Procure in regime di comunione legale.
Non si ritiene possibile il rilascio di procura generale da un coniuge all’altro nel caso in cui i coniugi siano in regime di comunione legale.
Potranno peraltro essere rilasciate procure generali dall’uno all’altro coniuge:
a) per atti di amministrazione e di disposizione relativamente ai beni che non cadono nel regime della comunione legale e cioè ai beni di proprietà esclusiva o personale di uno dei coniugi;
alla formula di procura generale andrà pertanto apposta la limitazione:
«… compiere atti di amministrazione ordinaria e straordinaria e di disposizione relativamente a tutti i beni che non siano assoggettati al regime della comunione legale tra coniugi, e così relativamente a tali beni . . . . . »;
b) per atti di amministrazione e di disposizione da compiersi da uno dei coniugi in caso di lontananza o di altro impedimento dell’altro coniuge;
alla formula di procura generale andrà pertanto apposta la limitazione:
«… compiere atti di amministrazione straordinaria e stipulare atti con i quali si concedano o si acquistino diritti personali di godimento relativamente ai beni assoggettati al regime della comunione legale in tutti i casi di lontananza o di altro impedimento di essa Costituente e per tutto il periodo di lontananza e di impedimento, conferendo quindi al nominato Procuratore, sempre relativamente ai periodi di lontananza e di impedimento della Costituente, la facoltà di compiere qualsiasi atto relativamente ai beni in comunione, senz’uopo di autorizzazione giudiziale;
e così in via esemplificativa i seguenti atti . . . . . »;
c) nel caso di gestione comune di azienda per il compimento di tutti gli atti necessari all’attività dell’impresa (art. 182 C.C.).
Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.
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