Edificabilità ed astratta edificabilità dei terreni

Corte Giustizia Trib. II grado Roma, (Lazio), sez. II, 05/04/2023, n. 1986

Edificabilità ed astratta edificabilità dei terreni

Ai fini tributari sono considerati edificabili tutti quei terreni qualificati come tali da uno strumento urbanistico, indipendentemente dalla sussistenza dell’approvazione regionale ma si differenziano dalle aree per le quali sussiste una aspettativa di edificabilità, la quale non comporta, ai fini della valutazione fiscale, l’equiparazione sic et simpliciter alla edificabilità, ma soltanto l’assoggettamento a un regime di valutazione differente da quello specifico dei terreni agricoli.

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