Statuto di associazione sportiva dilettantistica
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STATUTO DELLโASSOCIAZIONE …………..
TITOLO I
Costituzione – Oggetto – Durata ed organi
Articolo 1 โDenominazione e sede
ร costituita unโassociazione dilettantistica denominata โ……………โ con sede in via/piazza …………… cap. ………….. cittร …………….
Articolo 2 โOggetto
Lโassociazione ha per oggetto la formazione, la promozione e la valorizzazione dello sport del ……………
Articolo 3 โDurata
La durata dellโassociazione รจ illimitata.
Articolo 4 โOrgani dellโassociazione
Gli organi dellโassociazione sono i seguenti:
a) lโassemblea;
b) il presidente;
c) il Consiglio direttivo;
d) il Collegio dei sindaci;
e) il Collegio dei probiviri.
TITOLO II
Soci
Articolo 5 โRequisiti
Possono fare parte dellโassociazione le persone fisiche che siano interessate allโattivitร dellโassociazione.
Nellโassociazione i soci si distinguono in:
a) soci fondatori;
b) soci ordinari;
c) soci benemeriti;
d) soci onorari.
Sono soci fondatori coloro i quali danno vita allโassociazione.
Sono soci ordinari, ivi compresi gli atleti, tutti coloro che risultano in regola con quanto previsto allโart. 7 del presente statuto.
Sono soci benemeriti coloro che, al fine di fornire un piรน solido sostegno allโassociazione, sโimpegnano a pagare una quota associativa annuale dโimporto maggiorato.
Sono soci onorari coloro che sono nominati a tale ruolo dal Consiglio direttivo in considerazione di particolari benemerenze, venendo, quindi, dispensati dal pagamento della quota associativa.
Articolo 6 โIscrizione
Chi intende divenire socio dellโassociazione deve presentare al Consiglio direttivo domanda firmata dโammissione. La presentazione della domanda presuppone la conoscenza e lโaccettazione del presente statuto.
Articolo 7 โDoveri del socio
Il socio รจ tenuto:
a) a corrispondere la quota dโiscrizione annuale il cui importo ed i cui termini di versamento sono fissati annualmente dal Consiglio direttivo;
b) allโosservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dellโassociazione.
Articolo 8 โDiritti del socio
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto a partecipare alla gestione dellโassociazione attraverso lโesercizio del diritto di voto in assemblea, per lโapprovazione e le modifiche al presente statuto, ad eventuali regolamenti integrativi e per la nomina degli organi direttivi.
Articolo 9 โRecesso del socio
Il socio puรฒ recedere dallโassociazione dandone comunicazione al Consiglio direttivo almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del termine per il pagamento della quota annuale.
Articolo 10 โEsclusione del socio
Lโesclusione dallโassociazione รจ pronunziata dal Collegio dei probiviri contro il socio:
a) che pur dopo formale sollecitazione o diffida si renda moroso nel versamento delle quote associative o nellโadempimento delle obbligazioni di cui alla lettera b ) del precedente art. 7;
b) che in qualunque modo arrechi un danno materiale o morale allโassociazione, o compia atti contrari alle finalitร della stessa.
Lโesclusione potrร essere pronunciata solo avverso un socio che abbia precedentemente ricevuto dal Collegio dei probiviri stesso unโammonizione.
TITOLO III
Lโassemblea
Articolo 11 โComposizione
Lโassemblea, ordinaria e straordinaria, รจ lโorgano deliberativo dellโassociazione. Hanno diritto a prendervi parte tutti i soci aventi diritto al voto (compresi o esclusi i soci onorari) ed in regola con i l pagamento della quota annuale.
Hanno diritto di voto in assemblea solo i soci maggiorenni.
I soci possono anche farsi rappresentare mediante delega da altri soci, esclusi i membri del Consiglio direttivo, salvo nei casi di approvazione di bilancio e deliberazioni in merito alla responsabilitร dei consiglieri.
Ogni socio puรฒ rappresentare, con delega scritta, solo un altro socio.
ร preclusa la presenza in assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari irrogati dal Collegio dei probiviri in corso dโesecuzione.
Articolo 12 โCompetenze dellโassemblea ordinaria
Lโassemblea ordinaria delibera:
a) lโapprovazione annuale del bilancio di previsione e del conto consuntivo dellโassociazione;
b) lโelezione di tutti gli organi istituzionali dellโassociazione;
c) sugli altri argomenti posti allโordine del giorno.
