Fac simile atto di costituzione della comunione legale

DELLA COMUNIONE CONVENZIONALE

Ricerche correlate atto di messa in comunione fac simile fac simile atto di citazione per divisione giudiziale immobile domanda di scioglimento della comunione legale fac simile fac simile atto di citazione per divisione immobile messa in comunione e divisione scioglimento comunione immobile in comproprietà modifica regime patrimoniale coniugi costo divisione immobile separazione coniugi

**********************************************

Costituzione.

(Art. 210 C.C.).

(Atto pubblico con l’assistenza dei testimoni).

A. e B., intendendo contrarre matrimonio civile (ovvero: con effetti civili) in . . . . . il . . . . . convengono di modificare il regime della comunione legale dei beni, espressamente stipulando i seguenti patti che regoleranno una comunione convenzionale:

1° I beni indicati nell’art. 177 C.C. fin dal momento in cui verranno percepiti da uno dei coniugi, costituiranno oggetto di comunione, con uguaglianza di quote fra i coniugi, e l’amministrazione dei beni stessi sarà regolata dalle disposizioni dell’art. 180 C.C.

2° Formeranno oggetto di comunione i beni rispettivamente acquistati a titolo oneroso da A. e B. dal giorno . . . . . fino al giorno del matrimonio e fino ad oggi non alienati e precisamente ad oggi i seguenti beni:

immobili: proprietà di A. . . . . e proprietà di B. . . . .

mobili registrati: proprietà di A. . . . . e proprietà di B. . . . . .

mobili: proprietà di A. . . . . e proprietà di B. . . . . e tale comunione spetterà per due terzi ad A. e per un terzo a B.: anche l’amministrazione di tale comunione sarà regolata dalle disposizioni dell’art. 180 C.C.

3° Formeranno oggetto di comunione i beni rispettivamente acquisiti dopo il matrimonio da ciascuno dei coniugi per effetto di donazione o successione, quand’anche nell’atto di liberalità o nel testamento non fosse specificato che essi sono attribuiti alla comunione: e tale comunione spetterà ai due coniugi per quote eguali (1).

Per i beni in comunione convenzionale di cui al presente comma, l’amministrazione ordinaria espressamente compresa la stipulazione di contratti con i quali si concedano o si acquistino diritti personali di godimento, nonché la rappresentanza in giudizio per tutti i relativi atti, spetteranno disgiuntamente ad entrambi i coniugi;

il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spetteranno congiuntamente a entrambi i coniugi.

4° Ritenuto che nel patrimonio personale di A. è il fondo Tuscolano, sito in . . . . . distinto nel catasto terreni di . . . . . confinante . . . . . pervenuto ad A. per successione all’ava materna . . . . . deceduta in . . . . . il . . . . . (prima del matrimonio di A. e B.) formeranno pure oggetto della comunione convenzionale in quote uguali fra i coniugi i frutti naturali e civili di detto fondo, fin dal momento della loro percezione, spettando ad A. la facoltà di amministrare il fondo stesso, fino al momento dello scioglimento della comunione.

5° I beni non contemplati dai precedenti commi rimarranno personali.

I nubendi potranno pattuire comunione convenzionale per tutte le ipotesi previste ai commi 1), 2), 3), 4) ovvero soltanto per talune di esse.

Formalità previste dalla vigente normativa edilizia ed urbanistica (per le relative menzioni e allegazioni vedi formule 2.1. e seguenti) e, ove si tratti di fabbricati già esistenti, menzioni catastali prescritte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 conv. L. 30 luglio 2010, n. 122 (per le formule relative vedi 2.7.).

Agli effetti della registrazione: dichiarazione dei valori delle quote trasferite per effetto delle pattuizioni sopra riportate.

Hai bisogno di una consulenza?

Contatta lo Studio Caramanico

Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.