Atto costitutivo e statuto di associazione.
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(Artt. 14 e 16 C.C.).
1° I signori A, B, C, D, E, dichiarano di costituire, come col presente Atto costituiscono, una associazione denominata:
«. . . . . »
2° La associazione ha sede in . . . . . via . . . . .
3° La associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport del . . . . . nonché la partecipazione a manifestazioni e competizioni di tale sport.
4° La associazione è retta dallo statuto che, firmato dai comparenti e da me notaio, si allega sotto A al presente Atto, e ne forma parte integrante e sostanziale.
5° In deroga alle norme statutarie il Consiglio di amministrazione della associazione per il primo triennio, e sino al . . . . . viene così costituito:
. . . . . (Presidente)
. . . . . (Vice Presidente)
. . . . . (Consiglieri)
. . . . . (Segretario)
(ovvero: nomina di un Comitato provvisorio, che rimane in carica fino alla prima assemblea degli associati, da convocarsi entro il . . . . . : Comitato composto di . . . . . membri ed al quale spettano i poteri attribuiti dallo Statuto al Consiglio di amministrazione, spettando al Presidente del Comitato provvisorio la rappresentanza dell’associazione).
6° In deroga alle norme statutarie, il Collegio dei Revisori per il primo anno viene nominato nelle persone dei signori . . . . . :
(ovvero: rinvio alla prima assemblea degli associati).
7° La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare parte della associazione durante il primo anno viene determinata in euro . . . . .
8° Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell’Associazione presso le Autorità sportive competenti e quelle intese all’acquisto da parte dell’Associazione della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra il Consiglio viene facoltizzato ad apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.
9° Le spese del presente, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell’Associazione.
STATUTO
Denominazione – Sede – Scopo.
Art. 1. – È costituita l’Associazione:
«. . . . . »
Art. 2. – Essa ha sede in Roma.
Art. 3. – L’Associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport del . . . . . , nonché la partecipazione a manifestazioni e competizioni di tale sport.
L’Associazione non ha fini di lucro.
Patrimonio ed esercizi sociali.
Art. 4. – Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art. 5. – L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo ed entro . . . . . il bilancio preventivo del successivo esercizio.
Associati.
Art. 6. – Sono associati le persone od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.
Gli associati che non avranno presentato per iscritto il loro recesso entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Art. 7. – Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi delle palestre gestite dalla associazione e di ottenere una riduzione sui biglietti d’ingresso alle manifestazioni promosse dalla Associazione.
Art. 8. – La qualità di associato si perde per decesso, recesso e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dalla Assemblea degli associati.
Amministrazione.
Art. 9. – L’Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di cinque membri eletti dall’Assemblea degli associati per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Art. 10. – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea degli associati.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Art. 11. – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 12. – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Art. 13. – Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Assemblee.
Art. 14. – Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno due volte all’anno entro il . . . . . e il . . . . . mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nell’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell’art. 20 C.C.
L’assemblea deve essere convocata in . . . . . , anche fuori della sede sociale.
Art. 15. – L’assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto, e su tutto quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.
Art. 16. – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.
Art. 17. – L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art. 18. – Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 C.C.
Collegio dei Revisori.
Art. 19. – La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dalla Assemblea dei degli associati.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Scioglimento.
Art. 20. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a’ sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 C.C. dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Controversie.
Art. 21. – Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
(Per le formalità relative al riconoscimento e all’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche vedi formule 3.3. – 3.4.)
Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.