Fac simile Modifica di convenzione matrimoniale prima della celebrazione del matrimonio.

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Modifica di convenzione matrimoniale prima della celebrazione del matrimonio.

(Art. 162 C.C.).

(Atto pubblico con lโ€™assistenza dei testimoni e con lโ€™intervento di tutte le parti che sono intervenute nellโ€™originaria convenzione).

A., B., C. premettono:

che, in occasione dellโ€™imminente matrimonio tra A. e B., C., con atto a rogito dr. . . . . trascritto allโ€™Ufficio dei Registri Immobiliari di . . . . . con nota . . . . . , ha costituito in fondo patrimoniale a favore di A. e B. per far fronte ai bisogni della costituenda famiglia, il seguente immobile: . . . . . attribuendone la proprietร  ad entrambi i futuri coniugi;

che A. e B., volendo regolare i rapporti patrimoniali del loro prossimo matrimonio, intendono scegliere un regime di comunione convenzionale, ed in relazione a tale loro intenzione, hanno chiesto a C. di modificare la convenzione di costituzione di fondo patrimoniale, sembrando loro piรน consono e piรน rispondente ai bisogni della futura famiglia comprendere il bene immobile di cui sopra nel regime di comunione convenzionale;

che C. ha aderito di buon grado a tale richiesta;

A., B., C., quali Parti del citato atto . . . . . convengono di modificare la convenzione matrimoniale contenuta nellโ€™atto stesso, nel senso che lโ€™immobile descritto in premessa non deve piรน intendersi costituito in fondo patrimoniale, che pertanto viene abolito, ma deve intendersi donato da C. ad A. e B. congiuntamente con la specificazione che debba essere attribuito alla comunione convenzionale che A. e B. vanno a stipulare;

A. e B., che tra loro contrarranno matrimonio civile (ovvero: con effetti civili) in . . . . . il . . . . . convengono di adottare quale regime dei loro rapporti patrimoniali il regime della comunione convenzionale

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Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.