Fac simile statuto di associazione sportiva dilettantistica

Statuto di associazione sportiva dilettantistica

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STATUTO DELLโ€™ASSOCIAZIONE …………..

TITOLO I
Costituzione – Oggetto – Durata ed organi

Articolo 1 โ€“Denominazione e sede
รˆ costituita unโ€™associazione dilettantistica denominata โ€œ……………โ€ con sede in via/piazza …………… cap. ………….. cittร  …………….

Articolo 2 โ€“Oggetto
Lโ€™associazione ha per oggetto la formazione, la promozione e la valorizzazione dello sport del ……………

Articolo 3 โ€“Durata
La durata dellโ€™associazione รจ illimitata.

Articolo 4 โ€“Organi dellโ€™associazione
Gli organi dellโ€™associazione sono i seguenti:
a) lโ€™assemblea;
b) il presidente;
c) il Consiglio direttivo;
d) il Collegio dei sindaci;
e) il Collegio dei probiviri.

TITOLO II
Soci

Articolo 5 โ€“Requisiti
Possono fare parte dellโ€™associazione le persone fisiche che siano interessate allโ€™attivitร  dellโ€™associazione.
Nellโ€™associazione i soci si distinguono in:
a) soci fondatori;
b) soci ordinari;
c) soci benemeriti;
d) soci onorari.
Sono soci fondatori coloro i quali danno vita allโ€™associazione.
Sono soci ordinari, ivi compresi gli atleti, tutti coloro che risultano in regola con quanto previsto allโ€™art. 7 del presente statuto.
Sono soci benemeriti coloro che, al fine di fornire un piรน solido sostegno allโ€™associazione, sโ€™impegnano a pagare una quota associativa annuale dโ€™importo maggiorato.
Sono soci onorari coloro che sono nominati a tale ruolo dal Consiglio direttivo in considerazione di particolari benemerenze, venendo, quindi, dispensati dal pagamento della quota associativa.

Articolo 6 โ€“Iscrizione
Chi intende divenire socio dellโ€™associazione deve presentare al Consiglio direttivo domanda firmata dโ€™ammissione. La presentazione della domanda presuppone la conoscenza e lโ€™accettazione del presente statuto.

Articolo 7 โ€“Doveri del socio
Il socio รจ tenuto:
a) a corrispondere la quota dโ€™iscrizione annuale il cui importo ed i cui termini di versamento sono fissati annualmente dal Consiglio direttivo;
b) allโ€™osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dellโ€™associazione.

Articolo 8 โ€“Diritti del socio
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto a partecipare alla gestione dellโ€™associazione attraverso lโ€™esercizio del diritto di voto in assemblea, per lโ€™approvazione e le modifiche al presente statuto, ad eventuali regolamenti integrativi e per la nomina degli organi direttivi.

Articolo 9 โ€“Recesso del socio
Il socio puรฒ recedere dallโ€™associazione dandone comunicazione al Consiglio direttivo almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del termine per il pagamento della quota annuale.

Articolo 10 โ€“Esclusione del socio
Lโ€™esclusione dallโ€™associazione รจ pronunziata dal Collegio dei probiviri contro il socio:
a) che pur dopo formale sollecitazione o diffida si renda moroso nel versamento delle quote associative o nellโ€™adempimento delle obbligazioni di cui alla lettera b ) del precedente art. 7;
b) che in qualunque modo arrechi un danno materiale o morale allโ€™associazione, o compia atti contrari alle finalitร  della stessa.
Lโ€™esclusione potrร  essere pronunciata solo avverso un socio che abbia precedentemente ricevuto dal Collegio dei probiviri stesso unโ€™ammonizione.

TITOLO III
Lโ€™assemblea

Articolo 11 โ€“Composizione
Lโ€™assemblea, ordinaria e straordinaria, รจ lโ€™organo deliberativo dellโ€™associazione. Hanno diritto a prendervi parte tutti i soci aventi diritto al voto (compresi o esclusi i soci onorari) ed in regola con i l pagamento della quota annuale.
Hanno diritto di voto in assemblea solo i soci maggiorenni.
I soci possono anche farsi rappresentare mediante delega da altri soci, esclusi i membri del Consiglio direttivo, salvo nei casi di approvazione di bilancio e deliberazioni in merito alla responsabilitร  dei consiglieri.
Ogni socio puรฒ rappresentare, con delega scritta, solo un altro socio.
รˆ preclusa la presenza in assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari irrogati dal Collegio dei probiviri in corso dโ€™esecuzione.

Articolo 12 โ€“Competenze dellโ€™assemblea ordinaria
Lโ€™assemblea ordinaria delibera:
a) lโ€™approvazione annuale del bilancio di previsione e del conto consuntivo dellโ€™associazione;
b) lโ€™elezione di tutti gli organi istituzionali dellโ€™associazione;
c) sugli altri argomenti posti allโ€™ordine del giorno.