Articolo 13 โCompetenze dellโassemblea straordinaria
Lโassemblea straordinaria:
a) elegge, con votazioni separate e successive nelle ipotesi previste dal presente statuto di vacanze v erificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il presidente, lโintero Consiglio direttivo, ovvero singoli membri di esso o del Collegio dei sindaci venuti a mancare per qualsivoglia motivo;
b) delibera sulle proposte di modifica del presente statuto da sottoporre per lโapprovazione al Consiglio federale della Federazione cricket italiana;
c) delibera sullo scioglimento dellโassociazione;
d) delibera sugli altri argomenti posti allโordine del giorno.
Articolo 14 โConvocazione dellโassemblea
Lโassemblea ordinaria รจ convocata dal presidente dellโassociazione su delibera del Consiglio direttivo che ne fissa la data, lโora, la sede e lโordine del giorno.
Lโassemblea straordinaria puรฒ essere convocata:
a) su iniziativa del presidente dellโassociazione;
b) su richiesta di almeno la metร piรน uno di tutti i soci aventi diritto al voto;
c) su richiesta scritta e motivata della metร piรน uno dei componenti il Consiglio direttivo.
Nelle ipotesi b) e c) il presidente ha lโobbligo di convocare lโassemblea entr o e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento formale della richiesta. Successivamente, lโassemblea dovrร tenersi entro 60 (giorni) dalla convocazione.
Articolo 15 โCostituzione dellโassemblea
Lโassemblea dei soci puรฒ essere riunita in sessione ordinaria o in sessione straordinaria.
In sessione ordinaria o straordinaria, lโassemblea, elettiva e non elettiva, si considera costituita con lโintervento, diretto o in delega, in prima convocazione, di almeno due terzi degli iscritti e, in seconda, di almeno la metร piรน uno degli iscritti.
Articolo 16 โVerbalizzazione dellโassemblea
Lโassemblea, allโinizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dellโassemblea. I verbali devono essere sottoscritti al termine dell โassemblea dal presidente dellโassemblea e dal segretario.
Articolo 17 โDelibere assembleari
Lโassemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
Le delibere dellโassemblea straordinaria richiedono il consenso di almeno tre quinti dei voti presenti o rappresentati, fuorchรฉ per il caso di scioglimento dellโassociazione in cui รจ richiesta una maggioranza di quattro quinti degli aventi diritto al voto.
TITOLO IV
Cariche sociali
Articolo 18 โElezione delle cariche sociali
Lโassemblea dei soci elegge, con votazione successiva e separata:
a) il presidente dellโassociazione;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Collegio dei sindaci;
d) il Collegio dei probiviri.
Articolo 19 โIl presidente dellโassociazione
Il presidente ha la rappresentanza legale dellโassociazione di fronte ai terzi, a qualsiasi autoritร giudiziaria ed amministrativa.
Il presidente, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, puรฒ delegare i propri poteri, in totoo solo in parte, al vicepresidente nonchรฉ conferire sia a soci che a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.
In caso di assenza o temporaneo impedimento del presidente, le sue mansioni vengono temporaneamente assunte dal vicepresidente.
Articolo 20 โIl Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo รจ formato da un numero di consiglieri eletto dallโassemblea dei soci.
Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il vicepresidente, il tesoriere ed il segretario dellโassociazione.
La durata del Consiglio direttivo รจ di 4 (anni quattro) in coincidenza con il ciclo olimpico.
Il Consiglio direttivo รจ riconfermabile nella carica.
In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica, impedimento definitivo o altro motivo di cessazione dalla carica di consigliere in numero tale da non dare luogo a decadenza dellโintero Consiglio direttivo, e cioรจ in numero inferiore alla metร piรน uno dei consiglieri, si procede allโintegrazione del Consiglio direttivo chiamando a far parte dello stesso i membri che nellโultima elezione risultino i primi dei non eletti, purchรฉ abbiano riportato almeno la metร dei voti dellโultimo risultato eletto.
Nel caso non sia possibile procedere al sistema di integrazione del Consiglio direttivo di cui al comma precedente, si procederร a nuove elezioni alla prima assemblea utile. Qualora lโassemblea utile sia stata celebrata di recente e sia compromessa la funzionalitร del Consiglio direttivo, dovrร essere indetta entro 60 (sessanta) giorni e tenuta nei successivi 30 (trenta) giorni lโassemblea straordinaria per le elezioni integrative.
I consiglieri svolgono la loro attivitร a titolo gratuito.
Articolo 21 โIl vicepresidente dellโassociazione
Il vicepresidente svolge le mansioni del presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento di questโultimo.
Articolo 22 โIl segretario
Il segretario dร esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dellโassociazione e dirige lโamministrazione sociale.
