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l’Associazione tiene:
a) il Libro degli Associati;
b) il Registro dei Volontari;
c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo.

50.2.
Il Registro dei Volontari รจ regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari puรฒ essere esaminato anche da ogni volontario, il quale puรฒ estrarne copie.

 

50.3.
Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale puรฒ estrarne copie. Il Consiglio Direttivo puรฒ approvare un regolamento per disciplinare l’esame di detti Libri e l’estrazione di copie da essi.

50.4.
Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo รจ tenuto a cura del Consiglio Direttivo e puรฒ essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dellโ€™Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

 

50.5.
Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo รจ tenuto a cura del Comitato Esecutivo e puรฒ essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

50.6.
Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo รจ tenuto a cura dei membri dellโ€™Organo di Controllo. Gli Associati ei Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

 

Titolo VI โ€“ Estinzione e scioglimento

Articolo 51 – Devoluzione del patrimonio

51.1.
In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio รจ devoluto, previo parere positivo dellโ€™Ufficio di cui allโ€™articolo 45, comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

 

Titolo VII โ€“ Arbitrato

Articolo 52 – Clausola compromissoria

52.1.
Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l’Associazione, tra i membri degli Organi dell’Associazione, tra gli Organi dell’Associazione, tra i membri degli Organi dell’Associazione, gli Associati e l’Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

 

52.2.
La disciplina dell’arbitrato รจ quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.

52.3.
L’arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l’Associazione ha sede.

52.4.
Le spese dell’arbitrato seguono la soccombenza.

 

 

 

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Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.