Contratto di convivenza – Unioni civili e convivenze di fatto
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CONTRATTO DI CONVIVENZA
Tra
Tizio, nato a . . ., il. . . e residente in . . ., via . . ., n. . . . (c.f. . . .) professione . . ., da una parte
e
Caio, nato a . . ., il. . . e residente in . . ., via . . ., n. . . . (c.f. . . .) professione . . ., dall’altra parte e d’ora in poi denominati “le parti”
assistiti dall’avvocato X.Y. del foro di . . ., con studio in . . . (c.f. . . ., p.e.c. . . . tel/fax . . .).
Premesso
– che le parti sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale dal . . .;
– che le stesse sono maggiorenni, che non sono vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, MATRIMONIO o unione civile;
– che sono conviventi nell’abitazione sita in . . ., ove hanno comune residenza, come risulta dalla certificazione anagrafica;
– che sono intenzionate a protrarre detta comunanza di vita a tempo indeterminato;
– che intendono disciplinare i propri rapporti patrimoniali mediante la stipula di un contratto di convivenza ai sensi della L. n. 76 del 20 maggio 2016;
Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – ABITAZIONE COMUNE
Le parti, di comune accordo, hanno eletto la residenza comune i locali dell’abitazione sita in . . ., di proprietà comune/del sig. . . .
Art. 2 – DIRITTI DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN MALATTIA
2.1. Le parti avranno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
2.2. Le parti, inoltre, in caso di malattia o di ricovero, avranno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate.
2.3. Le parti si designano, sin d’ora, reciprocamente come propri rappresentanti conferendosi pieni poteri, sia in caso di una malattia che comporti incapacità di intendere e volere, che in caso di morte per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
Art. 3 – REGIME PATRIMONIALE
3.1. Le parti di comune accordo deliberano di adottare/di non adottare, nel periodo in cui avrà valore il presente contratto, il regime della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.
3.2. Il regime patrimoniale scelto nel presente contratto potrà essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51 della L. n. 76/2016 e s.m.i.
Art. 4 – MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE ALLE NECESSITÀ DELLA VITA IN COMUNE
Le parti si impegnano, ciascuna in base alle proprie capacità e disponibilità, a prestare reciproca collaborazione ed assistenza nella vita quotidiana.
Per fare fronte alle spese comuni, ciascun convivente provvederà ad alimentare il conto corrente . . . con operatività a firma congiunta/disgiunta, mediante versamento da effettuarsi entro il giorno . . . di ogni mese, della somma di € . . .o del diverso importo che sarà concordato tra le parti.
Per spese comuni si intendono: . . .
Art. 5 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA
5.1. Le parti, pur intendendo protrarre la loro comunanza di vita a tempo indeterminato, riconoscono che essa cesserà, per (accordo consensuale, per recesso unilaterale, MATRIMONIO o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, morte di uno dei contraenti).
5.2. Alla cessazione della convivenza per causa diversa dalla morte di uno dei sottoscritti, il sig. . . . corrisponderà al sig. . . ., ove questo venga a trovarsi privo di mezzi di sussistenza, quanto necessario per il suo mantenimento, in tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art. 438 c.c. secondo comma.
Art. 6 – DIRITTO DI RESTARE NELLA CASA COMUNE
6.1. Poiché il proprietario della casa di comune residenza è il sig. . . ., le parti convengono che, alla morte del medesimo, il partner superstite avrà diritto di continuare a vivere nell’abitazione comune per . . . anni. Il diritto decade nel momento in cui il partner cessi di abitare stabilmente nella casa comune, o in caso di nuova convivenza, MATRIMONIO o unione civile.
( 6 .1. Ove, al decesso del convivente proprietario della casa di comune residenza, vi siano figli minori o disabili, il convivente superstite avrà diritto di continuare a risiedere nella stessa casa di comune residenza per un periodo di . . . anni – non inferiore a tre anni-)
Art. 7 – MODIFICHE ALLA PRESENTE CONVENZIONE E LORO FORMA
Le modifiche e la risoluzione del presente contratto di convivenza saranno redatti, a pena di nullità, in forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata autenticata dall’Avv. X.Y. o che ne attesta la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Art. 8 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto dalla presente scrittura privata si rinvia al codice civile e alla normativa in vigore.
Luogo, data
Caio (firma)
Tizio (firma)
Con la sottoscrizione della presente, l’Avv. X.Y. autentica le predette firme e la conformità del presente contratto alle norme imperative e all’ordine pubblico.
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Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.