FAC SIMILE CONTRATTO DI PUBBLICITA’ PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE

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CONTRATTO DI PUBBLICITA’
Con la presente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge.
TRA
La società/ente………………………… nella persona del suo Rappresentante Legale Sig. ……………………………., (denominata di seguito come azienda)
E
La ASD …………… con sede legale in …………………………….., nella persona del suo Rappresentante Legale Sig. ………………………….., residente in VIA …………………….., documento d’identità n° ……………….., codice fiscale ………………….. (denominata di seguito come “sodalizio”)
PREMESSO CHE
a. Il sodalizio svolge e promuove attività sportiva dilettantistica nel settore calcistico ed è affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio
b. L’azienda svolge attività nel settore merceologico………………………….. ed è interessata a pubblicizzare la propria ragione sociale e la propria attività in occasione di manifestazioni sportive.
c. L’azienda dichiara di essere al corrente che sono presenti, nell’ambito dell’attività del sodalizio altri marchi pubblicitari appartenenti allo stesso settore merceologico
d. Il presente contratto rientra ad ogni effetto nell’ambito dei rapporti di collaborazione pubblicitaria disciplinati dalle norme e secondo lo spirito delle disposizioni emanate in materia della Federazione Italiana Giuoco Calcio
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1- premessa
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art.2- comunicazioni
1. Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi, così come indicata in epigrafe.
2. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nella sede eletta, come in epigrafe indicata, in lingua italiana e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R. o forma equipollente a norma dell’Art.2, comma 1, l. n. 192 del 1998 e dell’art.4 D.P.R. n. 513 del 1997 o con posta elettronica certificata a norma del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 per la prova dell’avvenuta ricezione.
3. Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e della PEC.
Art.3- oggetto del contratto ed obblighi delle parti
1. Il sodalizio concede all’azienda 1 spazio pubblicitari presso il proprio centro sportivo (campo comunale Luigi Vetrini, sito a Fara Filiorum Petri in via Fuori Porta).
2. Il sodalizio si impegna ad affliggere negli spazi concordati, i cartelloni a bordo campo.
3. Il sodalizio si impegna ad avere cura del materiale pubblicitario evitandone deterioramenti.
4. L’azienda si impegna ad installare i cartelloni a proprie spese.
5. Il sodalizio si impegna ad apporre il marchio di consulente finanziario sul proprio sito internet tramite “banner pubblicitari”.
Art.4- durata del contratto
1. Il contratto avrà decorrenza dalla data 19/10/2020 per la durata della stagione calcistica, scadendo pertanto il 30/06/2021.
2. Nel caso in cui le parti intendano stipulare ulteriori accordi di pubblicità si dovrà redigere un nuovo contratto. È quindi esclusa ogni forma di tacito rinnovo.
Art.5- facoltà dell’Azienda
1. È facoltà dell’azienda effettuare ulteriori iniziative pubblicitarie i cui contenuti dovranno essere concordati preventivamente con il sodalizio.
Art.6- compenso
1. A titolo di corrispettivo per le prestazioni pubblicitarie effettuare dal sodalizio e per i diritti da questo concessi così come stabilito dal presente contratto, l’azienda corrisponderà ai sodalizio la somma di € 1.220,00 IVA compresa che sarà versata mediante bonifico bancario o assegno.
2. A fronte dei pagamenti di cui sopra, il sodalizio rilascerà regolari fatture fiscali, ai sensi delle normative in vigore, con quietanza a saldo.
Art.7- esonero da responsabilità
1. Le scelte organizzative della manifestazione restano completamente estranee all’azienda, così come la conduzione tecnico-sportiva.
2. L’azienda non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni.
3. I possibili danni cagionati a terzi dal sodalizio non producono nessuna responsabilità contrattuale o extra contrattuale in capo all’azienda.
Art.8- dichiarazioni lesive
1. Le parti contraenti si impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti, rappresentanti e tesserati di formulare giudizi o di rilasciare dichiarazioni lesive dell’immagine delle parti stesse.
2. Le parti contraenti si impegnano a no tenere comportamenti lesivi dell’immagini l’una dell’altra.
Art.9- clausola di esclusiva
1. Il sodalizio si impegna, per tutta la durata del presente accordo, a non stipulare contratti di pubblicità con società, associazioni, enti o istituti che svolgono attività concorrente con quella dell’azienda.
Art.10- modifiche contrattuali
1. Qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata, se non mediante forma scritta con sottoscrizione di entrambe le parti.
Art.11- clausola compromissoria
1. Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei parti contrattuali per le quali la legge non richieda l’intervento obbligatorio del P.M., saranno sottoposte a un preliminare tentativo di mediazione innanzi al Servizio Di Mediazione della Camera Di Commercio di ……………….
2. Qualora la mediazione abbia esito negativo le controversie verranno deferite alla Camera Arbitrale istituita presso la Camera Di Commercio di …………………nel rispetto dell’art. 134, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2005 e in conformità del regolamento di procedura della Camera Arbitrale stessa, che le parti dichiarano di accettare.
Art. 12- divieto di cessione del contratto
1. È vietata la cessione anche parziale del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, anche nel caso in cui l’azienda venga incorporato in un’altra azienda e nei casi in cui l’azienda sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
Art. 13- spese
1. Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto in caso d’uso saranno a cario della parte che ne ha determinato la necessità.
2. Il pagamento dell’imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, se dovuti, saranno carico del sodalizio.
Art.14- validità delle clausole
1. Tutte le clausole del presente contratto sono valide tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi e/o regolamenti speciali in quanto applicabili.
2. Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta ed orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l’oggetto di questo contratto.
Art.15- trattamento dei dati personali
1. Le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi e i precetti del decreto legislativo n. 196/2003.
2. Le parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e li informazioni relative all’interessato.

L’Azienda ……………………

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Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole: n.7 (Esonero di responsabilità), n.11 (Clausola compromissoria).
L’Azienda ………………………..

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Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.