Contratto tipo di locazione per imprese conduttrici – Modelli di contratto
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Con la presente scrittura privata,
tra
il Sig. . . . nato a . . . il . . . e residente in . . . via . . . n. . . . cod. fisc. . . ., di seguito denominato “locatore” da una parte,
e
la ditta/società (1) . . . con sede in . . . Via . . . n. . . . cod. fisc.: . . . in persona del legale rappresentante Sig. . . . di seguito denominata “conduttore”, dall’altra parte,
PREMESSO
a) che la ditta/società (1) . . . ha richiesto in locazione l’immobile più oltre descritto, per destinarlo ad uso abitazione saltuaria e transitoria di propri dipendenti, dirigenti o collaboratori;
b) che la locazione, essendo stipulata nell’interesse della predetta ditta/società (1) . . . per soddisfare esigenze abitative saltuarie e transitorie di terzi, rientra esclusivamente nella normativa generale del codice civile e non è soggetta alle normative speciali di cui alle leggi n. 392/78 e n. 431/98 e successive modifiche ed integrazioni;
c) che il Sig. . . . si è determinato alla stipulazione del presente contratto in quanto la ditta/società (1) . . . ha espressamente escluso qualsiasi altra diversa destinazione dell’immobile;
tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra generalizzate,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. Le premesse formano parte essenziale del presente contratto e si intendono integralmente richiamate.
2. Il Sig. . . . concede in locazione alla ditta/società (1) . . . che accetta e in conduzione riceve, alle condizioni tutte sotto elencate, l’immobile sito in . . . via . . . n. . . . e costituito da un appartamento composto di n. …… vani al piano . . . oltre a n. . . . vani al piano . . . Dati catastali: Comune di . . ., Sez. . . ., Foglio . . . particella . . . Sub . . . Tale appartamento non è ammobiliato/è ammobiliato (1) come da elenco a parte sottoscritto dai contraenti ed allegato al presente contratto.
TABELLE MILLESIMALI
proprietà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
riscaldamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
acqua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
altre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMUNICAZIONE EX ART. 8, comma 3, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333
(convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359)
CODICE FISCALE del locatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’UNITÀ IMMOBILIARE (*)
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(*) L’art. 8, comma 3, del d.l. n. 333 del 1992 (conv. dalla l. n. 359 del 1992) dispone che, in caso di locazione, il proprietario debba dare comunicazione al conduttore, oltre che del proprio numero di codice fiscale, degli “estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare”. Indicare i seguenti dati: sezione urbana (se presente), foglio, particella, subalterno e categoria.
Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica dell’immobile oggetto di locazione.
3. L’immobile su descritto viene locato per essere destinato ad alloggio di massimo n. . . . persone dipendenti, dirigenti e/o collaboratori della ditta/società (1) . . .Il conduttore assume a proprio carico ogni obbligo stabilito dall’art. 12 del decreto legge 21.3.1978 n. 59, convertito dalla legge 18.5.1978 n. 191 (2) nonché, eventualmente, quelli stabiliti dall’art. 7 del decreto legislativo 25.7.1998 n. 286 (3). Il conduttore comunicherà al locatore i nominativi delle persone che autorizzerà ad abitare nell’immobile, effettuando detta comunicazione anche ogni volta che provvederà alla sostituzione delle stesse, fermo il limite massimo consentito.
4. La locazione è stipulata per la durata di anni . . . a decorrere dal giorno . . . per finire col giorno . . . ma si rinnoverà tacitamente di . . . in . . . qualora una delle parti non comunichi disdetta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata all’ufficio postale almeno . . . mesi prima dell’originaria scadenza o di ciascuna di quelle eventualmente successive.
5. Il canone di locazione viene di comune accordo pattuito e stabilito in € . . . annui, pari a € . . . mensili. Ogni rata mensile del canone dovrà essere corrisposta in via anticipata, mediante versamento sul c/c bancario indicato dal locatore, con data valuta entro il giorno cinque di ogni mese, salve diverse modalità di pagamento successivamente richieste dal locatore medesimo.
6. Il conduttore potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, purché ne dia avviso scritto al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con tre mesi di anticipo rispetto alla data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tale ipotesi, l’imposta di registro per la risoluzione anticipata del contratto sarà a totale carico del conduttore.
7. Le parti convengono che dall’inizio del secondo anno di locazione il canone sia aggiornato annualmente, nella misura dell’intera variazione accertata dall’Istat dell’indice armonizzato europeo, verificatasi nell’anno precedente. L’aggiornamento si applicherà sempre automaticamente e sull’ultimo canone corrisposto.
8. Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso né ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne fosse il titolo. Il mancato puntuale pagamento, sia del canone sia degli oneri accessori, costituirà immediatamente in mora il conduttore al fine del decorso degli interessi di legge.
9. L’immobile viene consegnato in buono stato locativo e comunque nello stato in cui attualmente si trova (come risultante dal separato verbale di consegna sottoscritto dai contraenti) ben noto al conduttore, che lo riconosce idoneo all’uso convenuto e s’impegna a riconsegnarlo alla scadenza della locazione nello stesso identico stato, salvo il deperimento d’uso ma, in ogni caso, con le tinteggiature interne rifatte a nuovo a sue esclusive spese.
