FAC SIMILE CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA

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LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA
(art. 5, comma 1, Legge 9 dicembre 1998 n. 431)

I sigg. …………………………. e……………………….., di seguito per
brevità denominati congiuntamente “locatore”, concedono in locazione alla sig.ra ………………….., di seguito per brevità denominata
“conduttore”, che accetta, l’unità immobiliare sita in ………………………, ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti. Detta unità immobiliare è censita al Catasto Fabbricati del Comune di ………………….., foglio 11, particella 935, sub 22. La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo 1
(Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di diciotto (18) mesi, dal 01.04.2023 al 31.10.2024 allorché, fatto salvo quanto previsto dall’Articolo 2, cessa senza bisogno di alcuna disdetta.

Articolo 2
(Esigenza del conduttore)

Il conduttore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 – di cui il presente tipo di contratto costituisce l’Allegato B – dichiara essere ancora alla ricerca di soluzioni occupazionali e che detta persistente esigenza giustifica la transitorietà del contratto di locazione.

Articolo 3

(Inadempimento delle modalità di stipula)

Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall’art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall’art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98.

Articolo 4
(Canone)

Il canone di locazione mensile è convenuto in € 300,00 (euro trecento/00), importo che il conduttore si obbliga a corrispondere a mezzo di bonifico alle coordinate intestate al locatore – codice IBAN …………….., entro e non il giorno 5 (cinque) di ciascun mese a partire dal mese di aprile 2023, comprensivo di canone condominiale.

Articolo 5

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore, che con la firma del contratto ne rilascia quietanza, la somma di € 300,00 (euro trecento/00), pari ad una mensilità del canone di locazione, come definito all’art. 4 che precede, non imputabile in conto canoni e non produttiva di interessi legali. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale. La sig.ra ……………………………, sottoscrive il presente contratto impegnandosi a garantire solidalmente, a prima richiesta e senza condizioni e / o beneficio di preventiva escussione, per tutta la durata del medesimo, le obbligazioni assunte dalla figlia sig.ra ………………………………………

Articolo 6
(Oneri accessori)

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e altro), oltre alla TARI.

Articolo 7
(Spese di bollo e registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico delle parti in egual misura. Il locatore provvede alla registrazione del contratto dandone comunicazione al conduttore – che s’impegna a corrispondere la quota di sua spettanza, pari alla metà, a semplice richiesta del locatore – e all’Amministratore del Condominio ai sensi dell’art. 13 della legge 431/98.

Articolo 8
(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 55 della legge n. 392/78.

Articolo 9
(Uso)

L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 10
(Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere in ogni momento e per qualsivoglia motivo (sarebbe per gravi motivi ma va bene) dal contratto, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno un mese prima, restando in ogni caso obbligato a pagare interamente il canone mensile concordato sino all’effettiva restituzione dell’immobile.

Articolo 11
(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’unità immobiliare, ai sensi dell’articolo 1590 del Codice civile, che è stato redatto inventario dei beni costituenti gli arredi, accettato dalle parti e
allegato al presente contratto.

Articolo 12
(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 13
(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

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Articolo 14
(Impianti)

Il conduttore – in caso d’installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata – si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Articolo 15
(Accesso)

Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano – motivandola – ragione.

Articolo 16
(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D.Lgs. n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all’Accordo territoriale. Si allega sub. lett. A) al presente contratto l’elenco dei beni costituenti gli arredi dell’immobile concesso in locazione.

……………….(……….), il 28 febbraio 2023
Il locatore Il conduttore
(………………………….

A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le parti dichiarano che le condizioni di cui agli articoli 2 (Esigenza del conduttore), 3 (Cessazione delle condizioni di transitorietà), 4 (Canone), 5 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 6 (Oneri accessori), 8 (Pagamento, risoluzione), 9 (Uso), 10 (Recesso del conduttore), 11 (Consegna), 12 (Modifiche e danni), 14 (Impianti), 15 (Accesso) e 16 (Varie) del presente contratto, sono state oggetto di trattativa individuale e, pertanto, sono da intendersi specificamente approvate.

Il locatore Il conduttore

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Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.