Caduta su marciapiede per lastra divelta durante la notte da ignoti; intervento di messa in sicurezza del Comune avvenuto poche ore dopo; testimoni assenti, solo foto scattate dopo la rimozione della lastra; esito: rigetto per caso fortuito
In presenza di una causa estrinseca, improvvisa ed estemporanea, creata da terzi e non conoscibile né eliminabile con immediatezza, il Comune si libera dalla presunzione ex art. 2051 c.c., integrando il caso fortuito. “il custode si presume responsabile… salvo che provi il caso fortuito”. “essa è liberata dalla responsabilità se dimostra che l’evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza…”. In mancanza di prove sulla preesistenza del dissesto e sul ruolo determinante della cosa, la domanda è rigettata perché la cosa ha costituito mera occasione, non causa. “Un danno può ritenersi causato dalla cosa… quando… abbia avuto un ruolo determinante… e non già quando abbia costituito la mera occasione…”. La carenza probatoria sul nesso causale e sulla realtà del pericolo al momento del fatto incide sull’esito. “Il danneggiato deve però dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso”. Riferimenti: art. 2051 c.c.; Cass. 11 febbraio 2021 n. 3589; Cass. 23 maggio 2014 n. 11532.
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Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.
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