FAC SIMILE CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE COMMERCIALE ADIBITO A MACELLERIA
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Con la presente scrittura, la sig.ra …………………………, (di seguito denominato Locatore) CONCEDE IN LOCAZIONE alla Ditta ………. s.r.l.s., con sede in ……………….. in persona del legale rappresentante amministratore unico sig. …………………, alla Via ………………. al piano terra, con superficie catastale di mq……….. e riportato al NCEU del suindicato comune al Foglio ……, p.lla ……., sub. n. ……, z.c. 1, cat. C/1, oltre ad un posto auto, ai seguenti patti e condizioni:
1) La locazione ha la durata di anni 6 (sei) e precisamente dal 01/01/2023 al 31/12/2028 e si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di sei anni e così di seguito qualora non venga data da una delle parti disdetta a mezzo lettera racc. a.r. spedita almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. Il conduttore ha comunque facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell’art.27, 7° comma, della L. 392/78; la decorrenza del pagamento del primo canone di locazione sarà posticipata a partire dal mese di marzo 2023, in quanto il locatore concede al conduttore un periodo di due mesi gratuiti al fine di effettuare i lavori di manutenzione ed adeguamento dei locali allo svolgimento della propria attività, a parziale scomputo dell’investimento sostenuto dal conduttore.
2) Il canone annuo di locazione concordato è pari ad € 15.600,00 (euro quindicimilaseicento/00), da pagarsi in rate mensili anticipate (entro il giorno dieci di ciascun mese) di € 1.300,00 (euro milletrecento/00) ciascuna a mezzo bonifico bancario acceso presso ___________, IBAN:_________________________ , a partire dal 01/03/2023.
3) Ai sensi dell’art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, anche in virtù di quanto disposto sub. Art. 2), il canone di locazione sarà aggiornato annualmente, con riferimento alla variazione, accertata dall’ISTAT, nella misura del 75% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente. Le parti convengono che qualunque modifica legislativa, relativa alla determinazione dell’ammontare del canone, nonché dell’aggiornamento stesso, intervenuta nel corso d’esecuzione del presente contratto, modificherà nel senso indicato dalla legge il contenuto del presente contratto, senza che alcuna delle parti debba espletare alcuna formalità, salvo che questa sia espressamente richiesta dalla Legge.
4) La locazione è ad uso esclusivo commerciale per l’esercizio ed è comunque escluso l’uso di abitazione. E’ vietato al CONDUTTORE di mutare tale uso e di cedere o sublocare anche gratuitamente tutti o parte dei locali senza il permesso scritto del LOCATORE. La violazione di tali obblighi produrrà di diritto la risoluzione del contratto per fatto e colpa del CONDUTTORE ed il conseguente risarcimento dei danni. Il silenzio e l’acquiescenza del LOCATORE al mutamento dell’uso pattuito, alla cessione o alla sublocazione, che eventualmente avvenissero in violazione degli obblighi sopra precisati, avranno valore di semplice tolleranza priva di effetto a favore del CONDUTTORE.
5) Il conduttore dichiara che l’immobile oggetto del presente contratto verrà utilizzato per lo svolgimento di attività che comporta contatti diretti col pubblico; la dichiarazione qui espressa assorbe tutto il contenuto e le conseguenze degli art.li 34, 35 e 37, legge n.392 del 27.7.1978.
La Locatrice dichiara che l’immobile è in regola con le norme edilizie ed urbanistiche avendo ottenuto concessione di edificazione e licenza di abitabilità. E’ fatto obbligo al conduttore di premunirsi di tutti i permessi, licenze, concessioni ed autorizzazioni prescritte dalla Pubblica Autorità e dalla legge, necessarie per lo svolgimento della propria attività nei locali affittati ed ottemperare a tutte le prescrizioni che fossero impartite dalle competenti autorità sollevando la locatrice da ogni e qualsiasi responsabilità per mancata concessione della licenza, delle autorizzazioni di cui sopra ed altro. In caso di difficoltà ad ottenere le predette licenze, permessi etc.. imputabili a problematiche urbanistiche e di abitabilità, si applica quanto previsto dall’art. 27, ottavo comma, della Legge 392/78 (recesso anticipato).
