Fac simile Accordo sulla scelta della legge applicabile al regime patrimoniale delle persone unite civilmente.

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Accordo sulla scelta della legge applicabile al regime patrimoniale delle persone unite civilmente.

(Artt. 22 e segg. del REGOLAMENTO (UE) 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016).

L’anno . . . . . il giorno . . . . . del mese di . . . . .

In . . . . . , nel mio studio in via . . . . . n. . . . . .

Avanti a me dottor . . . . . notaio in . . . . . , iscritto presso il Collegio notarile di . . . . . ed alla presenza dei testimoni, aventi i requisiti di legge, come mi confermano, signori . . . . . ,

sono personalmente comparse le signore:

A. nata a . . . . . il . . . . . , la quale dichiara di essere cittadina greca

B. nata a . . . . . il . . . . . , la quale dichiara di essere cittadina italiana

entrambe residenti a Roma in via . . . . . n. . . . . .

Dette comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo,

premettono

– che il 4 gennaio 2020 esse ebbero a costituire tra loro un unione civile registrata in Grecia,

– che in forza dell’art. 26 del REGOLAMENTO (UE) 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016 la legge applicabile al loro regime patrimoniale tra partner è divenuta la legge greca essendo la Grecia lo Stato ai sensi della cui legge l’unione registrata è stata costituita,

– che esse hanno trasferito la loro residenza abituale comune in Italia e precisamente a Roma in via . . . . . n. . . . . .

– che esse intendono sottoporsi alla legge italiana per quanto riguarda i loro rapporti patrimoniali (eventualmente e in ogni caso con atto pubblico e con l’assistenza dei testimoni: e nell’ambito e nel rispetto della stessa stipulare altresì la convenzione di separazione dei beni),

ciò premesso

A. e B. con il presente atto convengono di scegliere, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 22 e segg. del REGOLAMENTO (UE) 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016, come legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali la legge italiana.

(Eventualmente: A. e B. convengono che l’accordo di cui sopra sulla scelta della legge applicabile esplichi i suoi effetti retroattivamente a partire dalla detta data di costituzione della loro unione registrata del 4 gennaio 2020, salvi però i diritti dei terzi ai sensi dell’art. 22 del citato REGOLAMENTO (UE) 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016).

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Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.