Articolo 13 โ€“Competenze dellโ€™assemblea straordinaria
Lโ€™assemblea straordinaria:
a) elegge, con votazioni separate e successive nelle ipotesi previste dal presente statuto di vacanze v erificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il presidente, lโ€™intero Consiglio direttivo, ovvero singoli membri di esso o del Collegio dei sindaci venuti a mancare per qualsivoglia motivo;
b) delibera sulle proposte di modifica del presente statuto da sottoporre per lโ€™approvazione al Consiglio federale della Federazione cricket italiana;
c) delibera sullo scioglimento dellโ€™associazione;
d) delibera sugli altri argomenti posti allโ€™ordine del giorno.

Articolo 14 โ€“Convocazione dellโ€™assemblea
Lโ€™assemblea ordinaria รจ convocata dal presidente dellโ€™associazione su delibera del Consiglio direttivo che ne fissa la data, lโ€™ora, la sede e lโ€™ordine del giorno.
Lโ€™assemblea straordinaria puรฒ essere convocata:
a) su iniziativa del presidente dellโ€™associazione;
b) su richiesta di almeno la metร  piรน uno di tutti i soci aventi diritto al voto;
c) su richiesta scritta e motivata della metร  piรน uno dei componenti il Consiglio direttivo.
Nelle ipotesi b) e c) il presidente ha lโ€™obbligo di convocare lโ€™assemblea entr o e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento formale della richiesta. Successivamente, lโ€™assemblea dovrร  tenersi entro 60 (giorni) dalla convocazione.

Articolo 15 โ€“Costituzione dellโ€™assemblea
Lโ€™assemblea dei soci puรฒ essere riunita in sessione ordinaria o in sessione straordinaria.
In sessione ordinaria o straordinaria, lโ€™assemblea, elettiva e non elettiva, si considera costituita con lโ€™intervento, diretto o in delega, in prima convocazione, di almeno due terzi degli iscritti e, in seconda, di almeno la metร  piรน uno degli iscritti.

Articolo 16 โ€“Verbalizzazione dellโ€™assemblea
Lโ€™assemblea, allโ€™inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dellโ€™assemblea. I verbali devono essere sottoscritti al termine dell โ€™assemblea dal presidente dellโ€™assemblea e dal segretario.

Articolo 17 โ€“Delibere assembleari
Lโ€™assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
Le delibere dellโ€™assemblea straordinaria richiedono il consenso di almeno tre quinti dei voti presenti o rappresentati, fuorchรฉ per il caso di scioglimento dellโ€™associazione in cui รจ richiesta una maggioranza di quattro quinti degli aventi diritto al voto.

TITOLO IV
Cariche sociali

Articolo 18 โ€“Elezione delle cariche sociali
Lโ€™assemblea dei soci elegge, con votazione successiva e separata:
a) il presidente dellโ€™associazione;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Collegio dei sindaci;
d) il Collegio dei probiviri.

Articolo 19 โ€“Il presidente dellโ€™associazione
Il presidente ha la rappresentanza legale dellโ€™associazione di fronte ai terzi, a qualsiasi autoritร  giudiziaria ed amministrativa.
Il presidente, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, puรฒ delegare i propri poteri, in totoo solo in parte, al vicepresidente nonchรฉ conferire sia a soci che a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.
In caso di assenza o temporaneo impedimento del presidente, le sue mansioni vengono temporaneamente assunte dal vicepresidente.

Articolo 20 โ€“Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo รจ formato da un numero di consiglieri eletto dallโ€™assemblea dei soci.
Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il vicepresidente, il tesoriere ed il segretario dellโ€™associazione.
La durata del Consiglio direttivo รจ di 4 (anni quattro) in coincidenza con il ciclo olimpico.
Il Consiglio direttivo รจ riconfermabile nella carica.
In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica, impedimento definitivo o altro motivo di cessazione dalla carica di consigliere in numero tale da non dare luogo a decadenza dellโ€™intero Consiglio direttivo, e cioรจ in numero inferiore alla metร  piรน uno dei consiglieri, si procede allโ€™integrazione del Consiglio direttivo chiamando a far parte dello stesso i membri che nellโ€™ultima elezione risultino i primi dei non eletti, purchรฉ abbiano riportato almeno la metร  dei voti dellโ€™ultimo risultato eletto.
Nel caso non sia possibile procedere al sistema di integrazione del Consiglio direttivo di cui al comma precedente, si procederร  a nuove elezioni alla prima assemblea utile. Qualora lโ€™assemblea utile sia stata celebrata di recente e sia compromessa la funzionalitร  del Consiglio direttivo, dovrร  essere indetta entro 60 (sessanta) giorni e tenuta nei successivi 30 (trenta) giorni lโ€™assemblea straordinaria per le elezioni integrative.
I consiglieri svolgono la loro attivitร  a titolo gratuito.

Articolo 21 โ€“Il vicepresidente dellโ€™associazione
Il vicepresidente svolge le mansioni del presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento di questโ€™ultimo.