10. A tutela e garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente contratto, il conduttore versa al locatore – che con la firma del presente contratto ne rilascia quietanza – la somma di € . . . ( . . . ) a titolo di deposito cauzionale, non imputabile in conto pigioni. Tale deposito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligo contrattuale.
11. Fatto salvo quanto previsto alla precedente clausola 3), senza il preventivo consenso scritto del locatore, il conduttore non potrà cedere il presente contratto, né sublocare o comodare in tutto o in parte l’immobile locato, né apportare modifiche allo stesso di qualsivoglia natura ed entità, né mutare la destinazione d’uso del medesimo. In ogni caso eventuali innovazioni o migliorie, anche se autorizzate, rimarranno allo scadere della locazione a totale beneficio della proprietà, senza che il conduttore possa pretendere rimborsi o compensi o indennità di sorta e salvo il diritto del locatore di pretendere la restituzione delle cose locate nel pristino stato, a spese del conduttore medesimo.
12. Viene pattuito che, qualora si eseguano sull’immobile o nell’edificio condominiale importanti o improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l’efficienza in relazione all’uso cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione, di ristrutturazione, ricostruzione o rinnovazione impianti, il canone come pattuito verrà integrato con un aumento pari all’interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati. L’aumento decorrerà dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta sarà stata fatta entro trenta giorni dalla data stessa; in caso diverso, decorrerà dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.
13. Sono interamente a carico del conduttore le spese, in quanto esistenti, relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, nonché dell’energia elettrica per illuminazione e forza motrice, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria. Sono, altresì, a carico del conduttore le spese relative al noleggio dei contatori, alla pulizia di canne fumarie se esistenti, allo svuotamento dei pozzi, nonché alla fornitura di altri eventuali servizi. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura del novanta per cento (90%). Sono inoltre a carico del conduttore le tasse ed imposte relative all’asporto dei rifiuti, nonché le quote per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche relative ai passi carrabili e per i servizi di fognatura e di depurazione delle acque di rifiuto.
14. A norma degli artt. 1576 e 1609 c.c. il conduttore assume a proprio carico tutte le riparazioni di ordinaria manutenzione ed espressamente quelle da eseguirsi agli impianti di riscaldamento, acqua, gas, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie di questi ultimi nonché dei muri e dei soffitti, alle marmette, piastrelle e pannelli di pavimentazione e di rivestimento. Non provvedendovi il conduttore, le riparazioni suddette potranno essere eseguite direttamente dal locatore con diritto di quest’ultimo di imputare le relative spese al conduttore, pretendendone la rifusione entro trenta giorni dalle avvenute riparazioni.
15. Sia per quanto riguarda le spese inerenti alla fornitura dei vari servizi, sia per quanto riguarda le spese di manutenzione ordinaria di natura condominiale, il conduttore dovrà corrispondere al locatore, o alla persona all’uopo incaricata, le quote di sua spettanza in base ai piani di riparto e alle documentazioni che gli verranno esibiti e con le modalità e alle scadenza negli stessi indicate.
16. Per quanto riguarda gli oneri accessori non considerati, le parti faranno applicazione della “Tabella ripartizione oneri accessori” concordata fra Confedilizia e Sunia-Sicet-Uniat e registrata il 30 aprile 2014 presso l’Agenzia delle entrate, Ufficio territoriale Roma 2, al n. 8455/3.
17. Il conduttore è costituito custode della cosa locata e ne risponderà in caso di perdita o deterioramento anche se derivanti da incendio, stillicidio, fughe di gas od altre cause, qualora non provi che siano accaduti per fatto non imputabile a sua colpa, negligenza od abuso. In ogni caso il conduttore è tenuto ad assicurare l’immobile locato contro i danni da incendio, scoppio, acqua condotta e contro i danni a terzi, con massimali che dovranno essere aggiornati periodicamente, in relazione al costo della vita e alla svalutazione monetaria. Il conduttore consegnerà al locatore copia della suddetta polizza, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
18. Il conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare alle persone usufruenti l’immobile locato, e che s’intendono soggette alla sua vigilanza, le norme del regolamento dello stabile, che dichiara di ben conoscere specie per quanto concerne i divieti e le limitazioni d’uso, nonché le prescrizioni comunali e di pubblica sicurezza e, comunque, le regole di buon vicinato intese ad evitare assembramenti e rumori eccedenti la normale tollerabilità o che comunque possano arrecare danno alle strutture dell’immobile o molestie ai terzi.
19. Il conduttore si impegna ad osservare e far osservare a coloro che abiteranno l’unità immobiliare locata tutte le regole di cui al “Regolamento generale per gli inquilini”, predisposto dalla Confedilizia e registrato presso l’Ufficio Roma 7 dell’Agenzia delle Entrate in data 19 aprile 2002, al n. 3311.
20. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero derivare ad esso e alle persone usufruenti l’immobile, da fatto doloso o colposo o da omissione di terzi, ivi compresi furti con o senza scasso, rapine e atti di vandalismo, nonché da ogni responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause fortuite o di forza maggiore.
