Fac simile atto costitutivo fondazione

Costituzione di fondazione.

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(Artt. 14-16 C.C.).

Alla presenza dei signori . . . . . , . . . . . testimoni (1) noti ed idonei a’ sensi di legge, è comparso il signor: . . . . . della cui identità personale io notaio sono certo.

E quivi esso Comparente:

premesso:

che allo scopo di onorare in modo degno e duraturo la memoria . . . . . , egli, interpretando anche il desiderio dei familiari, intende promuovere la istituzione di una Fondazione da denominarsi:

«. . . . . »

con le finalità specificate in appresso, mettendo a disposizione della Fondazione medesima i mezzi patrimoniali necessari per lo svolgimento della sua attività,

Ciò premesso:

esso Comparente per realizzare la costituzione della Fondazione dichiara quanto segue:

1° È costituita la Fondazione «. . . . . », avente sede in . . . . .

2° La Fondazione ha per scopo l’attuazione di iniziative del più alto interesse sociale quali l’assistenza alle persone di età avanzata in condizioni economiche disagiate, la protezione sotto il profilo fisico e morale dell’infanzia comunque abbandonata o priva di assistenza; lo sviluppo dell’istruzione e della cultura negli strati meno elevati della popolazione.

In particolare la Fondazione curerà: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (scopi specifici).

3° La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l’osservanza delle norme contenute nello Statuto che il Comparente qui mi esibisce e che si allega al presente Atto sotto A.

4° A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, il signor . . . . . assegna alla stessa, destinandoli ad essa in dotazione, i seguenti beni immobili, beni mobili ed i seguenti titoli azionari e precisamente: . . . . . (elenco degli immobili: natura, ubicazione, consistenza, dati catastali che, ove si tratti di fabbricati già esistenti, devono essere integrati con le menzioni prescritte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 conv. L. 30 luglio 2010, n. 122 [per le formule relative vedi 2.7.]; confini; formalità previste dalla vigente normativa edilizia ed urbanistica [per le relative menzioni e allegazioni vedi formule 2.1. e seguenti]; elenco dei beni mobili con indicazione del loro valore, numero dei certificati azionari e loro valore).

L’attribuzione dei suddetti beni si dichiara dal signor . . . . . effettuata con le seguenti modalità:

a) gli immobili suddescritti vengono assegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente, con le locazioni in corso, con tutti gli inerenti diritti, ragioni ed azioni, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, il tutto come in fatto ed in diritto spetta ed incombe ad esso Comparente;

b) ottenuto il riconoscimento giuridico l’Ente assegnatario entrerà nel possesso e nel godimento dei beni mobili ed immobili e ciò per tutti i conseguenti diritti ed oneri;

c) il signor . . . . . garantisce che i beni assegnati sono di sua piena ed assoluta proprietà, libertà e disponibilità, garantendo segnatamente che gli immobili sono liberi da iscrizioni e da trascrizioni pregiudizievoli;

d) dichiara il signor . . . . . di rinunciare a qualsiasi eventuale diritto di ipoteca legale potesse spettargli in forza del presente titolo.

5° Dichiara espressamente il signor . . . . . che l’attribuzione patrimoniale di cui al presente atto è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita.

6° Agli effetti della iscrizione di quest’atto a repertorio e per ogni altro effetto il Comparente dichiara che il valore complessivo degli immobili assegnati è di euro . . . . .

7° Imposte e spese del presente atto, imposte e spese relative alla costituzione della fondazione, annesse e dipendenti, sono assunte dal signor . . . . . , espressamente richiamandosi ai fini delle agevolazioni fiscali le disposizioni dell’art. 3 del D.P.R. 31 ottobre 1990, n. 346.

STATUTO

Art. 1. – È costituita per volontà del signor . . . . . in memoria di . . . . . una Fondazione denominata:

«. . . . . »

La Fondazione ha sede in . . . . .

Art. 2. – È scopo della Fondazione l’attuazione di iniziative del più alto interesse sociale, quali l’assistenza alle persone di età avanzata in condizioni economiche disagiate, la protezione sotto il profilo fisico e morale dell’infanzia comunque abbandonata o priva di assistenza; lo sviluppo dell’istruzione e della cultura negli strati meno elevati della popolazione.

In particolare la Fondazione curerà . . . . . (scopi specifici).

Art. 3. – Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili e dai titoli azionari descritti nell’atto di costituzione della Fondazione del quale il presente statuto è parte integrante.

Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati, ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

Il Consiglio di amministrazione provvederà all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Art. 4. – La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione e da un Comitato direttivo (2).

Art. 5. – Sono membri del Consiglio di amministrazione:

il Vescovo pro tempore di . . . . . ;

il Prefetto pro tempore di . . . . . ;

il Primo Presidente pro tempore della Corte d’appello di . . . . . ;

i Sindaci pro tempore dei Comuni di . . . . . ;

il signor . . . . . (fondatore) o in mancanza di questi il più prossimo dei suoi discendenti in linea retta, ovvero, in mancanza, il più prossimo dei parenti in linea collaterale, ed in ogni caso a parità di grado il più anziano;

due persone designate dal fondatore ovvero da chi succederà al fondatore a sensi del precedente comma.

Art. 6 – Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica tre anni e può essere confermato. La carica di Presidente spetterà di diritto, vita sua durante, al fondatore signor . . . . . il quale potrà in ogni momento rinunciarvi.

Art. 7. – Il Comitato direttivo è composto di tre membri e precisamente dal Presidente del Consiglio di amministrazione e da due membri eletti dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Art. 8. – Il Comitato è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal componente più anziano.

Art. 9. – Al Consiglio di amministrazione spetta:

a) di nominare i membri del Comitato direttivo;

b) di approvare entro il mese di dicembre il conto preventivo dell’anno seguente ed entro il mese di febbraio il conto consuntivo dell’anno precedente;

c) di provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dal Comitato direttivo.

Art. 10. – Il Comitato direttivo ha tutti gli altri poteri per l’amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle dette rendite annuali fra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali la Fondazione perseguirà gli scopi sociali.

Art. 11. – Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

convoca il Consiglio di amministrazione e il Comitato direttivo e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;

adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Comitato.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Comitato più anziano di età.

Art. 12. – Il Consiglio di amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare.

Art. 13. – Le adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che li compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 14. – I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15. – Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinarne i compiti e la retribuzione.

Art. 16. – I componenti il Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell’ufficio e salvo che alcuno di essi sia chiamato alla carica di Segretario.

Art. 17. – L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

■ ■ ■  Adempimenti notarili:

A sensi dell’art. 3 delle disposizioni di attuazione C.C., il notaio dovrà fare denuncia della costituenda Fondazione al Prefetto, entro trenta giorni, citando gli elementi prescritti dal detto articolo.

 

 

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Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.