Cessione «pro solvendo» di credito in pagamento di debito, con l’intervento del debitore ceduto e garanzie.
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(Artt. 1260-1266 C.C.).
A (cedente) cede a B. (cessionario), che accetta, il credito di euro . . . . . , che esso cedente ha verso C. (debitore ceduto), risultante da scrittura privata in data . . . . . , registrata . . . . . , scrittura che si allega al presente Atto sotto . . . . .
Tale cessione viene fatta in pagamento d’uguale capitale, somma da esso cedente dovuta al cessionario e che scade col giorno di domani, e sotto l’osservanza dei seguenti patti:
A. garantisce non solo la sussistenza in oggi del credito, ma anche la solvenza del debitore, e si obbliga, in caso di non avvenuto pagamento alla scadenza, di pagare in proprio la somma suddetta;
B. si riserva espressamente tutte le ragioni verso il cedente;
C. dichiara di accettare la cessione come sopra stipulata per gli effetti di legge.
Per effetto di tale cessione, B. rilascia ad A. quietanza per la suddetta somma di euro . . . . .
Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.