21. Con la sottoscrizione del presente contratto, il conduttore (o, per esso, un soggetto terzo da lui delegato) subentra, per la durata della detenzione, alla figura del proprietario nell’onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione degli impianti termici per la clima-tizzazione invernale ed estiva posti al servizio dell’immobile, secondo le prescrizioni della normativa vigente.
22. Sia in caso di vendita dell’immobile, sia nei tre mesi antecedenti la fine della locazione, così come in qualunque momento per motivi inerenti alla conservazione, all’uso e alla manutenzione dell’immobile e dei suoi impianti, il locatore avrà diritto di visitare o far visitare l’unità immobiliare locata da propri incaricati, salvo preavviso.
Il locatore avrà pure diritto di visita diretta o tramite propri incaricati, anche senza preavviso, per accertare che nell’immobile non soggiorni un numero di persone superiore a quello previsto dalla precedente clausola n. 3.
23. Il conduttore si impegna a far conseguire al locatore una fideiussione bancaria a garanzia e copertura di ogni obbligo da esso conduttore assunto col presente contratto. Tale fideiussione non potrà essere inferiore all’ammontare di € . . . ( . . . ) e dovrà avere durata corrispondente al periodo di occupazione dell’immobile locato. Il conduttore s’impegna, altresì, a far conseguire la predetta fideiussione entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, pena la risoluzione dello stesso per grave inadempimento del conduttore medesimo.
24. Il conduttore con la firma del presente contratto si obbliga a garantire personalmente l’effettivo rilascio, alla scadenza del contratto, del bene posto a disposizione dei propri dipendenti, dirigenti o collaboratori, accettando sin d’ora quale onere a suo esclusivo carico il pagamento in favore del locatore dell’intero importo delle spese giudiziali che la proprietà dovesse sopportare per l’effettivo rilascio del bene immobile locato nonché della penale contrattuale, concordata nella somma di € . . . ( . . . ) per ogni giorno naturale e consecutivo trascorso dalla data stabilita per la risoluzione del contratto o dalla scadenza naturale dello stesso fino all’effettiva riconsegna.
25. Le spese del presente contratto e delle sue eventuali rinnovazioni saranno così ripartite: quelle di registro a metà tra le parti; quelle di bollo, di quietanza e di commissione bancaria a totale carico del conduttore. Il locatore provvederà alla registrazione annuale del contratto, dandone notizia al conduttore, che gli anticiperà la quota di sua spettanza.
26. Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sì che, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di esse dà diritto al locatore di chiedere la risoluzione del contratto a danno e spese del conduttore, senza bisogno di diffida o di mora e salvo il risarcimento dei danni. In particolare costituiscono importanti e validi motivi di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1455 e 1456 C.C. i seguenti inadempimenti:
a) il mancato o ritardato pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori alle scadenze previste;
b) la cessione del contratto, la sublocazione, il comodato e la modifica anche parziale dell’immobile e relativi impianti, senza il consenso del locatore, fatto salvo quanto in premessa precisato e definito al punto 3;
c) il danneggiamento delle cose locate provocato da incuria o negligenza del conduttore o delle persone soggette alla sua vigilanza;
d) l’inosservanza degli obblighi di cui alla precedente clausola n. 18) e del “Regolamento generale per gli inquilini”;
e) il rifiuto ingiustificato di lasciar visitare l’immobile e i relativi impianti;
f) l’occupazione dell’immobile da parte di un numero di persone superiore al limite massimo consentito dalla precedente clausola n. 3.
27. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nell’immobile locato.
28. Qualsiasi modifica del presente contratto non potrà aver luogo, né potrà essere provata, se non per atto scritto.
29. La conclusione del presente contratto non comporta di per sé il trasferimento al conduttore, con o senza corrispettivo, di quanto locato (art. 121, comma 4, lett. f, d. lgs. 1.9.1993, n. 385).
30. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di locazione (d. lgs. 30.6.2003, n. 196).
31. Insorgendo vertenze o dissidi fra le parti, anche in ordine all’interpretazione o all’applicazione del presente contratto, ciascuna parte interessata non potrà adire l’Autorità Giudiziaria prima di essersi rivolta alla locale Associazione territoriale aderente alla Confedilizia per tentare un amichevole componimento, o comunque prima che siano decorsi 30 giorni dalla domanda inoltrata all’Associazione in questione per l’anzidetto componimento.
32. Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura le parti si richiamano esclusivamente alle disposizioni del Codice Civile, nonché agli usi locali.
Letto, confermato e sottoscritto.
. . . . . . . . . . . ., li . . . . . . . . . . . . . .
IL LOCATORE
IL CONDUTTORE
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APPROVAZIONE SPECIFICA: ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiariamo di aver preso visione e di approvare ed accettare specificamente le condizioni di cui alle clausole n.ri 1 -3 -4 -6 -8 -9 -10 -11 -16 -17-18 -19 -21 – 22- 23 -24 -26 -27 -29 – 31.
. . . . . . . . . . . ., li . . . . . . . . . . . . . .
IL LOCATORE
IL CONDUTTORE
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Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.