FAC SIMILE MODELLO CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIA DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO
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LOCAZIONE TRANSITORIA DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO
Ai sensi dell’art. 2 – Comma 3 legge 09.12.98 n. 431
Tra
Il sottoscritto ROSSI MARIO, cod. fisc. __________, nato/a a __________ il __________ e residente a __________ in via __________
di seguito Locatore
E
Il sottoscritto __________ __________, cod. fisc. __________, nato/a a __________ il __________ e residente a __________ in via __________
di seguito Conduttore
Di seguito anche dette singolarmente la “Parte” e/o congiuntamente le “Parti”
Premesso che
il Locatore ha la piena ed esclusiva disponibilità della unità immobiliare sita in __________, consistente in __________ meglio identificata al NCEU del Comune di __________, come segue: catasto __________, foglio __________, particella __________, sub __________, categoria __________, classe __________, consistenza __________, rendita __________, (di seguito denominata l’“Immobile”);
il Conduttore è interessato a condurre in locazione abitativa l’Immobile che il Locatore intende concedere in locazione abitativa.
Tanto premesso e considerato tra le Parti,
Si conviene e stipula quanto segue
1) PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e inscindibile del presente contratto.
2) OGGETTO
Il Locatore concede in locazione transitoria ad uso abitativo al Conduttore, che a tale titolo accetta, l’Immobile, ai termini ed alle condizioni di cui al presente contratto.
È fatto espresso divieto al Conduttore di modificare la destinazione d’uso dell’Immobile, salvo preventiva autorizzazione scritta del Locatore.
3) CANONE
Il canone di locazione mensile per l’Immobile è convenuto in Euro __________.
Il canone di locazione è dovuto dal __________ e per tutta la durata del contratto.
Il canone dovrà essere corrisposto con cadenza __________ alle seguenti scadenze: __________, mediante __________ .
In caso di scadenza del contratto in un data diversa dalla scadenza del canone, il Conduttore corrisponderà la relativa porzione di canone (calcolato su base giornaliera).
4) SPESE PER SERVIZI ACCESSORI E TRIBUTI
A far data dalla decorrenza del contratto, saranno a carico del Conduttore tutte le spese relative ai servizi accessori dell’Immobile nonché i relativi tributi.
Il Conduttore si impegna a stipulare ovvero a richiedere la voltura a suo nome dei necessari contratti di somministrazione relativi ad acqua, gas, elettricità, telefono, rifiuti, e agli altri servizi essenziali. Ove non vi provveda, egli è tenuto a rimborsare il Locatore di quanto speso per il pagamento dei detti canoni.
5) MANUTENZIONE DELL’IMMOBILE
Il Conduttore si impegna a provvedere, a sue spese e senza pretesa di rimborso dal Locatore, alla manutenzione dell’Immobile e dei relativi impianti, nonché alle riparazioni o modifiche di natura ordinaria, che dovessero risultare eventualmente necessarie nel periodo di durata del contratto.
Il Locatore si obbliga a sostenere le spese e riparazioni di natura straordinaria; se queste venissero anticipate dal Conduttore, il Locatore dovrà rimborsare le spese sostenute, ma solo ove tali spese e riparazioni siano state necessarie e urgenti, previa apposita comunicazione.
6) PARTI COMUNI: SUDDIVISIONE DEI COSTI
All’Immobile compete la proporzionale quota di comproprietà millesimale sulle parti e sugli enti comuni del complesso immobiliare nel quale è situato.
Il Conduttore si impegna a osservare scrupolosamente quanto previsto dal regolamento d’uso del complesso immobiliare in cui l’Immobile è sito, qui allegato, le cui disposizioni sono a lui note e opponibili.
La somma convenuta come corrispettivo della locazione non è comprensiva degli oneri accessori relativi alle parti e ai servizi comuni.
Detti oneri accessori verranno corrisposti dal Conduttore alla stregua della ripartizione millesimale e/o pro quota parte unitaria attribuita a ciascun comproprietario.
Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della “Tabella oneri accessori”, allegato G al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2002, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Legge n. 431/1998.
In ogni caso, sono interamente a carico del Conduttore le spese – in quanto esistenti – relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua nonché dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, ed ogni altra connessa al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti e spazi comuni.
Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico del Conduttore nella misura del 90%.
Unitamente al pagamento del canone di locazione e nelle stesse modalità, il Conduttore verserà una quota di acconto delle spese accessorie poste a suo carico, non superiore a quella risultante dal consuntivo dell’anno precedente, quantificata sin d’ora nell’importo forfettario di Euro __________ mensili.
A seguito dell’approvazione del riparto consuntivo di spesa del complesso immobiliare, entro due mesi dalla richiesta, il Conduttore dovrà versare il conguaglio rispetto a quanto già corrisposto ovvero riceverà dal Locatore il rimborso di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
7) PARTI COMUNI: PARTECIPAZIONE ALLE DECISIONI
All’Immobile compete la proporzionale quota di comproprietà millesimale sulle parti e sugli enti comuni del complesso immobiliare nel quale è situato.