Articolo 22 โ€“Il segretario
Il segretario dร  esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dellโ€™associazione e dirige lโ€™amministrazione sociale.

Articolo 23 โ€“Il tesoriere
Il tesoriere sovrintende alla contabilitร , sโ€™incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri, provvede alla conservazione delle attivitร  sociali ed alle spese da pagarsi su mandato del presidente o di chi ne fa le veci.

Articolo 24 โ€“Competenza e convocazione del Consiglio direttivo
Al Consiglio direttivo competono lโ€™amministrazione e lโ€™organizzazione interna dellโ€™associazione.
Ogni anno il Consiglio direttivo stabilisce lโ€™ammontare delle quote associative ed il loro termine di pagamento da versarsi annualmente entro il 31 marzo o, in caso, di adesione successiva, entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione della domanda di ammissione.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte lโ€™anno ed ogniqualvolta si debba deliberare su una questione inerente alla gestione sociale su iniziativa del presidente o di almeno due terzi dei consiglieri.
Il Consiglio direttivo funge anche da organo di secondo grado di giustizia avverso le decisioni prese dal Collegio dei probiviri.

Articolo 25 โ€“Delibere del Consiglio e verbalizzazioni
Le deliberazioni del Consiglio direttivo avvengono a maggioranza semplice dei presenti, non essendo valida la delega in sede di Consiglio direttivo.
In caso di paritร  di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
Le sedute del Consiglio direttivo sono valide in presenza di almeno la metร  piรน uno dei consiglieri.
Delle riunioni del Consiglio direttivo deve essere redatto un apposito verbale a cura di un segretario verbalizzante nominato di volta in volta dal presidente. Il verbale dovrร  essere sottoscritto al termine della riunione dal segretario verbalizzante e dal presidente.

Articolo 26 โ€“Il Collegio dei sindaci
Il Collegio dei sindaci รจ lโ€™organo di controllo amministrativo dellโ€™associazione, composto da almeno due membri effettivi e un supplente eletti dallโ€™assemblea.
Il Collegio dei sindaci dura in carica quattro anni in coincidenza con il ciclo olimpico.
Il Collegio dei sindaci si riunisce almeno due volte lโ€™anno e tutte le volte che lo ritiene opportuno e deve assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.
Per lโ€™eventuale integrazione del Collegio dei sindaci vale quanto stabilito allโ€™art. 20 del presente statuto relativamente al Consiglio direttivo.

Articolo 27 โ€“Il Collegio dei probiviri
Il Collegio dei probiviri รจ lโ€™organo di giustizia di primo grado dellโ€™associazione, composto da almeno due membri effettivi e un supplente eletti dallโ€™assemblea o nominati dal Consiglio direttivo.
Il Collegio dei probiviri dura in carica quattro anni in coincidenza con il ciclo olimpico.
Il Collegio dei probiviri si riunisce tutte le volte che lo ritiene opportuno in relazione a quanto stabilito allโ€™art. 10 del presente statuto e per tutti gli altri motivi collegati al concorde andamento dellโ€™associazione.
Per lโ€™eventuale integrazione del Collegio dei sindaci vale quanto stabilito allโ€™art. 20 del presente statuto relativamente al Consiglio direttivo (se eletto) oppure (se nominato) provvede il Consiglio direttivo.

TITOLO V
Patrimonio – Esercizio sociale – Bilancio

Articolo 28 โ€“Patrimonio
Il patrimonio dellโ€™associazione รจ costituito:
a) dal fondo iniziale versato in parte uguale dai soci fondatori;
b) da beni di qualsiasi genere che diverranno proprietร  dellโ€™associazione;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate dellโ€™associazione sono costituite da:
a) quote sociali;
b) ogni altra entrata che concorra ad incrementare lโ€™attivo sociale;
c) eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Articolo 29 โ€“Esercizio sociale
Lโ€™esercizio sociale coincide con lโ€™anno solare e si chiude ogni anno al 31 (trentuno) dicembre. Alla fine dellโ€™esercizio il Consiglio direttivo provvede alla stesura del bilancio consuntivo.

Articolo 30 โ€“Bilancio
Entro tre mesi dalla chiusura dellโ€™esercizio, il Consiglio direttivo deve convocare lโ€™assemblea dei soci per lโ€™approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

TITOLO VI
Scioglimento – Disposizioni generali

Articolo 31 โ€“Scioglimento dellโ€™associazione
Per dare luogo allo scioglimento dellโ€™associazione, necessita unโ€™assemblea straordinaria con la presenza di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.
Lo scioglimento deve essere approvato con una maggioranza di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto al voto. Con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri, e verrร  stabilita la destinazione del patrimonio sociale residuo.

Articolo 32 โ€“Regolamento
Il Consiglio direttivo ha la facoltร  di emettere un regolamento, ovvero piรน regolamenti per singoli settori di attivitร .

Articolo 33 โ€“Rinvio
Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile.

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