Autentica di firma di atti in cui siano intervenuti ciechi.
(Legge 3 febbraio 1975, n. 18).
Nel caso previsto dall’art. 3 della Legge speciale il notaio autenticherà la firma del cieco e di colui che l’ha assistito (e che ha firmato: «il testimone Tizio Tizi» ovvero «il partecipante alla redazione dell’atto Tizio Tizi»).
Nel caso previsto dall’art. 4 della Legge il testo conterrà l’avvertenza che il cieco è «impossibilitato a sottoscrivere» ovvero «è in grado di apporre solo il suo crocesegno» ed il notaio autenticherà le firme delle due persone che l’hanno assistito (e che hanno firmato: «il testimone» ovvero «il partecipante alla redazione dell’atto Tizio Tizi»; «il testimone» ovvero «il partecipante alla redazione dell’atto – Sempronio Semproni»); se il cieco è in grado di apporre il crocesegno, pare che il notaio debba autenticare pure il crocesegno.
Comunque gravi perplessità sono state espresse dai commentatori della Legge circa l’anomalia di una scrittura privata senza sottoscrizione, specie per i casi in cui la forma scritta è richiesta ad substantiam.
Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.