Fac simile Costituzione di fondo patrimoniale da parte dei coniugi.

Costituzione di fondo patrimoniale da parte dei coniugi.

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(Art. 167 C.C.).

(Atto pubblico con l’assistenza dei testimoni).

A. e B., coniugi a seguito di matrimonio celebrato in . . . . . il . . . . . , costituiscono un fondo patrimoniale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 167 C.C., destinando a far fronte ai bisogni della famiglia i seguenti beni di rispettiva proprietà esclusiva e personale di essi coniugi, in quanto acquistati prima del matrimonio:

1) appartamento di proprietà di A., posto in . . . . . distinto nel Catasto Fabbricati di . . . . . come segue . . . . . ; confinante . . . . . e con la corrispondente quota di comproprietà degli enti condominiali;

2) obbligazioni della Società per Azioni X per complessivi nominali euro . . . . . di proprietà di B., portate dai seguenti certificati . . . . . B. presta assenso a che i titoli sopra descritti vengano resi nominativi a cura di me Notaio con la richiesta alla società emittente della annotazione del vincolo di fondo patrimoniale.

Eventuale clausola circa la proprietà dei beni:

La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi e l’amministrazione dei beni stessi è regolata dalle norme dell’art. 180 C.C.;

ovvero: la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetterà ai coniugi che rispettivamente ne sono attualmente proprietari, mentre l’amministrazione dei beni stessi è regolata dalle norme dell’art. 180 C.C.;

ovvero: la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetterà esclusivamente ad A, mentre l’amministrazione dei beni stessi è regolata dalle norme dell’art. 180 C.C.

Eventuali clausole circa la libera alienabilità:

I beni costituenti il fondo patrimoniale (eventuale aggiunta: e qualora non esistano figli minori nati dal matrimonio di A. e B.) potranno essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati con il solo consenso di entrambi i coniugi, senz’uopo di autorizzazione giudiziale;

(in relazione all’aggiunta di cui sopra: mentre qualora esistano figli minori nati dal matrimonio di A. e B., occorrerà la preventiva autorizzazione del Tribunale).

segue: enunciazione dei valori dei beni, agli effetti della registrazione, qualora l’atto comporti trasferimenti di proprietà; in tal caso occorrerà anche introdurre le menzioni prescritte dalla vigente normativa edilizia ed urbanistica: [vedi formule 2.1. e seguenti] e, ove si tratti di fabbricati già esistenti, integrare i dati catastali con le menzioni prescritte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 conv. L. 30 luglio 2010, n. 122 [per le formule relative vedi 2.7.].

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Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.