Fac simile Procure in regime di comunione legale.

Procure in regime di comunione legale.

Non si ritiene possibile il rilascio di procura generale da un coniuge all’altro nel caso in cui i coniugi siano in regime di comunione legale.

Potranno peraltro essere rilasciate procure generali dall’uno all’altro coniuge:

a) per atti di amministrazione e di disposizione relativamente ai beni che non cadono nel regime della comunione legale e cioè ai beni di proprietà esclusiva o personale di uno dei coniugi;

alla formula di procura generale andrà pertanto apposta la limitazione:

«… compiere atti di amministrazione ordinaria e straordinaria e di disposizione relativamente a tutti i beni che non siano assoggettati al regime della comunione legale tra coniugi, e così relativamente a tali beni . . . . . »;

b) per atti di amministrazione e di disposizione da compiersi da uno dei coniugi in caso di lontananza o di altro impedimento dell’altro coniuge;

alla formula di procura generale andrà pertanto apposta la limitazione:

«… compiere atti di amministrazione straordinaria e stipulare atti con i quali si concedano o si acquistino diritti personali di godimento relativamente ai beni assoggettati al regime della comunione legale in tutti i casi di lontananza o di altro impedimento di essa Costituente e per tutto il periodo di lontananza e di impedimento, conferendo quindi al nominato Procuratore, sempre relativamente ai periodi di lontananza e di impedimento della Costituente, la facoltà di compiere qualsiasi atto relativamente ai beni in comunione, senz’uopo di autorizzazione giudiziale;

e così in via esemplificativa i seguenti atti . . . . . »;

c) nel caso di gestione comune di azienda per il compimento di tutti gli atti necessari all’attività dell’impresa (art. 182 C.C.).

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Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.

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