Fac simile Modifica di convenzione matrimoniale prima della celebrazione del matrimonio.
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Modifica di convenzione matrimoniale prima della celebrazione del matrimonio.
(Art. 162 C.C.).
(Atto pubblico con l’assistenza dei testimoni e con l’intervento di tutte le parti che sono intervenute nell’originaria convenzione).
A., B., C. premettono:
che, in occasione dell’imminente matrimonio tra A. e B., C., con atto a rogito dr. . . . . trascritto all’Ufficio dei Registri Immobiliari di . . . . . con nota . . . . . , ha costituito in fondo patrimoniale a favore di A. e B. per far fronte ai bisogni della costituenda famiglia, il seguente immobile: . . . . . attribuendone la proprietà ad entrambi i futuri coniugi;
che A. e B., volendo regolare i rapporti patrimoniali del loro prossimo matrimonio, intendono scegliere un regime di comunione convenzionale, ed in relazione a tale loro intenzione, hanno chiesto a C. di modificare la convenzione di costituzione di fondo patrimoniale, sembrando loro più consono e più rispondente ai bisogni della futura famiglia comprendere il bene immobile di cui sopra nel regime di comunione convenzionale;
che C. ha aderito di buon grado a tale richiesta;
A., B., C., quali Parti del citato atto . . . . . convengono di modificare la convenzione matrimoniale contenuta nell’atto stesso, nel senso che l’immobile descritto in premessa non deve più intendersi costituito in fondo patrimoniale, che pertanto viene abolito, ma deve intendersi donato da C. ad A. e B. congiuntamente con la specificazione che debba essere attribuito alla comunione convenzionale che A. e B. vanno a stipulare;
A. e B., che tra loro contrarranno matrimonio civile (ovvero: con effetti civili) in . . . . . il . . . . . convengono di adottare quale regime dei loro rapporti patrimoniali il regime della comunione convenzionale
Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.