6) Le parti espressamente pattuiscono che ove l’agibilità dell’immobile locato dovesse venire meno per atti o fatti imputabili al conduttore, ovvero per sopravvenute esigenze del conduttore medesimo in relazione alla specifica attività da questi svolta nell’immobile locato, tutte le spese necessarie per l’adeguamento dell’immobile alla normativa vigente saranno a totale carico del conduttore, trovandosi il locatore esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per il suddetto titolo; il conduttore si impegna ed obbliga, anche alla luce del regolamento condominiale che dichiara di aver letto in ogni sua parte, a porre in essere tutte le opere necessarie per non arrecare disturbo e/o danni a terzi, esonerando sin d’ora da ogni responsabilità per tal titolo il proprietario. A tal fine il conduttore dichiara di rinunciare fin d’ora, come in effetti rinuncia per i motivi sopra espressi, essendosene tenuto conto nella commisurazione del canone, ad ogni indennità per eventuali migliorie apportate alla struttura medesima. Si intende che ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal conduttore senza il preventivo consenso scritto dei proprietari. Ai sensi e per gli effetti dell’art 6 del d.l. 6.6.2013 n.63, il locatore consegna al conduttore, che ne conferma la ricezione, tutta la documentazione relativa allo stato degli impianti dell’immobile e del suo rendimento energetico (A.P.E.).
7) Sono interamente a carico del CONDUTTORE gli oneri accessori, e cioè le spese relative al servizio di pulizia, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine e, in generale, alla fornitura di tutti i servizi comuni (Tari, imposte relative alle affissioni ed alle insegne). Il conduttore provvederà direttamente a propria cura e spese a presentare le necessarie domande al fine di ottenere gli allacci e/o volture relative alle utenze. Il pagamento delle spese accessorie da parte del CONDUTTORE sarà effettuato direttamente all’amministratore ovvero al LOCATORE entro quindici giorni dalla richiesta;
8) Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato in cui lo ha preso in locazione. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal conduttore, senza il preventivo consenso scritto del proprietario. La consegna dell’unità locata avverrà alla firma del presente contratto di locazione con contestuale rilascio delle chiavi, in accordo tra le parti, nelle mani del conduttore prendendo così possesso dell’immobile con contestuale assunzione di responsabilità.
9) Sono a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione di cui all’art.1576 c.c. ed espressamente quelle da farsi agli impianti di acqua, luce, gas e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazione e di rivestimento.
10) Il CONDUTTORE è direttamente responsabile verso il LOCATORE dei danni a terzi causati per sua colpa da fughe di gas, perdite d’acqua ecc., e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso della cosa locata ed esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissioni di altri inquilini dello stabile o di terzi.
11) Il LOCATORE potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali affittati in qualunque ora diurna, con due giorni di preavviso;
12) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di € 3.900,00 (euro tremilanovecento/00), che non potrà essere mai imputata in conto canoni. Detta somma sarà restituita al termine della locazione, previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
13) Le imposte di bollo per il contratto e le quietanze sono a carico del conduttore, l’imposta di registro è a carico per metà a ciascuna delle parti;
14) Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili.
15) L’inadempienza da parte del conduttore di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà, ipso jure, la sua risoluzione. In particolare il conduttore non potrà ritardare in alcun modo il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo il pagamento delle rate scadute. Il mancato pagamento dei canoni o degli oneri accessori nella misura complessivamente pari a due mensilità costituisce morosità ai sensi dell’art. 658 cpc e fonte di grave inadempimento, producendo in ogni caso, ipso jure, la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione del dovuto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
16) Il conduttore elegge domicilio in Pescara presso i locali di cui al contratto di locazione ovvero presso la segreteria del comune ove è posto l’immobile di cui all’oggetto.
17) La registrazione del contratto sarà fatta a cura del locatore
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IL LOCATORE IL CONDUTTORE
A norma degli art.li 1341 e 1342 cod.civ. le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, con particolare riguardo ai punti n. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13 dichiarano di approvarle rinunciando fin d’ora ad ogni reciproca eccezione
IL LOCATORE IL CONDUTTORE
Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.