Abitativo: morosità su oneri accessori oltre 2 mensilità equivalenti e prescrizione biennale delle spese

Abitativo: morosità su oneri accessori oltre 2 mensilità equivalenti e prescrizione biennale delle spese

Il conduttore è moroso anche per mancato rimborso di oneri accessori (es. spese condominiali anticipate dal locatore); nelle locazioni abitative, per intimare sfratto l’ammontare deve superare due mensilità di canone; nelle commerciali, la rilevanza è valutata ex art. 1455 c.c.. Il locatore deve richiedere gli oneri entro 2 anni dalla chiusura della gestione annuale; in giudizio deve provarne esistenza, ammontare e criteri di riparto; non bastano documenti unilaterali come fatture; ai fini della costituzione in mora è utile una richiesta dettagliata. Operativamente: inviare diffida ex art. 1454 c.c. fissando almeno 15 giorni e comminando la risoluzione di diritto; costituire in mora ex art. 1219 c.c. con raccomandata/PEC e conservare le ricevute; specificare i conteggi e allegare rendiconto condominiale per la prova 1112. In caso di inadempimento persistente, intimare lo sfratto per morosità con ingiunzione delle somme ex art. 658 c.p.c

**************************

Ricerche correlate Prescrizione spese condominiali 2 anni Sfratto per morosità spese condominiali fac simile Oneri accessori e spese condominiali sono la stessa cosa Prescrizione spese condominiali arretrate Prescrizione spese condominiali tra proprietario e inquilino Prescrizione spese condominiali inquilino Cassazione Prescrizione spese condominiali straordinarie Oneri accessori contratto di locazione cedolare secca

Hai bisogno di una consulenza?

Contatta lo Studio Caramanico

Caramanico Alessandro Commercialista e Revisore Contabile.

Nessun commento per questo contenuto