Accordo individuale per la prestazione di lavoro agile – un fac simile

Accordo individuale per la prestazione di lavoro agile

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Tra i sottoscritti:

— La società …………… s.r.l. con sede in …………… alla via ……………… n. ……, P. IVA ………………, in persona del suo Amministratore unico e legale rappresentante ………………, domiciliato per la carica presso la sede sociale ed avente i poteri per la firma del presente atto in virtù dello statuto sociale, che in copia si allega al presente atto, di seguito denominata, per brevità, Azienda;
— Il/la Sig./Sig.ra …………… nato/a a …………… il …………… e residente in …………… alla Via …………… n. ……, C.F. ……………, di seguito denominato/a, per brevità, Lavoratore/Lavoratrice.

Si premette

a) L’Azienda è una società che svolge la propria attività, sin dal ……………, nel settore …………… ed in particolare nella produzione di ………………
b) Il Lavoratore/La Lavoratrice, in forza di contratto di lavoro stipulato il ……………, riveste la qualifica di ……………, e svolge le seguenti mansioni: ……………
c) Il Lavoratore/La Lavoratrice ha manifestato l’esigenza di svolgere, per un periodo determinato/indeterminato, l’attività lavorativa secondo le modalità del cd. «lavoro agile», ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge n. 81/2017.
d) L’Azienda ha accolto tale richiesta e, pertanto, la prestazione verrà svolta secondo le modalità qui di seguito concordate, senza che ciò determini il riconoscimento di alcun trattamento di missione ovvero di qualsivoglia altra indennità comunque connessa alla sua nuova temporanea collocazione
e) La prestazione lavorativa sarà regolata dalle norme richiamate, dal CCNL di categoria, dal contratto di lavoro intercorrente tra le parti e dal presente accordo individuale.

Tanto premesso le parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Premessa

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce il primo patto.

Articolo 2. Oggetto e durata della prestazione

La prestazione lavorativa sarà svolta secondo la disciplina di lavoro agile dal …………… al ……………/a tempo indeterminato nel rispetto delle ore lavorative stabilite dal contratto di lavoro individuale e, in ogni caso, dei livelli qualitativi strumentali al corretto adempimento delle prestazioni nelle seguenti modalità:
(i) sia all’interno che all’esterno dei locali aziendali;
(ii) nell’ambito dei locali aziendali, la prestazione potrà essere resa presso uffici, agenzie e ogni altro hub disponibile;
(iii) all’esterno dei locali aziendali, la prestazione potrà essere resa presso l’abitazione del lavoratore, il suo domicilio o altro luogo privato di sua pertinenza diverso dalla sua abituale abitazione.

Articolo 3. Orario di lavoro

La distribuzione nella settimana della giornata di lavoro agile sarà definita direttamente con il Responsabile del lavoratore e potrà avere collocazione mobile nella settimana secondo una pianificazione che sarà pure definita con il predetto Responsabile.
La prestazione lavorativa verrà svolta, in linea di massima, con le caratteristiche di flessibilità temporale di categoria, fermo restando che il lavoratore si impegna a garantire la propria reperibilità nelle fasce orarie così collocate nel corso della giornata: …………… Durante tale arco temporale è tenuto a mostrarsi reperibile al datore di lavoro ed ai colleghi assicurando una risposta tempestiva. Al di fuori di tale arco temporale, la tempestività non è necessaria.
In ogni caso, è suo diritto disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche ed informatiche dalle ore …………… alle ore …………… Per garantire il diritto alla disconnessione, sono adottate le seguenti misure tecniche ed organizzative: …………………………
Le Parti congiuntamente riconoscono e si danno reciprocamente atto che nel periodo durante il quale il lavoratore presterà la sua attività con le modalità lavoro agile il rapporto continuerà ad essere regolato dalla normativa nazionale ed aziendale in vigore per il personale di mansioni equivalenti che presti la propria attività con le modalità tradizionali, nonché dal presente accordo individuale, senza alcun mutamento del suo incarico. Poiché la modalità lavorativa in «lavoro agile» comporta unicamente una diversa ed eccezionale modalità di organizzazione di tutta o parte l’attività lavorativa, non vi sono mutamenti di mansione, né di retribuzione, che restano quelle fissate nel contratto individuale di lavoro.
Non sono altresì riconosciute eventuali indennità comunque connesse alla nuova e temporanea collocazione, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: indennità di missione, indennità di trasferta, reperibilità comunque denominate.

Articolo 4. Strumenti di lavoro e obblighi delle parti

Per effettuare la prestazione lavorativa nelle modalità di «lavoro agile» l’Azienda si impegna a fornire al lavoratore in comodato d’uso, ex art. 1803 e segg. c.c., per tutta la durata del periodo di «lavoro agile», un personal computer, dotato dei programmi informatici necessari al corretto svolgimento dell’attività lavorativa, impegnandosi, altresì, a garantirne il buon funzionamento. Pertanto, l’Azienda si impegna a garantire la manutenzione del predetto strumento di lavoro, accollandosi ogni relativa spesa.
Il lavoratore si impegna:
(i) ad utilizzare tutti gli strumenti di lavoro in dotazione ed i programmi informatici messi a sua disposizione esclusivamente nell’interesse dell’Azienda;
(ii) a rispettare le relative norme di sicurezza;
(iii) a custodire le predette strumentazioni ed attrezzature, nonché a garantire la riservatezza dei dati in esse contenuti nel rispetto del disciplinare tecnico in materia di privacy aziendale e delle istruzioni;
(iv)a non manomettere in alcun modo detti apparati e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi;
(v) a utilizzare la propria personale connessione (fissa, wi-fi o wireless) nelle ore e nei giorni in cui la prestazione verrà svolta al di fuori dei locali aziendali. Resta inteso che la connessione potrà essere utilizzata con collegamento diretto alla intranet aziendale via LAN o wi-fi nelle ore e nei giorni in cui la prestazione verrà svolta presso i locali aziendali.
In caso di malfunzionamento degli strumenti messi a disposizione, l’azienda si riserva di richiamare il Lavoratore in sede in attesa che il problema venga risolto.

Articolo 5. Sicurezza sul lavoro

L’Azienda garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine il lavoratore dichiara di ben conoscere tutti i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e di essere stato adeguatamente informato circa l’utilizzo delle apparecchiature, la corretta postazione di lavoro, nonché le ottimali modalità di svolgimento dell’attività con riferimento alla protezione della persona.
Nel rispetto degli obblighi di sicurezza su di essa gravanti, l’azienda consegnerà annualmente al Lavoratore un’informativa relativa ai rischi generici e specifici connessi alla particolare modalità con la quale svolge la prestazione lavorativa e resta onerata di tutti gli altri adempimenti dovuti. Dal canto Suo, il Lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione applicando correttamente le direttive aziendali.

Articolo 6. Recesso

Il recesso dal presente accordo è possibile con un preavviso di almeno …… o senza preavviso in caso di giustificato motivo (contratto a tempo indeterminato) / Il recesso dal presente accordo prima della scadenza concordata è possibile solo in presenza di un giustificato motivo (contratto a tempo determinato).

Per ricevuta ed accettazione

…………, lì …………

………………………………… …………………………………
L’Azienda Il Lavoratore/La Lavoratrice

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Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.