Articolo 23 โIl tesoriere
Il tesoriere sovrintende alla contabilitร , sโincarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri, provvede alla conservazione delle attivitร sociali ed alle spese da pagarsi su mandato del presidente o di chi ne fa le veci.
Articolo 24 โCompetenza e convocazione del Consiglio direttivo
Al Consiglio direttivo competono lโamministrazione e lโorganizzazione interna dellโassociazione.
Ogni anno il Consiglio direttivo stabilisce lโammontare delle quote associative ed il loro termine di pagamento da versarsi annualmente entro il 31 marzo o, in caso, di adesione successiva, entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione della domanda di ammissione.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte lโanno ed ogniqualvolta si debba deliberare su una questione inerente alla gestione sociale su iniziativa del presidente o di almeno due terzi dei consiglieri.
Il Consiglio direttivo funge anche da organo di secondo grado di giustizia avverso le decisioni prese dal Collegio dei probiviri.
Articolo 25 โDelibere del Consiglio e verbalizzazioni
Le deliberazioni del Consiglio direttivo avvengono a maggioranza semplice dei presenti, non essendo valida la delega in sede di Consiglio direttivo.
In caso di paritร di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
Le sedute del Consiglio direttivo sono valide in presenza di almeno la metร piรน uno dei consiglieri.
Delle riunioni del Consiglio direttivo deve essere redatto un apposito verbale a cura di un segretario verbalizzante nominato di volta in volta dal presidente. Il verbale dovrร essere sottoscritto al termine della riunione dal segretario verbalizzante e dal presidente.
Articolo 26 โIl Collegio dei sindaci
Il Collegio dei sindaci รจ lโorgano di controllo amministrativo dellโassociazione, composto da almeno due membri effettivi e un supplente eletti dallโassemblea.
Il Collegio dei sindaci dura in carica quattro anni in coincidenza con il ciclo olimpico.
Il Collegio dei sindaci si riunisce almeno due volte lโanno e tutte le volte che lo ritiene opportuno e deve assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.
Per lโeventuale integrazione del Collegio dei sindaci vale quanto stabilito allโart. 20 del presente statuto relativamente al Consiglio direttivo.
Articolo 27 โIl Collegio dei probiviri
Il Collegio dei probiviri รจ lโorgano di giustizia di primo grado dellโassociazione, composto da almeno due membri effettivi e un supplente eletti dallโassemblea o nominati dal Consiglio direttivo.
Il Collegio dei probiviri dura in carica quattro anni in coincidenza con il ciclo olimpico.
Il Collegio dei probiviri si riunisce tutte le volte che lo ritiene opportuno in relazione a quanto stabilito allโart. 10 del presente statuto e per tutti gli altri motivi collegati al concorde andamento dellโassociazione.
Per lโeventuale integrazione del Collegio dei sindaci vale quanto stabilito allโart. 20 del presente statuto relativamente al Consiglio direttivo (se eletto) oppure (se nominato) provvede il Consiglio direttivo.
TITOLO V
Patrimonio – Esercizio sociale – Bilancio
Articolo 28 โPatrimonio
Il patrimonio dellโassociazione รจ costituito:
a) dal fondo iniziale versato in parte uguale dai soci fondatori;
b) da beni di qualsiasi genere che diverranno proprietร dellโassociazione;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate dellโassociazione sono costituite da:
a) quote sociali;
b) ogni altra entrata che concorra ad incrementare lโattivo sociale;
c) eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.
Articolo 29 โEsercizio sociale
Lโesercizio sociale coincide con lโanno solare e si chiude ogni anno al 31 (trentuno) dicembre. Alla fine dellโesercizio il Consiglio direttivo provvede alla stesura del bilancio consuntivo.
Articolo 30 โBilancio
Entro tre mesi dalla chiusura dellโesercizio, il Consiglio direttivo deve convocare lโassemblea dei soci per lโapprovazione del bilancio preventivo e consuntivo.
TITOLO VI
Scioglimento – Disposizioni generali
Articolo 31 โScioglimento dellโassociazione
Per dare luogo allo scioglimento dellโassociazione, necessita unโassemblea straordinaria con la presenza di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.
Lo scioglimento deve essere approvato con una maggioranza di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto al voto. Con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri, e verrร stabilita la destinazione del patrimonio sociale residuo.
Articolo 32 โRegolamento
Il Consiglio direttivo ha la facoltร di emettere un regolamento, ovvero piรน regolamenti per singoli settori di attivitร .
Articolo 33 โRinvio
Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile.
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Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.