Fac simile Modifica di convenzione matrimoniale prima della celebrazione del matrimonio.
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Modifica di convenzione matrimoniale prima della celebrazione del matrimonio.
(Art. 162 C.C.).
(Atto pubblico con lโassistenza dei testimoni e con lโintervento di tutte le parti che sono intervenute nellโoriginaria convenzione).
A., B., C. premettono:
che, in occasione dellโimminente matrimonio tra A. e B., C., con atto a rogito dr. . . . . trascritto allโUfficio dei Registri Immobiliari di . . . . . con nota . . . . . , ha costituito in fondo patrimoniale a favore di A. e B. per far fronte ai bisogni della costituenda famiglia, il seguente immobile: . . . . . attribuendone la proprietร ad entrambi i futuri coniugi;
che A. e B., volendo regolare i rapporti patrimoniali del loro prossimo matrimonio, intendono scegliere un regime di comunione convenzionale, ed in relazione a tale loro intenzione, hanno chiesto a C. di modificare la convenzione di costituzione di fondo patrimoniale, sembrando loro piรน consono e piรน rispondente ai bisogni della futura famiglia comprendere il bene immobile di cui sopra nel regime di comunione convenzionale;
che C. ha aderito di buon grado a tale richiesta;
A., B., C., quali Parti del citato atto . . . . . convengono di modificare la convenzione matrimoniale contenuta nellโatto stesso, nel senso che lโimmobile descritto in premessa non deve piรน intendersi costituito in fondo patrimoniale, che pertanto viene abolito, ma deve intendersi donato da C. ad A. e B. congiuntamente con la specificazione che debba essere attribuito alla comunione convenzionale che A. e B. vanno a stipulare;
A. e B., che tra loro contrarranno matrimonio civile (ovvero: con effetti civili) in . . . . . il . . . . . convengono di adottare quale regime dei loro rapporti patrimoniali il regime della comunione convenzionale
Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.