Comparsa conclusionale nel procedimento di divorzio con richiesta di assegno – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Comparsa conclusionale nel procedimento di divorzio con richiesta di assegno – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

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TRIBUNALE DI ROMA
Nel ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio n. . . . R.G. promosso da:
Signora Tizia – ricorrente – con l’avv. XY, (c.f. . . .),
CONTRO
Sig. Caio – convenuto – con l’avv. AZ
COMPARSA CONCLUSIONALE NELL’INTERESSE DI TIZIA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio notificato al sig. Caio in data . . . la signora Tizia, premettendo:
– di aver contratto matrimonio concordatario in . . . in data . . .;
– che dalla loro unione erano nati due figli, . . . maggiorenne, autosufficiente e convivente con la madre ed . . ., all’epoca di anni . . ., studentessa;
– che i coniugi si erano separati consensualmente in data . . ., con separazione omologata il successivo . . . e nella quale veniva stabilito l’affidamento alla madre della figlia minore;
chiedeva che fossero accolte le seguenti conclusioni:
«Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
a) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. b, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in . . . il . . . tra la signora Tizia e il signor Caio, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di . . ., n. . . ., parte . . ., s. . . . per l’anno . . . e conseguentemente ordinare all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di . . . di procedere all’annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
b) confermare l’affidamento della figlia minore . . . in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre . . ., con il diritto del padre di vederla e tenerla con sé secondo le condizioni già disposte in sede di separazione al punto . . . ) da considerarsi qui integralmente ritrascritte od a quelle che risulteranno migliori, compatibilmente con le mutate esigenze della figlia adolescente;
c) determinare e conseguentemente condannare il signor Caio a versare, a titolo di assegno di divorzio, a favore della signora Tizia la somma mensile di euro . . ., importo da corrispondersi a fare tempo dalla presente domanda, oltre a dichiararlo tenuto al versamento, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, della somma di . . . euro mensili, entrambe le somme da versarsi entro il 10 di ogni mese e rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
d) disporre che tutte le spese medico-sanitarie, i libri scolastici e le spese straordinarie relative alla figlia siano sostenute da entrambi i genitori nella misura della metà ciascuno.
e) La moglie perderà il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
f) Spese, diritti ed onorari a carico del signor Caio».
Si costituiva in giudizio il signor Caio, con comparsa di costituzione e risposta . . ., così concludendo:
«Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
1) accogliere la proposta domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti dando ogni altro provvedimento consequenziale e di legge;
2) dato atto che la figlia vive con il padre a fare tempo dal . . . affidare la stessa al padre, previa, se del caso, audizione della medesima, stabilendo il diritto di visita tra madre e figlia nei termini fin da ora adottati e svoltisi tra loro e così; ella trascorrerà con la madre un giorno infrasettimanale dall’uscita della scuola fino all’indomani:
3) disporre in capo alla signora Tizia l’obbligo di rimborsare al padre, in caso di affidamento a questi della minore, il 50% delle spese mediche non mutuabili e scolastiche (compresi i libri di testo) e le spese straordinarie;
4) dichiarare che nulla è dovuto da Caio alla Sig.ra Tizia a titolo di assegno divorzile, non ricorrendone i presupposti di legge per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese del giudizio».
All’udienza presidenziale del . . . il Presidente . . . confermava le condizioni stabilite in sede di separazione in ordine all’affidamento della figlia alla madre ed al suo contributo al mantenimento, stabilito all’epoca in € . . ., e fissava i termini di legge. Le parti depositavano nei termini assegnati le memorie ed i documenti in esse richiamate, insistendo nelle domande e concludendo come nei rispettivi atti introduttivi. Le prove orali non venivano ammesse e veniva fissata, per la precisazione delle conclusioni, l’udienza del giorno . . .
In tale sede, anche in considerazione della raggiunta maggiore età della figlia, nelle more del giudizio, si precisavano le conclusioni seguenti:
PER LA RICORRENTE:
«Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
a) pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. b, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in . . . il . . . tra la signora Tizia e il signor Caio, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di . . . n. . . ., parte . . ., s. . . . per l’anno . . . e conseguentemente ordinare all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di . . . di procedere all’annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
b) determinare e conseguentemente condannare il signor Caio a versare, a titolo di assegno di divorzio, a favore della signora Tizia, la somma mensile di euro . . ., importo da corrispondersi a fare tempo dalla presente domanda, e da versarsi entro il 10 di ogni mese e rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
c) La moglie perderà il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
d) Spese a carico del signor Caio, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria, ammettersi le prove per testi sui capitoli da n. . . . a n. . . . di cui alla memoria istruttoria . . . da intendersi qui integralmente ritrascritti (testi ivi indicati)».
PER IL CONVENUTO:
«Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
1) accogliere la proposta domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti dando ogni altro provvedimento consequenziale e di legge;
2) dato atto che la figlia della coppia . . ., nata il . . . oggi è maggiorenne e che, a far tempo dal . . ., ed ancora oggi, vive, come da sua volontà, con il padre, il quale, lui solo, ha sempre provveduto, e provvede al suo sostentamento, disporre che la stessa possa autodeterminarsi quanto alla frequentazione della madre con cui non convive;
3) disporre, altresì, in capo alla Signora Tizia l’obbligo di rimborsare al padre, con cui la figlia maggiorenne . . . convive, il 50% delle spese straordinarie per la cura, l’istruzione (es. spese di iscrizione e tasse scolastiche, viaggi studio, gite scolastiche) l’assistenza (anche sanitaria per spese mediche non mutuabili, dentistiche, ecc.) e per le attività ricreative e sportive della figlia;
4) dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. Caio alla Signora Tizia a titolo di assegno divorzile, non ricorrendone i presupposti di legge per quanto emerso in corso di causa.
In via istruttoria:
Si reiterano le istanze di ammissione dei mezzi di prova già dedotti in memoria istruttoria . . . ed in memoria istruttoria di replica . . . ove il Giudicante ne ritenesse opportuno il loro espletamento e la loro assunzione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari e rimborso forfetario del . . . %».
Su tali conclusioni, e previa dichiarazione da parte della ricorrente di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove, la causa veniva pertanto trattenuta in decisione, assegnati i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
DIRITTO
1) Sull’assegno di divorzio
Controparte ha opposto il più netto rifiuto di fronte alla richiesta, volta al fine di evitare questo lungo contenzioso, di riconoscere alla ricorrente un assegno di divorzio, seppur di modesta entità.
In realtà – ed è stato ora ampiamente dimostrato – sussistono tutti i requisiti richiesti dalla legge e necessari al fine di ritenere legittima, ed anzi pienamente fondata, la richiesta di assegnazione dell’assegno divorzile.
Il legislatore dell’art. 5 L. 898/70, così come novellato nel 1987 ha ravvisato infatti nella mancanza di mezzi adeguati (a) e nell’inidoneità del coniuge a procurarsi detti mezzi per ragioni oggettive (b), le condizioni necessarie per ottenere l’assegnazione dell’assegno di divorzio, attribuendo allo stesso una natura essenzialmente assistenziale.
Ebbene, nel caso di specie, ricorrono chiaramente entrambi i presupposti.
a) . . .
b) . . .
Del tutto diversa è l’attuale situazione economica dell’ex marito.
. . .
2) In merito alla richiesta di spese per il mantenimento della figlia
Pertanto, alla luce delle odierne considerazioni e nel richiamare quanto già esposto nei precedenti atti difensivi, si confermano le già rassegnate conclusioni, anche in ordine al regime delle spese.
Con osservanza.
Roma, lì . . .

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