Il Conduttore si impegna a osservare scrupolosamente quanto previsto dal regolamento d’uso del complesso immobiliare in cui l’Immobile è sito, qui allegato, le cui disposizioni sono a lui note e opponibili .
Il Conduttore ha diritto di voto, in luogo del Locatore, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
8) CONSEGNA DELL’IMMOBILE
Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, il Locatore consegna al Conduttore l’Immobile, trasferendogli all’uopo la disponibilità di n.__________ dispositivi di accesso così meglio descritti __________.
In ragione di quanto precede, il presente contratto ha altresì valore di verbale di consegna.
9) ARREDI
All’Immobile competono gli arredi meglio individuati nell’allegato elenco.
Agli stessi si applica quanto in seguito previsto in tema di restituzione dell’Immobile.
10) STATO DELL’IMMOBILE ALLA CONSEGNA
Il Conduttore, a seguito della verifica dell’Immobile, dichiara di averlo trovato in buono stato d’uso e di manutenzione e si impegna a riconsegnarlo nel medesimo stato, salvo in normale deperimento d’uso.
Il Conduttore dà atto di aver ricevuto tutte le informazioni e la documentazione relativa agli impianti dell’Immobile, comprensiva dell’attestato in ordine alla prestazione energetica dell’Immobile.
11) DURATA
La durata della locazione è convenuta in __________ mesi, con decorrenza dal __________.
12) TRANSITORIETÀ
Il Locatore dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto: __________.
Il Locatore ha l’onere di confermare l’esigenza di natura transitoria tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Conduttore entro __________ giorni prima della scadenza del contratto.
In caso di mancato invio della lettera oppure del venire meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto si intende ricondotto alla durata prevista dall’art. 2, comma 1, Legge 431/1998.
In ogni caso, ove il Locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il Conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, Legge 431/1998 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
13) RECESSO DEL CONDUTTORE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, Legge Equo Canone, il Conduttore potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al Locatore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione.
14) RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE
Alla scadenza del contratto, ovvero nella diversa ipotesi di cessazione del rapporto, il Conduttore si impegna a restituire senza ritardo al Locatore l’Immobile nello stesso stato in cui esso si trovava al momento della consegna, salvo il normale deperimento d’uso.
Il Conduttore si impegna sin d’ora a risarcire gli eventuali danni all’Immobile che dovessero risultare al momento della riconsegna del bene.
15) RITARDO NELLA RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE
Alla scadenza del contratto, ovvero nella diversa ipotesi di cessazione del rapporto, il Conduttore si impegna a restituire l’Immobile al Locatore senza ritardo.
Egli si obbliga altresì a corrispondere in favore del Locatore, in ipotesi di ritardata restituzione dell’Immobile, ai sensi dell’art. 1591 c.c., un’indennità di occupazione senza titolo al Locatore pari al canone corrisposto nell’anno di locazione precedente.
16) MIGLIORIE E INNOVAZIONI
Il Locatore autorizza sin d’ora il Conduttore ad apportare modifiche, addizioni e/o innovazioni all’Immobile, con necessità di rimessa in pristino dell’Immobile a termine del contratto.
17) POLIZZE ASSICURATIVE SULL’IMMOBILE
Il Locatore si impegna, a sua cura e a sue spese, ad assicurare l’Immobile con le seguenti coperture e i relativi massimali: __________.
Il Conduttore si obbliga comunque a tenere indenne il Locatore da tutti i rischi non coperti o coperti solo parzialmente dalla polizza assicurativa, anche per effetto di rivalsa della compagnia assicuratrice.
18) GARANZIE
A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Conduttore versa al Locatore una somma pari ad Euro __________. Il deposito cauzionale così versato verrà reso al termine del contratto, nonché dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
19) SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
È espressamente esclusa per il Conduttore la facoltà di cedere il presente contratto. È altresì espressamente esclusa per il Conduttore la facoltà di concedere, a qualsiasi titolo, a terzi, in tutto o in parte, l’uso, anche gratuito dell’Immobile o sublocare lo stesso.
20) PRELAZIONE
La vendita dell’Immobile non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
In ogni caso, qualora il Locatore decidesse di vendere l’Immobile, al Conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione per l’acquisto.
21) DIRITTO DI ACCESSO
Per tutta la durata del presente contratto, il Locatore avrà facoltà di ispezionare Immobile previo preavviso di almeno __________ giorni.
Nel caso in cui il Locatore intenda vendere o locare nuovamente l’Immobile, il Conduttore si impegna a consentire al Locatore e a ciascuna terza parte di visitare l’Immobile previo preavviso di almeno __________ giorni.
22) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Locatore, ex art. 1456 c.c., ha diritto di risolvere anticipatamente il presente contratto, nei seguenti casi di inadempimento del Conduttore :
mancato pagamento di almeno n. due canoni consecutivi;
mancato pagamento delle spese accessorie relative alla manutenzione e gestione dell’Immobile e delle parti comuni, per un importo superiore ad Euro __________;
mancata consegna della fideiussione ovvero del deposito cauzionale;
mancata stipula delle richieste coperture assicurative;
violazione degli obblighi relativi alla destinazione d’uso dell’Immobile;
violazione degli obblighi relativi alla manutenzione dell’Immobile;
violazione degli obblighi relativi alla sublocazione e/o cessione del presente contratto senza autorizzazione del Locatore.
23) MODIFICHE DEL CONTRATTO E PROVA SCRITTA (SENZA TRASCRIZIONE)
Le Parti potranno apportare modifiche al presente contratto solo con atto scritto, dalle stesse sottoscritto. Ogni autorizzazione preventiva, menzionata nel presente contratto, dovrà essere effettuata esclusivamente per iscritto.
Le parti convengono che i consensi preventivi pattuiti in forma scritta non sono suscettibili di prova diversa da quella scritta, ciò ai sensi dell’art. 2725 c.c.
Il presente contratto ed i relativi allegati superano e sostituiscono integralmente qualsiasi altra eventuale precedente intesa, pattuizione e/o accordo, orale e/o scritto, sussistente tra le Parti.
Il presente contratto viene sottoscritto in duplice copia originale.
24) SPESE, TASSE E IMPOSTE
Le spese derivanti direttamente o indirettamente dal presente contratto, ivi espressamente incluse le spese di bollo sia per la registrazione che per i successivi rinnovi, sono poste interamente a carico del Locatore.
25) OPZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL REGIME CEDOLARE SECCA
Il Locatore dichiara di volersi avvalere della modalità di tassazione sui redditi da locazione di fabbricati prevista dal D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 denominata “cedolare secca”. Pertanto, la registrazione fiscale di tale contratto non comporterà alcun pagamento di imposta di registro o imposta di bollo. Non verrà inoltre applicata, negli anni di decorrenza del contratto, alcuna maggiorazione del canone sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
26) ONERE DI REGISTRAZIONE
La registrazione del contratto, così come i successivi rinnovi ed ogni ulteriore adempimento reso necessario in ossequio alle normative fiscali, verranno eseguiti a cura del Locatore. Quest’ultimo invierà al Conduttore una copia della ricevuta di registrazione del contratto.
27) MISCELLANEE
L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra Parte posti in essere in violazione delle previsioni contenute nel presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle previsioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento del presente contratto.
Nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nel presente contratto risultino invalide, in tutto o in parte, le restanti pattuizioni resteranno valide. Le pattuizioni invalide dovranno essere sostituite in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico e il contenuto economico del presente contratto e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.
28) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza in occasione del contratto nel rispetto dei criteri tutti indicati dal suddetto regolamento e per la sola finalità di corretta, completa e puntuale esecuzione del contratto medesimo.
Tali dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del presente contratto, per le medesime finalità.
29) COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere inviata alle Parti, ai seguenti recapiti:
– Per il Locatore: via __________, in __________, fax: __________, mail: __________, pec: __________;
– Per il Conduttore: via __________, in __________, fax: __________, mail: __________, pec: __________.
Tutte le comunicazioni tra le Parti previste nel presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto e comunicate con modalità che prevedano la prova di consegna.
30) FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che sorga in merito all’interpretazione ed esecuzione del contratto, ciascuna Parte può richiedere, prima di adire l’autorità giudiziaria, che si pronunci una Commissione di conciliazione stragiudiziale – così come prevista dall’art. 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2002 – che deve decidere non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta.
E’ altresì nella facoltà di ciascuna Parte ricorrere alla Commissione di conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli Accordi di riferimento.
In caso di variazione dell’imposizione fiscale gravante sull’unità immobiliare locata, in più o in meno, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la Parte interessata può adire la Commissione di cui al presente articolo, la quale determina, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo canone da corrispondere.
La richiesta di decisione della Commissione non comporta oneri a carico della parte richiedente né determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.
In ogni caso, laddove venga adita l’autorità giudiziale, è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede l’Immobile.
31) LEGGE APPLICABILE
Il presente contratto, per tutto quanto non espressamente previsto, è regolato dalle norme di diritto italiano.
32) ALLEGATI
Si allegano al presente contratto:
X) Planimetria catastale dell’Immobile;
Y) Regolamento del complesso immobiliare;
W) Elenco arredi;
Z) Documentazione tecnica e amministrativa degli impianti, comprensiva dell’Attestato di prestazione energetica;
J) Documenti attestanti l’esigenza transitoria;
K) __________.
Letto, Approvato e Sottoscritto
__________, lì __________
Il Locatore Il Conduttore
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti approvano specificatamente le seguenti clausole:
restituzione dell’immobile – con perizia dei danni;
sublocazione e cessione del contratto;
prelazione – esclusione;
clausola risolutiva espressa.
Il Locatore Il Conduttore
Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.
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