CONTRATTO DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO
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Contratto di prestazioni quadro
Tra
Ragione Sociale: ………
Partita IVA/C.F.: ………
Sede Legale: ………
Autorizzazione allo svolgimento di attività di somministrazione n. ……… rilasciata in data ………
Iscrizione n. ……… sez. ……… Albo Agenzie per il lavoro
Capitale sociale: ………
Iscrizione Registro imprese n. ……… REA ………
(Somministratore)
e
il signor ………
nato a ……… il ……… residente in ………
C.F.: ………
Lavoratore
………
Contratto di prestazioni quadro
– Data assunzione: ………
– Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
– Numero di matricola: ………
– Inquadramento e gruppo professionale (ex art. 24 c.c.n.l. Lavoratori somministrati): ………
– Periodo di prova: n. giorni ……… dalla data di assunzione
– Sede di lavoro: come meglio specificata nelle condizioni di missione, ovvero presso la Società di somministrazione nei periodi di disponibilità.
Indennità di disponibilità
Durante i periodi di non lavoro, il Somministratore provvederà a corrispondere al lavoratore un’indennità mensile di disponibilità relativamente ai periodi in cui questi resterà in attesa di assegnazione. La suddetta indennità, la cui misura è pari ad euro ……… secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al Somministratore.
La predetta misura sarà proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale anche presso il somministratore.
L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
A garanzia dei crediti del Lavoratore e dei corrispondenti crediti contributivi, il Somministratore dichiara di aver adempiuto agli obblighi di cui all’art. 5, c. 2, lett. c), d.lgs. n. 276/2003 (specificare gli estremi del versamento del deposito cauzionale ovvero della fideiussione bancaria o assicurativa).
Le condizioni generali di missione di cui al retro del presente contratto ne formano parte integrante.
Il Lavoratore dichiara di avere preso visione del presente contratto e di accettare integralmente le condizioni in esso contenute.
Luogo e data
………
Timbro e firma del Somministratore
………
Firma del Lavoratore
………
Condizioni generali di missione
1. Il lavoratore viene assunto dal Somministratore per essere inviato in missione presso l’Utilizzatore.
2. Ai sensi dell’art. 31, c. 1 e dell’art. 34, c. 1, d.lgs. n. 81/2015 il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato.
3. Il Lavoratore svolgerà le mansioni assegnategli e indicate nel presente contratto sotto la direzione e il controllo dell’Utilizzatore, in conformità alle disposizioni stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabili ai dipendenti dell’Utilizzatore.
4. Il luogo di lavoro e l’orario di lavoro sono stabiliti nel presente contratto.
5. In caso di assenza per malattia ovvero per infortunio non occorso sul luogo di lavoro, fatto salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il Lavoratore è obbligato a informare immediatamente il Somministratore da cui dipende nella giornata in cui si verifica l’evento.
6. In caso di mancata comunicazione di cui al punto che precede, trascorse 24 ore dall’inizio dell’assenza, quest’ultima sarà considerata ingiustificata.
7. In caso di continuazione della malattia il Lavoratore è obbligato a darne comunicazione immediata al Somministratore e a far pervenire entro le 48 ore successive idonea certificazione medica attestante lo stato di malattia e la durata prevista per la stessa.
8. Ai sensi dell’art. 5, l. n. 300/1970 il Somministratore ha diritto a far effettuare il controllo delle assenze per infermità richieste dal datore di lavoro. A tal fine il Lavoratore è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità (dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) fatte salve le ipotesi di esenzione previste dall’art. 25, d.lgs. n. 151/2015.
9. Il mutamento di indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato al Somministratore.
10. Il ritardato invio del certificato medico e/o la possibilità di effettuare tempestivamente la visita di controllo, per motivi imputabili al Lavoratore, comportano la riduzione del trattamento economico di malattia secondo le modalità previste dall’Inps.
11. Il mancato reperimento, senza giustificato motivo, del lavoratore durante le fasce orarie di reperibilità comporta l’obbligo di immediato rientro presso l’Utilizzatore oltre all’applicazione delle sanzioni economiche previste dall’art. 5, c. 14, l. n. 638/1983. In caso di mancato rientro l’assenza è considerata ingiustificata.
12. In caso di infortunio, anche di lieve entità, il lavoratore è tenuto a darne immediata notizia al Somministratore. Nel caso in cui il lavoratore non abbia ottemperato al predetto obbligo e, per tale ragione, il Somministratore non sia stato in grado di inoltrare la prescritta denuncia dell’infortunio all’Inail, il datore di lavoro è esonerato da qualsivoglia responsabilità connessa al ritardo stesso.
13. Al lavoratore sarà corrisposto un trattamento economico non inferiore a quello riconosciuto ai dipendenti dell’Utilizzatore a parità di mansioni svolte.
14. Il Somministratore è tenuto alla corresponsione del trattamento economico in favore del Lavoratore e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
15. L’Utilizzatore, in caso di inadempimento del Somministratore, è tenuto a corrispondere il trattamento economico al Lavoratore nonché i contributi previdenziali salvo l’esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del Somministratore.
16. L’Utilizzatore è tenuto a rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del Lavoratore inviato in missione.
17. L’Utilizzatore è altresì tenuto a comunicare al Somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili.
18. Il Lavoratore ha diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’Utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, fatta eccezione per quelli il cui godimento è condizionato all’iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
19. Il Somministratore (ovvero l’Utilizzatore) è tenuto ad informare il Lavoratore sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e provvede alla sua formazione e al suo addestramento all’uso delle attrezzature di lavoro che sono necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale il Lavoratore è inviato in missione, in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni (1).
20. Laddove le mansioni cui è adibito il Lavoratore richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’Utilizzatore ne informa direttamente il lavoratore ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni.
21. L’Utilizzatore osserva, nei confronti del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti per i propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
22. Laddove sia prevista, ai fini dello svolgimento delle mansioni del lavoratore, una sorveglianza sanitaria obbligatoria, preventiva e periodica, l’Utilizzatore si impegna a consegnare al lavoratore somministrato una copia della sua cartella sanitaria e di rischio in conformità con le previsioni del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
23. I dispositivi di protezione individuali sono forniti, ove necessario, direttamente dall’Utilizzatore, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
24. Il Lavoratore autorizza il Somministratore ad utilizzare i propri dati personali ai fini dell’adempimento degli obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali relativi alla costituzione, allo svolgimento e all’estinzione del rapporto di lavoro in conformità a quanto previsto dal vigente c.c.n.l. per i lavoratori somministrati delle Apl.
25. Il lavoratore ha il diritto ad esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell’Utilizzatore.
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel c.c.n.l. del Somministratore.
Timbro e firma del Somministratore
………
Firma del Lavoratore
………
Nota:
(1) Le parti, ai sensi dell’art. 35, c. 4, d.lgs. n. 81/2015 possono stabilire che l’obbligo di cui al punto 20) sia adempiuto dall’utilizzatore. In tal caso ne va data espressa indicazione nel contratto di assunzione.
Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.